Bozza di Deliberazione di Consiglio Comunale sulla ripartizione del disavanzo

Un utlissimo facsimile di bozza di deliberazione del Consiglio Comunale sulla gestione e ripartizione del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è avuto modo di evidenziare come il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 02/04/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.89 del 17/04/2014, avente ad oggetto “Criteri e modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011” ha stabilito che:

  • Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall’articolo 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell’emanazione del decreto di cui dall’articolo 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

  • La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l’importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori;

  • L’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti.

Nel caso in cui il Comune abbia terminato l’approvazione, da parte della Giunta Comunale, della fase di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e del primo accantonamento al FCDE, sarà possibile avere contezza dell’eventuale disavanzo emergente. Una volta calcolato l’impatto dell’adeguamento in sede di consuntivo del FCDE, e del risultato relativo alla cancellazione dei residui attivi, tale differenza impone in via preliminare il riassorbimento dell’avanzo di amministrazione ancora presente con la regola della contabilità vigente, e qualora non sufficiente o non capiente, l’eventuale disavanzo emerso sarà possibile ammortizzarlo fino a trent’anni, secondo le decisioni che saranno prese dall’amministrazione, mediante quote costanti annuali. Ora, secondo le indicazioni del citato decreto per disavanzo si intende:

  • l’importo della voce “totale parte disponibile” del prospetto di cui all’allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;

  • la differenza algebrica tra la voce “totale parte disponibile” e la voce “risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014” del prospetto di cui all’allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

In merito all’Organo di revisione si precisa che lo stesso dovrà segnalare la mancata adozione delle delibere consiliari concernenti la determinazione delle modalità di ripiano di disavanzo e l’applicazione delle quote di disavanzo al bilancio in corso di gestione alla sezione regionale della Corte dei conti e, relativamente agli enti locali, anche al prefetto. In caso di esercizio provvisorio, l’applicazione al bilancio del ripiano del maggiore disavanzo si realizza al momento dell’approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi, pertanto, dell’art.1, comma 538 della legge di stabilità 2015, il ripiano del disavanzo di amministrazione conseguente all’operazione di riaccertamento straordinario dei residui e alla costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, potrà essere ripianato per un periodo fino a trent’anni. Qui di seguito una bozza di deliberazione di Consiglio Comunale in caso di esercizio provvisorio.

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

  • In data ____ con deliberazione n.__ il Consiglio Comunale procedeva all’approvazione del conto consuntivo 2014;

  • In pari data la Giunta Comunale con deliberazione n.__ procedeva ad approvare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, approvando l’allegato 5/2;

  • Con comunicazione del ___ il Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta tempestiva comunicazione da parte della Giunta Comunale, inviava copia della citata deliberazione di riaccertamento straordinario e di primo accantonamento al FCDE;

  • Nell’allegato 5/2 emergeva un disavanzo complessivo pari ad € _______ oggetto di successiva deliberazione di Consiglio Comunale in merito al periodo massimo di ripiano per quote costanti la cui massima estensione ai sensi della Legge di Stabilità 2015 non può essere superiore ai trent’anni;

Considerato che l’impatto sui bilanci dell’Ente per le quote del consistente disavanzo potrebbero minare all’erogazione di servizi essenziali, anche in considerazione dei continui e consistenti tagli dei trasferimenti disposti dallo Stato ad opera del D.L.95/12, successivamente del D.L.66/2014 e da ultimo della stessa Legge di Stabilità 2015;

Preso atto che al momento, in considerazione del perdurare della crisi economica, non sarebbe possibile aumentare le imposte locali, le quali avrebbero un consistente impatto negativo sulla fiducia dei cittadini con effetti facilmente immaginabili;

Ritenuto opportuno per le sopra citate considerazioni avvalersi del periodo massimo del ripiano previsto dalla legge, anche considerando l’ulteriore effetto dell’importo del  FCDE sul bilancio di previsione 2015, anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia limitato al solo 36% per l’anno 2015;

Vista la relazione del responsabile dei Servizi Finanziari sull’impatto del citato ripiano nel periodo massimo pari ad € _____ per quote costanti fino al 2044 anno in cui risulterà completamente assorbito il citato disavanzo;

Visti il D.Lgs.146/2014, il quale modifica ed integra le disposizioni di cui al D.lgs.118/2011; il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 02/04/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.89 del 17/04/2014; le disposizioni della Legge di Stabilità 2015;

Acquisito il parere dell’Organo di revisione contabile in data ____ sulla ripartizione del disavanzo in quote costanti per la durata massima di trent’anni;

Visto il parere reso ai sensi dell’art.49 TUEL dal Dirigente del Settore Finanziario;

DELIBERA

  • Di prendere atto che il disavanzo emergente dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e dell’accantonamento al FCDE, così come certificato dall’allegato 5/2, risulta pari ad €________;

  • Di stabilire, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che la durata del disavanzo sia stabilito nel periodo massimo di trent’anni con un impatto annuale pari ad 1/30° a partire dal 2015 fino al 2044, ossia per un importo di € ____ annuo;

  •  di stabilire che la quota costante di €____ dovrà essere inserita nel redigendo bilancio di previsione 2015 nonché negli anni 2016 e 2017;

Con separata votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

19 maggio 2015

Vincenzo Giannotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it