Gestione in esercizio provvisorio di nuove entrate e correlate spese

L’assenza del bilancio di previsione, continuamente spostato nei termini a causa della mancanza delle informazioni necessarie per la sua formulazione (es. riparto del fondo di solidarietà, ripartizione dei tagli della spending review) può sicuramente creare problemi in caso di finanziamenti ricevuti con specifica destinazione e delle correlate spese ad essa connesse.

L’assenza del bilancio di previsione, continuamente spostato nei termini a causa della mancanza delle informazioni necessarie per la sua formulazione (es. riparto del fondo di solidarietà, ripartizione dei tagli della spending review) può sicuramente creare problemi in caso di finanziamenti ricevuti con specifica destinazione e delle correlate spese ad essa connesse. Il problema è stato avanzato dalla Provincia di Savona, la quale ha ricevuto uno specifico finanziamento regionale, e ha chiesto alla competente Sezione territoriale della Corte dei Conti, la possibilità di incassare il citato contributo e di impegnare la relativa spesa in costanza di esercizio provvisorio, a fronte della oggettiva difficoltà di approvare il bilancio di previsione 2015. La risposta è pervenuta dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, contenuta all’interno della deliberazione n.36 depositata in data 14/04/2015.

 

LA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI NELLA CONTABILITA’ ARMONIZZATA

Evidenzia preliminarmente il Collegio contabile, come il problema della variazione del bilancio non si pone, neanche in caso di esercizio provvisorio, dal lato delle entrate, considerato che per esse le previsioni di bilancio non hanno natura autorizzatoria o funzione di limite (con l’eccezione delle entrate per l’accensione di prestiti) ed è quindi possibile, nel corso della gestione, accertare entrate per importi anche superiori alle previsioni stesse. Dal lato delle spese, ossia della possibilità di impegnare e pagare le somme in esercizio provvisorio, il nuovo art.163, comma 7, del TUEL, modificato dal d.lgs.126/2014, consente già a partire da 2015 di fare tale operazione con riferimento alle variazioni del fondo pluriennale vincolato e a quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate e richiama, altresì, in particolare, l’ipotesi disciplinata dall’articolo 187, comma 3-quinquies, del T.U.E.L. (oltre che dai commi 3 e 3-quater dello stesso articolo), riguardante l’utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione in attesa dell’approvazione del consuntivo. Inoltre, l’utilizzo in esercizio provvisorio di quote vincolate dell’avanzo di amministrazione è ammesso, con delibera di Giunta e sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, nei soli limiti dell’esigenza di garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente.

Precisato quanto sopra, continua il Collegio contabile, i nuovi principi contabili, ed in particolare quanto previsto nel punto 8.5, consente di apportare variazioni di bilancio in esercizio provvisorio in relazione all’esigenza di assicurare gli stanziamenti necessari per impegnare spese riguardanti lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Mentre, il punto 8.11, considera anche l’ulteriore facoltà di effettuare, con delibera di Giunta, variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno dell’ente. Infine, il punto 8.13, ammette, per quanto riguarda le spese, variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati (compensative all’interno dei programmi) e dei capitoli (compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli).

 

CONCLUSIONI

Effettuate le citate considerazioni generali, per il Collegio contabile è possibile dare risposta al quesito avanzato dalla Provincia, ma ormai valido per  tutti gli enti locali che sono passati alla nuova contabilità armonizzata, precisando che:

    • In caso di contributi con specifico vincolo di destinazione ricevuti da un ente e accertati in conto competenza dell’esercizio corrente, non è di per sé specificamente considerato dalla disciplina in tema di variazioni di bilancio in esercizio provvisorio;

    • L’Amministrazione potrà procedere, in corso di esercizio provvisorio, a variare il bilancio di previsione 2014–2016, con riferimento agli stanziamenti di spesa iscritti per l’annualità 2015, solo ove ricorrano le condizioni di taluna delle ipotesi sopra considerate in cui l’operazione è ammessa (a medesima conclusione è recentemente pervenuta la Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 97/2015/PAR);

    • il legislatore, nell’ampliare nel nuovo ordinamento contabile la capacità gestoria degli enti locali in esercizio provvisorio, ha previsto la possibilità di effettuare variazioni di bilancio nei casi di lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (cfr. il punto 8.5 del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011).

 

4 maggio 2015

Vincenzo Giannotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it