Sistema dei controlli interni. I rilievi dei giudici contabili

Un riassunto dei poteri e degli obblighi delle sezioni regionali della Corte dei Conti sulle normative di controllo interno attuate dai Comuni.

giudici contabiliLe sezioni regionali della Corte dei conti sono chiamate a verificare il sistema dei controlli interni attuati dai Comuni. In particolare le finalità di fondo del controllo introdotto dal modificato art. 148 del TUEL, sono state chiarite dalla Sezione delle autonomie nelle linee guida approvate nel 2013 con delibera n. 4/SEZAUT/2013/INPR, le quali sono riassumibili nei seguenti punti:

  • verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;

  • valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;

  • verifica dell’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;

  • rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;

  • monitoraggio in corso d’anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell’ente;

  • consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

 

Chiariti gli ambiti di controllo, risulta di interesse verificare i rilievi contenuti nella recente deliberazione n.172 depositata in data 30/07/2015 dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, a seguito del controllo effettuato nei confronti di un Comune. Qui di seguito le criticità rilevate.

 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il Collegio contabile evidenzia la problematica relativa alle tecniche di campionamento utilizzate dal Comune precisando che, da orientamento consolidato della giurisprudenza contabile e come disposto dal comma 2 dell’art.147 bis del TUEL, la tecnica del campionamento utilizzata deve essere motivata.

Essa deve essere efficace avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione. E’ necessario, inoltre, che la selezione casuale degli atti tenga conto della disciplina in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 (art. 1 commi 6-9).

Pertanto, Stabilire una percentuale fissa di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non è un criterio esaustivo di campionamento poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri.

Sarebbe, pertanto, opportuno che alcuni atti, pur non rientrando nella selezione effettuata, venissero comunque sottoposti a controllo se di importo rilevante o se attinenti ad un’area particolarmente rischiosa di gestione.

Oltre alla criticità relativa alla tecnica di campionamento dei documenti posti a verifica, il Collegio contabile precisa come l’amministrazione comunale non abbia indicato quale periodicità sia stato svolto il controllo in esame. Sul punto, ribadiscono i giudici contabili come sia importante che l’Ente assicuri tramite le risultanze periodiche, come disposto dal comma 3 dell’art. 147 bis TUEL, la predisposizione di report conclusivi del controllo di regolarità amministrativo-contabile che consentano un’adeguata fruizione delle informazioni e degli esiti da parte dei destinatari (responsabili dei servizi, revisori dei conti, O.I.V., Consiglio comunale).

 

Controllo di gestione

Il Collegio contabile evidenzia la mancata trasmissione dell’obbligatorio referto negli anni 2013 e 2014, nonostante le disposizioni previste dall’art. 198 bis del d.lgs. n. 267/2000. Tale funzione non può che essere attribuita che al personale o struttura all’interno dell’Ente ai sensi dell’art.198 TUEL, articolo che fa espresso riferimento ad una “struttura operativa”, per cui la previsione di incaricare un professionista esterno non appare conforme alle disposizioni di legge.

Il Collegio ricorda come, per espressa previsione normativa, solo il controllo strategico, il controllo sulla qualità dei servizi ed il controllo sulle società partecipate sono rinviati al 2015 per i Comuni con popolazione compresa tra i 15.000 ed i 50.000 abitanti (art. 3 del d.l. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012), tra i quali rientra anche il Comune oggetto di controllo, e quindi il controllo di gestione avrebbe dovuto essere già operativo.

 

Controllo sugli equilibri finanziari

Il passaggio alla nuova contabilità armonizzata, impone all’ente locale una rivisitazione del regolamento di contabilità, concludendo che: “Nel nuovo esercizio, infatti, tale adempimento, non ulteriormente rinviabile, appare ancor più necessario considerata la contestuale entrata in vigore del nuovo sistema contabile introdotto dal d.lgs. n. 118/2011 e degli innovati schemi di bilancio di cui al d.l. n. 102/2013 convertito dalla legge n. 124/2013”.

 

CONCLUSIONI

Il Collegio contabile rilevando le criticità nel sistema del controlli interni, invita  a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, copia delle deliberazione, con obbligo di comunicare alla Sezione di controllo le iniziative intraprese, ai fini del superamento delle criticità riscontrate, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione.

 

16 settembre 2015

Vincenzo Gianotti

 

Articolo fornito www.bilancioecontabilita.it