D.Lgs. n.128/2015: in scena l’adempimento collaborativo

l’accesso al regime, su base volontaria, è subordinato al possesso da parte del contribuente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che consenta l’autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei rischi. Attraverso l’istaurazione di un regime di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con imposizione di doveri a carico dell’Agenzia delle entrate e del contribuente, si realizza anticipatamente un sistema di controllo per prevenire potenziali controversie fiscali

Il D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015, in G.U. n.190 del 18 agosto 2015, che entra in vigore il 2 settembre p.v., mette in campo il “Regime dell’adempimento collaborativo”, valevole in via di prima applicazione per le imprese di maggiori dimensioni.

L’accesso al regime, su base volontaria, è subordinato al possesso da parte del contribuente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che consenta l’autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei rischi.

Attraverso l’istaurazione di un regime di scambio continuo di informazioni improntato alla trasparenza, con imposizione di doveri a carico dell’Agenzia delle entrate e del contribuente, si realizza anticipatamente un sistema di controllo per prevenire potenziali controversie fiscali.

 

I requisiti

Il sistema organizzativo/fiscale dell’impresa deve assicurare:

a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;

b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;

c) efficaci procedure per   rimediare   ad   eventuali   carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.

 

I doveri a carico del contribuente e dell’Agenzia delle Entrate

L’art.5 del D.Lgs.n.128/2015, prevede dei doveri a carico sia dell’Agenzia delle Entrate che dell’impresa che aderisce al regime dell’adempimento collaborativo.

Scendendo nel particolare, il regime comporta per l’Agenzia delle entrate i seguenti impegni:

a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di   controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell’ammissione e della permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalità previste;

b) pubblicazione periodica   sul   proprio   sito   istituzionale dell’elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;

c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell’intento di favorire un contesto fiscale di certezza;

d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell’ambito del regime;

e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e   risposta   alle   richieste   dei contribuenti nel più breve tempo possibile;

f) debita considerazione degli esiti dell’esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione annuale, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonchè di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.

 

Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:

a) istituzione e mantenimento del   sistema   di   rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, per garantire il conseguimento delle finalita’ previste, nonche’ attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;

b)   comportamento   collaborativo   e   trasparente,   mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all’Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;

c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel piu’ breve tempo possibile;

d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onesta’, correttezza e   rispetto   della   normativa   tributaria, assicurandone la   completezza   e   l’affidabilita’,   nonche’   la conoscibilita’ a tutti i livelli aziendali.

 

Gli effetti

L’art. 6 del D.Lgs.n.128/2015 definisce gli effetti   del   regime   di   adempimento collaborativo che si sostanziano nella definizione di nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva con l’Agenzia delle Entrate:

  • possibilità di pervenire ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali;
  • interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, compresa la possibilità di anticipare il controllo;
  • possibilità di accedere ad una procedura di   interpello abbreviato.

 

In particolare, in presenza di   incertezza   nell’applicazione   delle   disposizioni tributarie a casi concreti, il contribuente può presentare una richiesta di interpello: l’Agenzia delle Entrate si impegna a valutare l’idoneità della domanda e la sufficienza della documentazione prodotta entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Entro 45 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della   documentazione integrativa, ove richiesta con effetto interruttivo del suddetto termine, l’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello. Successivamente il contribuente deve comunicare all’Agenzia il comportamento effettivamente tenuto qualora difforme da quanto rappresentato nel parere rilasciato dalle Entrate

L’interpello – che prevede termini ridotti rispetto a quello ordinario -, dispone anche la possibilità per l’Agenzia di effettuare accessi presso le sedi dei contribuenti per acquisire gli elementi utili per la risposta, definendone con loro i tempi. Qualora il comportamento effettivamente tenuto è difforme da quello previsto nella risposta data all’interpello abbreviato, il contribuente deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.

Per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo è previsto – quale ulteriore premialità – la riduzione delle sanzioni alla metà al loro minimo edittale e la loro riscossione è sospesa fino alla definitività dell’accertamento – per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle Entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, qualora l’Agenzia non condivida la posizione del contribuente.

Inoltre, in caso di denuncia per reati fiscali, l’Agenzia comunica alla Procura della Repubblica l’eventuale adesione al regime di adempimento collaborativo e, se   richieste, informazioni sul controllo del rischio fiscale e sull’attribuzione di ruoli e responsabilità previsto dal sistema di controllo interno del rischio fiscale.

Infine, i contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per i rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.

 

Le competenze e le procedure

L’art. 7, del D.Lgs.n.128/2015 definisce le competenze e le procedure prevedendo che, nei confronti dei contribuenti ammessi al regime, l’esclusiva competenza dell’Agenzia delle Entrate all’esecuzione dei controlli e delle attività relativi al regime di adempimento collaborativo.

Pertanto l’Agenzia – Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate – è competente sia per i controlli che per la valutazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dei contribuenti relativi al regime.

Ai fini procedurali, i contribuenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto possano presentare domanda di ammissione al regime utilizzando il modello reso disponibile, a tal fine, sul sito della Agenzia delle Entrate, la quale, verificata la presenza dei requisiti, comunica ai contribuenti l’ammissione al regime entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Il regime si applica al periodo di imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia e si intende tacitamente rinnovato, fatto salvo il caso in cui i contribuenti comunichino in qualsiasi momento all’Agenzia la rinuncia al regime.

Qualora, invece, l’Agenzia delle Entrate rilevi la perdita dei requisiti ovvero l’inosservanza degli impegni assunti, può dichiarare, con provvedimento motivato, l’esclusione del contribuente dal regime. Le modalità di applicazione del regime   di adempimento collaborativo sono stabilite con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In fase di prima applicazione:

a) il regime e’ riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all’invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro( con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai   quali   possono   essere,   progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese);

b) la competenza per le attivita’ di cui al comma 1 e’ attribuita alla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle entrate.

 

Entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’ fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime.

Il Ministero dell’economia e delle   finanze   trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato dell’attuazione del regime di adempimento collaborativo. La prima relazione e’ trasmessa entro il 31 luglio 2017.

Sono demandati ad uno o piu’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate le modalita’ di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

 

27 agosto 2015                                                   

Francesco Buetto