Inammissibilità dell’atto di appello non depositato presso la segreteria della Commissione tributaria (adempimento per cause antecedenti a novembre 2014)

l’appello spedito dal contribuente all’ufficio finanziario ma non depositato in Commissione tributaria provinciale è inammissibile

giustizia2_immagineIl ricorso spedito direttamente dal contribuente all’ufficio finanziario e non depositato in Commissione tributaria provinciale è inammissibile.

Il principio è contenuto nella sent. n. 18925/2015 della Corte di Cassazione da cui emerge che l’inammissibilità del ricorso per omesso deposito della copia dell’atto di appello è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

In tema di ricorso in appello l’art. 53, c. 2, del d.lgs. n. 546/92 stabiliva che quando il ricorso non è depositato a mezzo dell’ufficio giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. Pertanto ai fini della sanzione di inammissibilità prevista dalla norma ossia ai fini del superamento del vizio non assume alcuna rilevanza il comportamento della controparte (costituzione in giudizio) sotto il profilo del raggiungimento dello scopo.

Nel caso in esame una società ha impugnato alcuni avvisi di accertamento con cui l’ufficio aveva rettificato in aumento il valore di compravendita di terreni. La CTP respingeva il ricorso mentre i giudici di appello riformavano la sentenza non accogliendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle entrate in quanto non era stata deposita la copia presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale; i giudici di appello, in particolare, avevano ritenuto che il contribuente aveva “raggiunto l’obiettivo della notifica mediante l’invio diretto all’Agenzia delle entrate che è regolarmente intervenuta nel giudizio mediante controdeduzioni”.

La Suprema Corte, accogliendo la tesi dell’amministrazione finanziaria, ha ritenuto che l’inammissibilità del ricorso per omesso deposito della copia d’appello è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce, con la conseguenza che la condotta silente o acquiescente dell’appellato, quando l’appellante non provveda al suddetto adempimento, non può avere alcun effetto sanante.

Pertanto la CTR ha interpretato erroneamente il dettato normativo in quanto, pur avendo accertato che l’appello notificato a mezzo posta non era stato depositato presso il giudice di primo grado, ha considerato comunque raggiunto il fine della notificazione mediante l’invito diretto all’Agenzia delle entrate che risultava costituita in giudizio.

Sul tema si sono già pronunciate la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9169/2011) e quella di merito, ribadendo l’inammissibilità dell’atto di appello non depositato presso la segreteria della Commissione tributaria ai sensi del citato art. 53, la cui ratio è quella di equiparare il processo tributario a quello civile, ove, alla comunicazione dell’appello in cancelleria, per evitare il passaggio in giudicato della sentenza, provvede l’ufficiale giudiziario (CTR Toscana n. 1117/2015; CTR Lazio n. 7312/2014).

30 gennaio 2016

Enzo Di Giacomo