Revisori degli Enti Locali e controllo sui limiti di spesa delle emministrazioni

tra i tanti compiti e le diverse funzioni spettanti agli organi di revisione economico-finanziaria meritano di essere senz’altro ricordati i controlli sui limiti di spesa che contingentano in modo puntuale gli oneri che possono legittimamente essere sostenuti dalle singole amministrazioni locali, sovente assistiti da specifiche sanzioni o specifiche ipotesi di danno erariale nel caso di sforamento. A cura di Marco Rossi

Tra i molteplici compiti e le diverse funzioni spettanti agli organi di revisione economico-finanziaria meritano di essere senz’altro ricordati i controlli sui limiti di spesa che contingentano in modo puntuale gli oneri che possono legittimamente essere sostenuti dalle singole amministrazioni locali, sovente assistiti da specifiche sanzioni o specifiche ipotesi di danno erariale nel caso di sforamento.

Si tratta, da un lato, di una sequela di tipologie di spesa ritenute “sensibili” dal legislatore, che – non ritenendo pienamente giustificabili i livelli progressivamente consolidatisi nel tempo – ha deciso, anche in relazione al difficile quadro della finanza pubblica, di incidere (talvolta pesantemente) in senso restrittivo, contenendo i livelli di spesa effettuabili da parte delle amministrazioni. Dall’altro lato, invece, tali vincoli riguardano alcune fattispecie ritenute “strategiche” per garantire un efficace governo dei livelli di spesa sostenuti dagli enti locali, intervenendo sugli ambiti che presentano il maggiore impatto.

Il quadro di per sé non si presenta del tutto semplice ed anzi presenta una certa complessità, che indubbiamente incide sull’attività che sono chiamati a svolgere gli stessi organi di revisione economico-finanziaria, alla luce delle competenze attribuite.

Un primo elemento di complicazione è certamente costituita dalla molteplicità dei vincoli e delle fattispecie interessate ma anche dall’evoluzione normativa ed interpretativa intervenuta nel corso del tempo. Il legislatore, infatti, ha più volte “ritoccato” le disposizioni restrittive, sia per chiarirne meglio la portata sia per ridefinire in termini più (o talvolta meno) rigorosi la loro applicazione.

Parallelamente, il quadro interpretativo si è progressivamente arricchito in funzione delle molteplici pronunce delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, che rispondendo a specifiche richieste di parere degli enti hanno offerto importanti e significativi spunti interpretativi.

Un ulteriore elemento rilevante è stato rappresentato dalla fondamentale decisione della Corte Costituzionale n° 139/2012, nella quale è stato affermato, al fine di individuare un’interpretazione costituzionalmente orientata, un importante principio.

L’applicazione dei vincoli alle amministrazioni locali, infatti, dovrebbe avvenire in modo globale e non strettamente collegato alle specifiche tipologie di spesa: di conseguenza, risulta legittimamente possibile operare, a parità di beneficio conseguito per la finanza pubblica, una redistribuzione del limite complessivo tra le diverse fattispecie.

Ancora, rilevano – rispetto alle fattispecie interessate – le diverse interpretazioni della magistratura contabile (anche delle Sezioni Riunite) che consentono, nel caso di etero-finanziamento (ossia della presenza di un finanziamento specifico per il sostenimento di spese rientranti nei limiti), di ragionare in termini “netti”, ossia in funzione della differenza tra la spesa lorda sostenuta e il finanziamento ottenuto.

La maggior parte dei limiti attualmente vigenti risale alle scelte operate dalla L. 122/2010 (di conversione del D.L. 78/2010), in alcuni casi successivamente modificate, che ha definito appositi “tetti” di spesa applicando determinate percentuali di riduzione alle grandezze storiche.

In particolare, sono state interessate dal provvedimento le spese per incarichi di studio e consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per missioni, per formazione, per l’esercizio di autovetture nonché per i rapporti di lavoro flessibile.

In ogni caso i diversi provvedimenti, nel loro complesso, hanno quindi creato un corpus di vincoli decisamente impegnativi (per gli enti) e significativi, su cui non può non svolgere un’attività di vigilanza l’organo di revisione economico-finanziaria, con il supporto di apposite carte di lavoro.

Il riscontro più immediato (di portata tendenzialmente più formale) concerne la verifica del rispetto del limite di spesa, mediante il confronto tra gli impegni di spesa (ed eventualmente gli stanziamenti in fase previsionale) ed il tetto appositamente determinato mediante l’applicazione delle disposizioni di legge.

Si tratta, nondimeno, semplicemente di un approccio iniziale, che implica alcuni approfondimenti, di carattere tendenzialmente più sostanziale e corrispondenti ad un approccio revisionale più adeguato.

In tale quadro e secondo questa logica può risultare utile inizialmente verificare la correttezza della determinazione (operata dall’ente) del “tetto” di spesa, mediante il riscontro del valore di partenza inizialmente assunto e della sua congruità.

A seguire, l’azione revisionale dovrebbe concentrarsi sull’analisi e l’accertamento della correttezza del valore della spesa sostenuta, in funzione degli impegni assunti nel corso dell’esercizio specificamente considerato.

Le questioni ed i profili che implicano una particolare attenzione concernono l’individuazione delle spese considerate ed escluse nonché le somme scomputate in quanto corrispondenti ad etero-finanziamento specifico da parte di terzi.

Rispetto alle somme incluse ed escluse vi sono sicuramente alcune incertezze in ordine alle diverse puntuali somme da computare (si pensi, ad esempio, alle spese per pubblicità e relazioni pubbliche), che possono essere superate, in maggior parte, facendo riferimento alle molteplici indicazioni delle pronunce delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti.

Rispetto alle somme scomputate, invece, occorre verificare la provenienza, l’entità e la specifica destinazione delle risorse attribuite all’ente, a fronte delle spese sottoposte ai limiti indicati.

Nel caso in cui, infine, l’ente abbia proceduto alla rideterminazione dei vincoli (in funzione di quanto previsto dalla pronuncia n° 139/2012 della Corte Costituzionale) si rende necessario verificare la congruità della rimodulazione operata e la corrispondenza con i criteri individuati dal giudice delle leggi.

 

15 ottobre 2015

Marco Rossi