Il decreto legge n. 83/2015, dal titolo “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, è composto da 24 articoli; il testo contiene una serie di novità in materia di:
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facilitazioni per l’accesso al credito;
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facilitazione per l’accesso al concordato preventivo;
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un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti nei confronti di creditori finanziari (banche ed intermediari) con la previsione di una moratoria dei crediti;
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azione revocatoria: è più semplificata per atti a titolo gratuito pregiudizievoli dei creditori, in relazione ai quali questi ultimi potranno procedere subito a esecuzione forzata;
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misure più stringenti requisiti per i curatori nel fallimento;
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possibilità di rateizzare il prezzo delle vendite e degli altri atti di liquidazione .
Come anticipato tra le modifiche più significative alla legge fallimentare si segnalano gli interventi correttivi alla disciplina dei curatori fallimentari.
Nomina e funzione del curatore fallimentare
Ai sensi dell’art. 27, del R.D. 16 marzo 1942, n.267, il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a (in tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura);
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
Il curatore non può assumere la ve