Rimborsi ai Revisori anche senza il regolamento del Comune

Secondo la Corte dei Conti della Lombardia, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai revisori degli enti locali, anche se tale compenso non è previsto nel regolamento comunale.

enti localiIl parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 329/2015 del 15 ottobre 2015 propone interessanti indicazioni che introducono interessanti elementi di novità nell’interpretazione delle disposizioni inerenti la questione dei rimborsi spese da accordare ai Revisori per l’esercizio della propria funzione.

In risposta ai quesiti posti sul tema da un Comune, i giudici contabili lombardi richiamano la vigente formulazione dell’articolo 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, che sotto la rubrica “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali” prevede che

«ai componenti dell’Organo di revisione economico finanziaria dell’Ente avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo, dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’Organo di revisione. Ai componenti dell’Organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’Organo esecutivo dell’Ente».

Nella Delibera la Sezione Lombardia fa proprie le conclusioni della Sezione di controllo per la Sicilia nella Deliberazione n. 407/2013/PAR del 23 dicembre 2013, secondo cui il primo comma dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale deve essere letto nel senso che il rimborso va riconosciuto all’Organo di revisione a prescinderedal fatto che esso sia previsto dal regolamento di contabilità comunale o dalla deliberazione di nomina dei revisori o, comunque, sia stato pattuito “in maniera specifica al momento del conferimento dell’incarico”.

Il rimborso deve perciò essere erogato con le modalità definite dal regolamento dell’ente, ma questo passaggio non può essere inteso nel senso che la condizione per l’erogazione sia l’adozione della norma regolamentare. Una tale conclusione, ad avviso dei giudici contabili, andrebbe a contraddire infatti il carattere imperativo della disposizione: si tratta semplicemente del rinvio a uno strumento attraverso cui disciplinare le modalità operative, a partire dal calcolo.

La delibera della Sezione Sicilia reputa questa soluzione in linea con il principio generale desumibile dall’art. 2234 del Codice Civile, per il quale il professionista ha sempre diritto all’anticipazione delle spese occorrenti per il compimento dell’opera, “salvo diversa pattuizione”.

I giudici contabili lombardi concludono pertanto il parere enunciando i limiti posti ai Revisori per il rimborso alle spese di viaggio, che spettano al Revisore residente in altro Comune «purché si tratti di spese “effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni” e purché venga rispettato il limite di legge previsto dal comma 6-bis, dell’art. 241 TUEL, alla stregua del quale

“l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell’Organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”».

Si sottolinea l’effetto dirompente della Delibera, che di fatto indurrà i Comuni che ad oggi non avevano previsto alcuna forma di riconoscimento ai Revisori di rimborsi delle spese di viaggio per lo svolgimento delle proprie funzioni, ad adeguare i propri regolamenti al fine di rendere effettiva la corresponsione di tali rimborsi.

5 novembre 2015

Fabio Federici