INAIL: l'adempimento scade di sabato? Si rinvia al primo giorno feriale successivo

l’INAIL sembra porre fine alla lunga discussione sulla questione del rinvio dei termini degli adempimenti amministrativi dovuti ad amministrazioni diverse da quelle fiscali, scadenti nel giorno di sabato: la scadenze slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo

L’INAIL, con la nota del 2 marzo 2015 n. 1550, sembra porre il termine fine alla lunga discussione sulla questione del rinvio dei termini degli adempimenti amministrativi dovuti ad amministrazioni diverse da quelle fiscali, scadenti nel giorno di sabato.

 

L’ENTE ASSICURATIVO, infatti, sulla base di un’articolata e completa argomentazione, radicata sull’attenta analisi delle disposizioni contenute nel codice di procedura civile, nel codice civile, nel codice del processo amministrativo, nel codice dell’amministrazione digitale, ha affermato che gli adempimenti dovuti al medesimo ente e scadenti il sabato sono rinviati al primo giorno non festivo successivo.

Sembra quindi che, la tesi sostenuta da alcuni della differente applicazione dei criteri di individuazione dell’esatto giorno di scadenza tra adempimenti fiscale e non fiscali, quando cadenti nel giorno del sabato, sia definitivamente superata.

Si ritiene, infatti, che, proprio in considerazione delle argomentazioni utilizzate, quanto affermato dall’Ente Assicurativo rappresenti l’affermazione di un principio di portata generale che dovrà trovare applicazione, ad esempio, anche con riferimento agli adempimenti dovuti all’INPS.

Appare non conforme a tale principio sostenere, ancora, che, agli adempimenti INPS non si applichi il criterio del rinvio esposto perché di esclusiva pertinenza delle procedure di adempimenti aventi natura fiscale.

D’altronde, la stessa INPS, ha già espresso in suoi precedenti documenti di prassi l’applicazione del principio del rinvio.

Si legga, per esempio, la nota Messaggio n. 9152 del 26-11-2014 in materia di rilascio del DURC, di cui di seguito un estratto:

 

Computo del termine per regolarizzare.

Come è noto, il preavviso di DURC interno negativo invita il datore di lavoro a sanare le irregolarità ivi evidenziate entro 15 giorni dalla notifica; per quanto concerne la modalità di computo dei termini si precisa quanto segue:

qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, l’attività di regolarizzazione s’intende utilmente effettuata purché intervenga al massimo entro il primo giorno successivo non festivo; il giorno di notifica non si computa.

Anche l’INPS quindi, ha già avuto modo di affermare e confermare l’applicazione della regola del rinvio al primo giorno non festivo successivo quando la scadenza dell’adempimento coincida con il giorno della settimana del sabato.

Si ritiene che, quanto contenuto nel documento di Prassi richiamato ed emesso dall’INPS, sia espressione dell’applicazione di un principio di portata generale; diversamente sostenendo si dovrebbe accettare che l’amministrazione INPS abbia la possibilità di scegliere, arbitrariamente, a quale adempimento applicare il criterio “scadenza di sabato rinvio al primo giorno festivo successivo” e a quale no.

Ad avvalorare la tesi della generale applicazione del principio del rinvio dell’adempimento amministrativo dovuto e scadente il sabato, valgono le ampie argomentazioni e i rilevanti richiami normativi offerti nella nota INAIL sulla base dei quali la stessa amministrazione è addivenuta all’applicazione generale del principio in trattativa.

Di seguito si propongono i richiami normativi espressi nel documento di prassi in argomento.

 

LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Con la nota del 2 marzo 2015 n. 1550 l’INAIL afferma che, relativamente agli adempimenti che presuppongono un termine di scadenza, potrà trovare applicazione il principio posto dall’articolo 1187 del codice civile.

Ne deriva che ove detto termine scada in un giorno festivo nulla osta a che la scadenza venga prorogata al primo giorno feriale successivo.

Attenzione: agli adempimenti amministrativi si applica il principio generale dell’articolo 1187 del codice civile.

Si fa rilevare che, la disposizione contenuta nell’articolo 1187 del cod. civ. rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 2963 cod. civ. le quali prevedono, ma con riferimento ai giorni festivi, che se un termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

In tal contesto si fa rilevare che, nel diritto europeo il sabato è parificato alla domenica ed è quindi assunto come giorno festivo.

 

LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

L’INAIL formula il proprio convincimento facendo riferimento anche alle disposizioni contenute nel codice del processo amministrativo approvato con il D.Lgs. 104/2010 ed, in particolare, ai commi 3 e 5 dell’articolo 52:

  • Il comma 3 prevede che: “ se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l’adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo”;

  • Il comma 5 prevede che: “la proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato”.

 

LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

La nota INAIL precisa ulteriormente che, analogamente a quanto sopra previsto dalle disposizioni già richiamate, l’art. 155 comma IV del codice di procedura civile, prevede che: “se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.

Si precisa che, il successivo comma 5 del medesimo articolo 155 estende il criterio del comma 4 e di cui al precedente periodo, anche ai termini scadenti di sabato.

 

CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD)

L’INAIL, nel documento di prassi in argomento, afferma infine che, il codice dell’Amministrazione Digitale non può portare a diverse e distorte letture e interpretazioni normative.

 

ART. 7 COMMA 1 LETTERA H) DEL DECRETO LEGGE 70/2011 – LEGGE 106/2011

Sicuramente il richiamo esercitato dall’INIAL che pone nella giusta serenità qualsiasi diversa corrente di pensiero è quello effettuato all’articolo 7 comma 1 lettera H) del DL 70/2011. L’articolo 7 del DL 70/2011 è rubricato “semplificazioni fiscali” ma è ragionevole ritenere che la particolare disposizioni di cui infra trovi applicazione generalizzata e con riferimento a tutti gli adempimenti dovuti nei confronti delle amministrazioni economico – finanziarie.

La norma in trattativa prevede, infatti, che:

Per i versamenti e gli adempimenti, pur se solo telematici, verso l’Amministrazione Economico – Finanziaria che scadono nella giornata di sabato o in giorno festivo sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.

L’INAIL, ad avviso dello scrivente molto correttamente, fa espresso richiamo a tale norma in quanto il contenuto dispositivo della stessa non è, evidentemente, di pertinenza unicamente e limitatamente al comparto degli adempimenti aventi natura tributaria ed esercita un riferimento generalizzato a tutte le “amministrazioni economiche – Finanziarie”.

ATTENZIONE: La norma di cui all’articolo 7 comma 1 lettera H) del D. 70/2011 si applica anche agli adempimenti dovuti all’INAIL.

D’altro il legislatore, laddove avesse voluto circoscrivere tale norma ai soli adempimenti tributari avrebbe potuto e dovuto utilizzare altre forme espressive (Es. per i versamenti e gli adempimenti, pur se solo telematici, prescritti da norme tributarie . . .).

 

CONCLUSIONE

E’ affermato l’esatto comportamento che i cittadini devono assumere per gli adempimenti amministrativi scadenti di sabato, anche laddove questi siano diversi da quelli aventi natura tributaria.

Il rinvio al primo giorno festivo successivo rappresenta quindi la regola generale, regola generale che può essere derogata solo da norme speciali (Es. quelle in materia di comunicazione dovute per l’instaurazione di un rapporto di lavoro).

In tal contesto va segnalato che il principio affermato è di derivazione europea e rintracciabile anche nella nostra costituzione (art. 97 e art. 111 della costituzione).

Con riferimento al diritto europeo si deve rilevare che i regolamenti UE (con riferimento al processo tributario) prevedono che, se il giorno di scadenza del termine è una domenica, un sabato o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo (art. 80 par. 2° comma 1° reg. proc. Corte; Art. 101 par. 2° comma 1° reg. proc. Trib.). Si rileva che nel sistema dell’UNIONE anche il sabato diventa dies domincus.

 

ATTENZIONE: Nel diritto europeo il sabato è giorno festivo.

Va rilevato che, appare dissonante, rispetto a quanto fin qui espresso, il recente comportamento dell’INPS che, con riferimento alle comunicazioni per l’accesso al regime agevolato INPS dei forfettari (decreto stabilità), con inizio dell’attività in data antecedente il 1° gennaio 2015, abbia scartato le istanze telematicamente inviate il giorno 2 marzo (primo giorno non festivo successivo alla scadenza ordinaria del 28 febbraio cadente di sabato).

A dire il vero sono giunte notizie (non asseverate), che l’INPS abbia scartato anche comunicazioni inviate lo stesso giorno di scadenza (il giorno 28 febbraio) ma oltre le ore 20.00 (il che rende ancora più anomala la posizione dell’Amministrazione).

A questo punto si spera che l’INPS prenda atto dei criteri esposti e inneschi una procedura di riapertura dei termini per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute per l’applicazione del regime agevolato INPS dei forfettari in attività alla data del 1° gennaio 2015, almeno per quei soggetti che si sono attivati nella giornata del 2 marzo nell’inviare in qualsivoglia modo la comunicazione indicata dall’INPS con la circolare 29/2015.

Si segnala che la circolare di riferimento (circolare 29/2015) non ha affatto precisato che il termine del 28 febbraio fosse da assumere quale termine inderogabile. D’altronde tale affermazione non avrebbe avuto senso, sia perché non indicata nella norma di riferimento (il decreto stabilità) sia perché contraria alle norme di portata generale e di cui al presente articolo.

Un comportamento adottabile per tutti quei contribuenti che abbiamo riscontrato lo scarto della trasmissione telematica della comunicazione inviata il giorno 2 marzo, potrebbe essere quello di provvedere, tempestivamente, ad effettuare una segnalazione mediante PEC all’ente.

 

26 marzo 2015

Mario Agostinelli