La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24322 del 14 novembre 2014, ha esaminato il caso di asserite violazioni di norme di diritto (precisamente quelli di cui agli artt. 1310, 2962, 2964, 2697, 2948 e 1309 c.c.; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25) in una decisione resa dalla Ctr Piemonte all’ interno di un giudizio di merito rivelatosi favorevole all’ Amministrazione finanziaria; più specificamente, il giudice di ultima istanza ha affrontato la problematica della questione applicativa della prescrizione dei crediti erariali per effetto dello spirare del termine di legge che la stessa parte contribuente (erroneamente) intendeva individuare in quello quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., per le prestazioni periodiche.
La Suprema Corte, a proposito di tale eccezione, ha espressamente osservato “che il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. - "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" - bensì all' ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la pres