Il pagamento dei debiti fuori bilancio negli enti in riequilibrio finanziario

Negli enti locali quello del pagamento dei debiti fuori bilancio è un tasto eternamente dolente, soprattutto quando l’ente è in fase di riequilibrio finanziario.

Per quanto la giurisprudenza contabile hanno ben chiarito l’obbligatorio riconoscimento dei debiti fuori bilancio prima del loro possibile pagamento, si pone oggi un problema se le citate condizioni siano valide anche per gli enti che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art.243-bis TUEL.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, nella deliberazione n.177, depositata in data 13/05/2015, tenta di fare chiarezza sulla nuova questione prospettata da un Comune.

 

Le indicazioni della Sezione delle Autonomie

Il Collegio contabile siciliano, evidenzia come in merito alla tematica in esame, va sottolineato che l’art. 243-bis TUEL attribuisce notevole rilievo proprio alla ricognizione dei debiti fuori bilancio, su cui peraltro la Sezione delle Autonomie si è soffermata nelle Linee guida contenute nella deliberazione 16/SEZAUT/2012/INPR. Nello schema allegato, in particolare, sono indicate alcune valutazioni necessarie che la Corte deve compiere relativamente ai debiti fuori bilancio nel piano di riequilibrio:

  • 9.4 Verificare se l’Ente abbia acquisito, da tutti i responsabili dei servizi, ciascuno per le spese di sua competenza, un’attestazione sull’esistenza o meno di debiti fuori bilancio non riconosciuti, per i quali devono essere ancora assunti provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di legge.

  • 9.4.a Laddove venga attestata l’esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti è necessario che l’Ente indichi: motivazioni per le quali il debito è sorto, con la specificazione del capitolo di spesa di competenza al quale si riferisce; l’utilità e l’arricchimento per l’Ente; se sono stati individuati i mezzi di finanziamento precisando quali; la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento ai sensi di legge.

  • 9.5 Verificare se nel corso di eventuali verifiche a campione, fino alla data della delibera per l’accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sia stata riscontrata la presenza di spese che, pur avendo la natura di debiti fuori bilancio, sono state imputate agli stanziamenti correnti senza aver operato il riconoscimento, da parte del Consiglio, previsto dall’art. 194 del TUEL.

  • 9.6 Passività potenziali – Indicare se siano state identificate e valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze passive probabili, specificandone la natura, l’entità e la provenienza.

 

Le conclusioni del collegio contabile

Date le citate indicazioni, il Collegio contabile siciliano, rileva che la deliberazione del piano di riequilibrio non equivale al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 194 TUEL; a tal proposito, va rimarcato che il comma 7 dell’articolo 243-bis TUEL distingue chiaramente tra la ricognizione dei debiti, contenuta nel piano di riequilibrio, e l’effettivo riconoscimento ai sensi dell’art. 194 TUEL; il citato comma 7 dell’articolo 243-bis TUEL, infatti, prevede che:

“Ai fini della predisposizione del piano, l’ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194.

Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori”.

La formulazione letterale implica che la ricognizione, per quanto indispensabile ai fini del piano di riequilibrio, non equivale alla deliberazione ex art. 194 TUEL, tant’è che il testo normativo si riferisce a “debiti riconoscibili”, lasciando intendere che il riconoscimento è atto successivo alla ricognizione.

Se il legislatore avesse inteso equiparare ricognizione ex art. 243-bis TUEL e riconoscimento ex art. 194 TUEL, la disposizione avrebbe avuto un tenore letterale diverso.

Va poi aggiunto che la ricognizione non comporta di per sé la copertura finanziaria della spesa connessa al debito fuori bilancio da riconoscere ex art. 194 TUEL.

Per quanto riguarda la necessità di tale copertura, i giudici contabili siciliani condividono le argomentazioni della deliberazione n. 213/2013/PAR della Sezione regionale di controllo per la Campania, che ha affermato che:

“In base a quanto esposto non è possibile aderire all’interpretazione proposta dall’ente interpellante ammettendo un riconoscimento  solo ‘formale’ del debito da parte del Consiglio comunale con rinvio del pagamento dello stesso a successiva approvazione del bilancio e ciò al solo fine di impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria e ulteriori spese legali.

In base a quanto esposto è indubbio, in quanto connaturata alla sua funzione, che la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve necessariamente provvedere ad indicare i mezzi finanziari destinati alla loro copertura, completandosi in questo modo il procedimento che ha per fine quello di far rientrare nella corretta gestione di bilancio quelle spese che ne erano del tutto fuori.

Tra l’altro è consentito farvi fronte con ogni mezzo finanziario a disposizione dell’ente, secondo quanto espressamente indicato dall’art. 193 comma 3 del Tuel, richiamato dall’art. 194 citato: … Si rammenta altresì che ‘la mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione  di  cui all’articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo ad eccezione delle entrate provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché con i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili’. 

Da quanto esposto consegue che il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva necessita di regolare copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio, presupposto ineliminabile  dell’attivazione del procedimento di spesa nel sistema di bilancio (cfr. Principio contabile n. 2 per gli enti locali- Gestione nel sistema del bilancio, n. 65-73)”.

 

CONCLUSIONE

In considerazione dei rilievi evidenziati, conclude il Collegio contabile che, in assenza di deliberazione di riconoscimento ex art. 194 TUEL, gli uffici non sono autorizzati al pagamento dei debiti fuori bilancio sol perché l’ente ha approvato e rimodulato il piano di riequilibrio finanziario nell’anno 2014.

 

15 luglio 2015

Vincenzo Giannotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it