si avvicina per responsabili dei servizi finanziari e Revisori l’appuntamento con uno degli ultimi e dei più importanti adempimenti per gli enti locali, ossia l’assestamento di bilancio: la verifica dei crediti di dubbia esigibilità.
Si avvicina per responsabili dei servizi finanziari e Revisori l’appuntamento con uno degli ultimi e dei più importanti adempimenti del 2015 per gli enti locali, ossia l’assestamento di bilancio. Il prossimo 30 novembre 2015 costituisce infatti a norma del nuovo articolo 175 della versione vigente del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) il termine ultimo per potere apportare variazioni al bilancio di previsione degli enti locali.
L’assestamento in via di approvazione entro fine mese costituisce una delle occasioni, espressamente citate nel Principio applicato della contabilità finanziaria armonizzata, per verificare l’adeguatezza dell’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, stanziato all’inizio dell’anno secondo le nuove regole dell’armonizzazione, alla luce dell’effettivo andamento degli incassi registrati nel corso dell’esercizio.
A tal fine, nelle procedure di calcolo all’importo maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede all’adeguamento deve applicarsi la medesima percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, individuando così l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi, a meno che il complemento a 100 dell’incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell’esercizio (o all’importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell’accantonamento al Fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.
Anche in questa sede di verifica della congruità dello stanziamento di bilancio, è possibile per gli enti continuare a fare riferimento alla minore percentuale del 36% (55% se si tratta di un ente che aveva aderito alla sperimentazione) dell’accantonamento minimo determinato applicando il presente principio contabile.
Qualora si verifichino delle differenze fra l’importo del fondo così determinato e l’importo dello stanziamento previsto in bilancio, occorre procedere come segue:
– in caso di un stanziamento di importo inferiore rispetto all’importo minimo del fondo determinato in sede di assestamento l’ente è tenuto ad adeguare in aumento l’importo dello stanziamento, reperendo le necessarie risorse nel bilancio
– nel caso in cui l’importo del fondo stanziato a bilancio fosse invece maggiore rispetto quello effettivamente necessario, è possibile procedere ad una variazione in diminuzione dello stanziamento, con la differenza che può essere utilizzata per la copertura di maggiori spese, alla stregua per intenderci di qualsiasi altra variazione di stanziamenti di spesa,
Si rammenta che ad ogni modo la variazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità impone di aggiornare, con comunicazione da inviare tramite il sito, l’obiettivo del Patto di stabilità, poiché per il 2015 l’obiettivo programmatico è ridotto di un importo pari all’accantonamento al Fondo.
È compito del Revisore vigilare sulla correttezza dell’adempimento, richiedendo nello specifico tutti i dettagli e la documentazione alla base del calcolo dell’importo dello stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità da mantenere nel bilancio dell’anno. Tale documentazione deve essere fornita al Revisore dai competenti uffici finanziari dell’ente, e verrà in seguito trattenuta dallo stesso come carte di lavoro.
Si sottolinea infine che le eventuali variazioni di bilancio che si rendessero effettivamente necessarie (o possibili) secondo le modalità sopra descritte per l’adeguamento dello stanziamento in bilancio del Fondo secondo i valori indicati dal principio contabile, devono formalizzarsi nella predisposizione di apposite delibere di variazione da sottoporre all’approvazione dell’organo consiliare dell’ente. Delibere di variazione che dovranno essere come sempre corredate da un apposito parere formulato dall’Organo di revisione secondo le ordinarie procedure indicate nel regolamento di contabilità ed in ossequio alla funzione consultiva attribuita all’organo dal TUEL.
26 novembre 2015
Fabio Federici