La mancata sottoscrizione in originale della copia del ricorso determina l'inammissibilità del ricorso?

è inammissibile il ricorso proposto dal contribuente per mancanza di sottoscrizione dell’esemplare inviato all’Ufficio?

Principio

E’ ammissibile il ricorso proposto dal contribuente per mancanza di sottoscrizione dell’esemplare inviato all’ufficio.

La parte resistente che riceva un ricorso, ancorché non firmato, contro un proprio provvedimento è comunque in condizione di cominciare a predisporre le proprie difese, salvo stabilire se costituirsi o meno in giudizio dopo aver verificato la sussistenza della sottoscrizione sulla copia conforme che il contribuente depositi nella segreteria del giudice adito nel termine di cui all’art. 22 D.Lgs. 546/92. Spetta al giudice di merito tributario la previa verifica della presenza della sottoscrizione sull’atto depositato nella sua segreteria (copia conforme) e della conformità tra quest’ultimo e la copia consegnata o spedita per posta all’Ufficio. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24461 del 17 novembre 2014.

Capisaldi

L’iter logico-giuridico adottato da tale pronuncia ha evidenziato i seguenti capisaldi.

  • Le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatone, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l’insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità“.

  • La chiave di volta dell’intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel quinto comma dell’art. 22 D.Lgs. 546/92 (“ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli alti e dei documenti di cui ai precedenti commi“), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell’inammissibilità (da intendersi, come si è detto, quale vera e propria extrema ratio) quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali.

  • In particolare, con riferimento alla previsione di cui all’art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, riguardante la menzionata attività di consegna del ricorso in originale all’Ufficio finanziario e di deposito della copia, attestata come conforme dalla parte, presso la segreteria della Commissione, non si può far discendere l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio dalla eventuale irregolarità che abbia avuto ad oggetto tale procedura e, in ipotesi, sia consistita nel rovesciamento dell’ordine procedimentale fissato dalla legge, con la consegna della copia (anziché dell’originale) all’Ufficio e il deposito dell’originale (anziché della copia conforme) presso l’organo giurisdizionale. Deve escludersi che il ricorso introduttivo possa considerarsi inammissibile per il solo fatto che all’Ufficio sia stata consegnata una copia conforme del ricorso, e non l’originale, in quanto l’inammissibilità discende solo dalla difformità (eventualmente riscontrata da parte del giudice all’esito del l’esibizione degli originali disposta ai sensi del comma 5 dell’articolo 22 D.Lgs. 546/92) tra l’atto consegnato o spedito per posta all’ufficio e quello depositato nella segreteria della Commissione Tributaria.

  • La mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributario, non determina l’inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, atteso che l’art. 22, c. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 richiede unicamente che la parte, o il difensore (quando e se nominato) attestino la conformità di tale copia all’originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l’esistenza della firma nell’originale dell’atto ad essa spedito o consegnato, e che la necessità di tale requisito, a patto d’inammissibilità, non può desumersi neppure dall’art. 18, c. 3, D.Lgs. 546/92, che regola unicamente l’ipotesi di ricorso proposto contro più parti, richiedendo la sottoscrizione in originale su tutte le copie detratto “destinate alle altre parti“, e non sulla copia depositata a fini di costituzione in giudizio. In particolare, per un verso, le “copie del ricorso“, di cui l’art. 18 impone la sottoscrizione a pena di inammissibilità, sono soltanto quelle “destinate alle altre parti” – quindi le copie impiegate per la “notificazione” (nel senso del D.Lgs. n. 546 del 1992, art 16, comma 3) e, per altro verso, che nella previsione (certamente in senso tecnico) delle “altre parti” del processo, non è compreso, nè può essere – compreso, il giudice perché soggetto (come le parti) del processo ma non parte dello stesso processo1.

  • Sussiste differenza tra il caso nel quale la firma del ricorso, presente sull’atto notificato all’Ufficio, manca su quello depositato nella segreteria della Commissione Tributaria e il caso nel quale la firma del ricorso, presente sull’atto depositato nella segreteria della Commissione Tributaria, manca su quello notificato all’Ufficio); ma tale inversione dello schema procedimentale delineato dall’art. 22, c. 1, D.lgs. n. 546/92, con la notifica della copia dell’atto ed il deposito nella segreteria della commissione tributaria dell’originale, dà luogo ad una mera irregolarità, non sanzionata dall’inammissibilità.

  • Per impedire l‘inammissibilità del ricorso è sufficiente che almeno un esemplare dell’atto rechi la firma autografa dell’autore, irrilevante poi essendo, nel caso di notifica diretta a mezzo posta, l’irregolarità rappresentata dal fatto che tale esemplare sia quello depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria e non quello consegnato all’Ufficio.

  • La conclusione sopra enunciata, non pregiudica il diritto di difesa dell’Ufficio, perché, in ragione dello sfasamento tra il termine di costituzione del ricorrente (giorni 30 dalla proposizione del ricorso, art. 22 D.Lgs. 546/92) ed il termine di costituzione della parte resistente (giorni. 60 dalla notifica, consegna o ricevimento del ricorso, art. 23 D.Lgs. 546/92) la parte resistente che riceva un ricorso, ancorché non firmato, contro un proprio provvedimento è comunque in condizione di cominciare a predisporre le proprie difese, salvo stabilire se costituirsi o meno in giudizio dopo aver verificato la sussistenza della sottoscrizione sull’esemplare che il contribuente depositi nella segreteria del giudice adito nel termine di cui all’articolo 22 del D.Lgs. 546/92.

Inammissibilità del ricorso

La Consulta (sentenza n. 98/2004) ha sancito che l’inammissibilità2 deve essere limitata solo a quelle cause che costituiscano una ragionevole sanzione per la parte processuale, che si deve mirare a contrastare la realizzazione della giustizia solo per ragioni di seria importanza, che i profili di forma devono essere valutati con criteri di equa razionalità, che si deve assicurare l’armonia sistematica del regime dell’istituto controverso con lo specifico sistema processuale cui esso appartiene; il canone ermeneutico (adottato dal giudice delle leggi, ad es., nelle sentenze Corte cost., nn. 520/2002 e 98/2004) è quello secondo cui è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia istituzionalmente propria del processo, ma consenta altresì, per quanto possibile, di limitare al massimo l’operatività d’irragionevoli sanzioni d’inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi.

L’ordinamento processuale vigente, in ogni suo ramo, e quindi anche nel sistema del contenzioso tributario, si ispira al principio, desumibile dall’art. 156 c.p.c., della conservazione degli atti, in virtù del quale ogni attività giuridica, finché è possibile, deve essere utilizzata e posta nelle condizioni di raggiungere lo scopo cui risulta indirizzata.

Le norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, debbono essere interpretate in modo da tutelare ad un tempo la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, nel contempo in modo da limitare al massimo l’operatività di “irragionevoli” sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che dì quella garanzia dovrebbero giovarsi (Cass. civ. 8 settembre 2004, n. 18088).

29 gennaio 2015

Ignazio Buscema

 

1 Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale disciplina la costituzione in giudizio del ricorrente nell’ambito del processo tributario, è necessario che la parte e/o il difensore (ove già nominato) attestino la conformità del ricorso, depositato (in copia) nella segreteria della Commissione Tributaria adita, o spedito a mezzo servizio postale, all’originale come spedito o consegnato alla controparte. L’eventuale mancanza di sottoscrizione “in originale” della copia del ricorso depositato presso la segreteria, quindi, non può essere sanzionata con l’inammissibilità dello stesso in quanto, lungi dall’integrare nullità insanabile, detta carenza costituisce, eventualmente e proprio a volerlo concedere, mera irregolarità che comunque non impedisce al resistente di riscontrare sull’originale del ricorso allo stesso notificato l’esistenza della sottoscrizione della parte e/o del difensore. La mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributario, non determina l’inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, atteso che l’art. 22, c. 3, D.lgs. n. 546/1992 richiede unicamente che la parte o il difensore (quando e se nominato) attestino la conformità di tale copia all’originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l’esistenza della firma nell’originale dell’atto ad essa spedito o consegnato, e che la necessità di tale requisito, a pena d’inammissibilità, non può desumersi neppure dall’art. 18, c. 3, D.lgs. cit., che regola unicamente l’ipotesi di ricorso proposto contro più parti, richiedendo la sottoscrizione in originale su tutte le copie dell’atto “destinate alle altre parti“, e non sulla copia depositata a fini di costituzione in giudizio. La mancata sottoscrizione in originale della procura alle liti, nella copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributario, è priva di conseguenze in ordine all’ammissibilità e validità del ricorso medesimo, essendo necessario che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell’originale dell’atto, nonchè seguita dall’autenticazione del difensore ed, infine, che le copie contengano elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di procura speciale, come la trascrizione o l’indicazione del mandato (Cass. civ. Sez. V, 15-06-2010, n. 14389).

2Nel processo tributario l’inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata solo in casi eccezionali e non per vizi meramente formali. Non determina infatti la nullità dell’atto la mancata autenticazione della firma del contribuente in calce o a margine del ricorso a meno che il fisco non ne contesti l’autenticità. Inoltre, il giudice non deve dichiarare inammissibile il ricorso nel caso in cui l’interessato non nomini un difensore abilitato se il valore della controversia è al di sopra della soglia fissata dalla legge (Cass. civ., sez. trib., 12 gennaio 2012, n. 251).