Il termine di prescrizione dei crediti erariali

il credito erariale per la riscossione dell’imposta già accertata è soggetto non al termine breve di prescrizione quinquennale, ma al più lungo termine decennale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24322 del 14 novembre 2014, ha esaminato il caso di asserite violazioni di norme di diritto (precisamente quelli di cui agli artt. 1310, 2962, 2964, 2697, 2948 e 1309 c.c.; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25) in una decisione resa dalla Ctr Piemonte all’ interno di un giudizio di merito rivelatosi favorevole all’ Amministrazione finanziaria; più specificamente, il giudice di ultima istanza ha affrontato la problematica della questione applicativa della prescrizione dei crediti erariali per effetto dello spirare del termine di legge che la stessa parte contribuente (erroneamente) intendeva individuare in quello quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c., per le prestazioni periodiche.

 

La Suprema Corte, a proposito di tale eccezione, ha espressamente osservato “che il credito erariale per la riscossione dell’imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all’ ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma vantazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Sez. 5, Sentenza n. 2941 del 09/02/2007, Rv. 596843)”.

Detta conclusione (affermando l’incidenza del termine di prescrizione decennale per effetto della natura erariale del credito, fermo restando l’obbligo di rispettare però termine di notificazione della cartella ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973) ha svilito espressamente il teorema spesso manifestato dalla parte contribuente sulla sostanziale equipollenza (in tema di prescrizione del credito, vantato da un ente impositore, a fronte di una prestazione periodica) tra tributo erariale e tributo locale (quale, ad esempio, la tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile e contributi di bonifica…), ove l’eventuale affermazione di tale tesi avrebbe comportato il corollario della necessità, in capo all’Agente della Riscossione, di procedere esecutivamente entro quel termine quinquennale ex art. 2948 c.c., solo raramente ritenuto valevole da talune commissioni di merito anche per i tributi erariali (cfr. Ctp Reggio Calabria, Sez. VII, Sent., 28 maggio 2014, n. 2634) e talvolta arricchito dall’indicazione del fatto che rileverebbe, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, c. 4, la circostanza che il concessionario ha l’obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione della avvenuta notifica o l’avviso del ricevimento.

 

Rimarcando la valenza della prescrizione decennale dei tributi erariali, in via indiretta (ma sicuramente inequivoca) i giudici di piazza Cavour hanno smentito anche quanto assunto da un altro teorema difensivo, secondo il quale il termine decennale assume rilevanza solo a seguito di passaggio in giudicato di una sentenza; infatti, il caso di specie, spunto per il giudizio della Corte nell’arresto qui scrutinato, non riguardava la riscossione susseguente ad un giudicato su lite tributaria ma la legittimità del recupero, nei confronti di un socio di società di persone , di crediti erariali derivanti da imposte non versate dall’ente, estintosi mediante cancellazione dal Registro delle Imprese .

Deve essere precisato altresì che la decisione n. 24322/2014 della Cassazione non è innovativa , stante il fatto che in essa vengono sinteticamente richiamati principi già espressi, nella decisione n.4283/2010, dal medesimo organo giudicante.

In quella occasione, la Corte di Cassazione infatti :

  • affermava che “là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico nel senso che consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile nel tempo in modo frazionato, il termine di prescrizione è quello decennaleper la mancanza di una ‘causa debendi’ continuativa, è stata esclusa la applicabilità della prescrizione breve al credito erariale per la riscossione di imposta sul valore aggiunto (IVA) (pure da pagarsi con cadenza annuale od inferiore) sul rilievo che la prestazione tributaria, stante la autonomia dei singoli periodi di imposta e della relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi (v. Cass. n. 2941 del 2007)”;

  • giustificava la prescrizione quinquennale a proposito dei tributi locali poiché “essi sono ‘elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo, suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in relazione alla quale l’utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore, o del beneficio dallo stesso concesso […] l’utente è tenuto a pagare periodicamente una somma che, sia pure autoritativamente determinata, costituisce il corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (concessione di uso di suolo pubblico, di uso di passo carrabile) o imposto (tassa per smaltimento rifiuti, contributo opere di risanamento idraulico del territorio)’ e detta somma si giustifica ‘in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato’”;

  • sottolineava che “la osservazione del ricorrente relativa all’obbligo per il concessionario di conservare copia delle cartelle di pagamento e dei relativi attestati di ricevimento per cinque anni, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per quanto di rilevanza contenuta, può essere assunta come indizio di una presunzione del legislatore di prescrizione quinquennale dei crediti azionati, fra cui rientrano quelli oggi considerati (n.d.r : con riferimento ai tributi locali).

12 febbraio 2015

Antonino Russo