Residenti esteri e oneri deducibili IRPEF: è cambiata la normativa

i soggetti non residenti che producono in Italia un reddito sono tassati nel nostro Paese, ma possono fruire delle detrazioni di imposta e considerare in diminuzione dal reddito complessivo gli oneri deducibili IRPEF, così come previsto per i contribuenti residenti in Italia; vediamo a quali condizioni…

I non residenti che producono in Italia un reddito sono ivi tassati, ma potranno fruire della detrazioni di imposta e considerare in diminuzione del reddito complessivo gli oneri deducibili, come previsto per i contribuenti residenti in Italia.

Il decreto 21 settembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle finanze ha dato concreta attuazione alla previsione dell’art. 7, comma 1 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che ha aggiunto nel corpo dell’art. 24 del TUIR il comma 3 – bis. In questo modo il legislatore nazionale è intervenuto con la predetta modifica normativa al fine di evitare l’apertura di una procedura di infrazione della UE per violazione delle norme comunitarie in relazione ai soggetti fiscalmente non residenti che producono redditi nel territorio nazionale.

L’art. 3 del D.P.R. n. 917/1986, la cui rubrica è “Base imponibile”, prevede espressamente che l’imposta si applica sui redditi posseduti e per i non residenti soltanto su “quelli prodotti nel territorio dello Stato”. Ad esempio si considerano tali i canoni di locazione relativi agli immobili ubicati in Italia e posseduti da un soggetto residente all’estero.

Il problema riguarda, però, l’eventuale possibilità di fruire dell’applicazione delle detrazioni di imposta e degli oneri deducibili di cui all’art. 10, in diminuzione del reddito complessivo prodotto in Italia.

La soluzione al problema deve essere rinvenuta nell’art. 24 del TUIR la cui rubrica è “Determinazione dell’imposta dovuta dai non residenti”. Prima delle modifiche in esame la disposizioni citata prevedeva specifiche limitazioni sia in ordine alle detrazioni di imposta, ma anche con riferimento agli oneri deducibili (non tutti gli oneri potevano essere considerati in diminuzione del reddito complessivo del contribuente).

Il nuovo comma 3bis in rassegna, introdotto – come ricordato – al fine di evitare l’apertura di un procedimento di infrazione della UE, è applicabile in presenza di specifici presupposti di tipo soggettivo ed oggettivo. In primis, la nuova disposizione si applica esclusivamente nei confronti dei soggetti non residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio Economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). In questo caso l’imposta si applica seguendo le regole ordinarie contenute negli articoli da 1 a 23 (considerando detrazioni e oneri deducibili), ma a condizione che il soggetto produca in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo. Inoltre lo stesso contribuente non deve fruire di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza estera.

Il Decreto ministeriale del 21 settembre 2015 prevede che i redditi prodotti nel territorio dello Stato dichiarati in Italia, che siano oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, non rilevano quali redditi prodotti all’estero. La disposizione è rilevante in quanto il provvedimento ha inteso evitare che i predetti redditi possano concorrere due volte al fine di verificare la sussistenza della condizione rappresentata dalla produzione del reddito in Italia per una quota complessivamente non inferiore al 75 per cento.

In buona sostanza il contribuente che viene a trovarsi nella condizione descritta sarà assoggettato ad imposizione esattamente allo stesso modo dei residenti in Italia potendo fruire in misura piena di detrazioni di imposte ed oneri deducibili. Naturalmente, come già ricordato, è essenziale che non fruisca di detrazioni o deduzioni simili nel Paese in cui risiede. Ciò al fine di scontare le imposte nello Stato in cui dimora abitualmente. In questo modo il legislatore ha inteso evitare che il relativo beneficio potesse essere duplice.

8 gennaio 2016

Nicola Forte