La vexata quaestio sulla validità degli atti sottoscritti dai dirigenti decaduti

è valido l’atto di appello proposto dall’Ufficio finanziario e sottoscritto da un funzionario preposto senza esibire la copia della delega speciale del Direttore?

 

Pronuncia

Con la sentenza n. 16436 del 5 agosto 2015, la sezione tributaria della Cassazione ha ribadito1, senza affrontare la vexata quaestio della validità degli atti sottoscritti dai dirigenti decaduti, la validità dell’appello proposto dall’Ufficio finanziario e sottoscritto da un funzionario preposto. L’iter logico giuridico adottato da tale pronuncia ha evidenziato i seguenti capisaldi.

  • Gli articoli 10 e 11 del Dlgs 546/1992 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio del ministero delle Finanze (ora agenzia delle Entrate) nei confronti è presentato il ricorso, “organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura2.

  • Se non viene contestata la provenienza l’atto d’appello si deve ritenere ammissibile “finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà”.

  • Se la norma attribuisce all’ufficio la rappresentanza processuale dell’amministrazione, allora si deve validamente presumere che “l’atto d’appello rappresenti ed esprima la volontà dell’ufficio quando, come nella specie, sia firmato da un funzionario dell’ufficio provvisto di delega generale non solo indirettamente ricavabile dalla preposizione allo specifico settore, bensì anche implicitamente riconosciuta (in quanto presupposta) dallo stesso dirigente dell’ufficio locale dell’agenzia delle Entrate”. Quindi l’ammissibilità dell’atto non richiedeva l’esibizione della delega al funzionario.

  • In definitiva, sussiste la prevalenza della volontà dell’ufficio, salvo appunto non sia provata la non appartenenza del funzionario all’ufficio o l’usurpazione del potere d’impugnare.

 

Riflessioni

Essendo conferito il potere di impugnare le decisioni delle Commissioni tributarie genericamente all’ufficio finanziario, e non specificamente alla personale fisica del titolare, la sottoscrizione dell’atto di impugnazione non è riservata al titolare dell’ufficio stesso; di conseguenza la legittimazione alla proposizione dell’impugnazione può essere riconosciuta anche ai funzionari “preposti” al reparto che tratta le situazioni contenziose e che abbiano la capacità di manifestare con efficacia esterna3, la volontà della pubblica amministrazione. Non vi è, quindi, la negazione della legittimazione ai capi degli uffici, ma il riconoscimento della potestà di delega di dette funzioni, da parte dei titolari degli uffici tributari, a singoli funzionari o con atti specifici o con la preposizione ad una branca della struttura amministrativa avente come competenza specifica la trattazione delle situazioni contenziose, preposizione che contiene in sé la delega all’esercizio dei poteri relativi.

 

La sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’ufficio che possa giustificare la sottoscrizione del ricorso deve ritenersi invece validamente apposta quando proviene non già da un qualsiasi funzionario dell’ufficio, bensì dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del titolare dell’ufficio impositore può essere legittimamente conferita, in via generale, mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’ufficio con competenze specifiche.

La semplice sottoscrizione di un atto a rilevanza esterna della Pubblica Amministrazione, quale l’atto di appello da parte di un funzionario addetto al reparto contenzioso dell’ufficio imposte competente, ma non preposto al reparto stesso, non soddisfa il requisito previsto, a pena di inammissibilità4.

7 ottobre 2015

Ignazio Buscema

 

1 In materia di contenzioso tributario, deve ritenersi validamente apposta la sottoscrizione di un atto di appelloda parte del funzionario preposto al competente reparto contenzioso senza che sia necessaria una specifica delegada parte del titolare dell’Ufficio (Cass. civ. Sez. V, 21-07-2015, n. 15293). In tema di contenzioso tributario, gli artt. 10 e 11, c. 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell’appellodell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza (Cass. civ. Sez. V, 21-03-2014, n. 6691).

2La sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo a un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega conferita dal titolare dell’ufficio, debba ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario delegato preposto al reparto competente (Cassazione sentenza n. 25518 del 20 ottobre 2008);la delega può essere legittimamenteconferita dal titolare dell’ufficio impositore, in via generale, mediante la preposizione di un funzionario ad un settore dell’ufficio con competenze specifiche (cfr. Cass. nn. 9486/1999, 10940/2002 e 118/2003). E, dunque, “riconosciuta la potestà di delega di dette funzioni, da parte dei titolari degli uffici tributari, ai singoli funzionari o con atti specifici o con la preposizione ad una branca della struttura amministrativa avente come competenza specificala trattazione delle situazioni contenziose; preposizione che contiene in se la delega all’esercizio dei poteri relativi” (cfr. Cass. n. 2099/1992, Cass. sez. unite n. 2657/1970, Cass. n. 2094/1972 e Cass. n. 3083/1973). Perciò, deve ritenersi che nella “fase giudiziale il potere di esternare, nei vari gradi e fasi, la volontà della pubblica amministrazione competa o al titolare dell’ufficio o a un funzionario da lui delegato, sia pure con la preposizione alla funzione del contenzioso” (Cass. n. 7082/2004, Cass. n. 2099/1992).

3 L’atto d’appello tributario è valido se il firmatario proviene dal reparto competente, poiché la delega da parte del direttore può essere conferita anche in via generale, mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’ufficio con competenze specifiche. Non occorre, pertanto, la firma del responsabile dell’ufficio o un apposito documento di delega, se l’atto è sottoscritto dal Capo Area Controllo delegato. Inoltre, salvo specifica eccezione e prova contraria, si deve presumere che un determinato atto provenga dall’ufficio competente e ne esprima la relativa volontà (ordinanza n. 21546/2011 della Corte di Cassazione).

4 Quando l’atto di appello provenga da un’amministrazione delle stato , firmato dal capo team,e non se ne contesti la provenienza l’illegillibilità della firma del sottoscrittore non rileva a meno che non se ne contesti la falsità o si deduca l’appartenenza del funzionario che lo ha sottoscritto ad altro settore dell’amministrazione (Cass. Sentenza n. 25654 del 23 ottobre 2008).