Lettero d'intento degli esportatori tra novità e regime transitorio

il Decreto semplificazioni ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2015, l’obbligo per gli esportatori abituali che acquistano e importano senza applicare l’IVA di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento ribaltando la previgente normativa in materia

Come noto il Decreto semplificazioni n. 175-2014 ha introdotto a partire dal 1°gennaio 2015, l’obbligo per gli esportatori abituali che acquistano e importano senza applicare l’IVA di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento ribaltando la normativa previdente in materia.

L’agenzia delle Entrate ha approvato, con il provvedimento n.159674/2014, il nuovo modello di comunicazione (MOD. DI.) unitamente alle specifiche tecniche di trasmissione e in data 22 dicembre 2014 ha reso disponibile il nuovo software . Infine con la circolare n. 31-E datata 30 dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia.

LE NOVITA’ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

L’art. 20 del decreto stabilisce che l’esportatore abituale deve trasmettere telematicamente la lettera d’intento all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica.

Dopo avere adempiuto a questo obbligo, l’esportatore dovrà consegnare al fornitore, oppure presentare in dogana (nel caso di importazioni), la lettera d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia.

Tuttavia si segnala che la presentazione all’ufficio doganale è un obbligo temporaneo in quanto l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione delle Dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni presentate al fine di esonerare l’esportatore abituale dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni e delle relative ricevute di presentazione.

Il fornitore dell’esportatore avrà invece l’onere di verificare telematicamente, prima di dare corso alle operazioni in sospensione d’imposta, che la dichiarazione d’intento inviatagli dal cliente sia stata presentata all’Agenzia delle Entrate (da notare quindi che la mera ricezione della dichiarazione d’intento corredata dalla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate non è sufficiente a liberare da responsabilità il fornitore in quanto la norma impone di riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia).

Il fornitore dovrà infine riepilogare nella dichiarazione annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute al fine di consentire ulteriori verifiche da parte dell’Amministrazione.

IL PROVVEDIMENTO N. 159674/2014 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E LA CIRCOLARE A.E. DEL 30 DICEMBRE 2014 n. 31-E

Con il provvedimento in questione l’Agenzia delle Entrate ha disposto quanto segue:

1) fino alla data del 11 febbraio 2015 gli esportatoti abituali possono consegnare o inviare le lettere d’intento ai loro fornitori secondo le vecchie modalità operative (anche utilizzando il nuovo software );

2) a decorrere dal 12 febbraio 2015 trovano invece applicazioni le nuove regole stabilite dal decreto semplificazioni;

3) le lettere d’intento consegnate secondo le vecchie modalità che esplicano effetti anche per le operazioni poste in essere successivamente al 12 febbraio 2015 dovranno essere trasmesse secondo le nuove regole.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.31-E del 30 dicembre 2014, tenendo in considerazione quanto già sottolineato con il Provvedimento del 12 dicembre 2014, ha ribadito che le nuove disposizioni trovano applicazione per le operazioni senza applicazione d’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015 (non rileva se l’esportatore abituale abbia già inviato al proprio fornitore o prestatore la lettera d’intento secondo la precedente disciplina).

In buona sostanza quindi le dichiarazioni d’intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1° gennaio 2015, se riferite ad operazioni effettuate successivamente al’11 febbraio 2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina (il relativo software Dichiarazione d’intento è già disponibile e attivo sul sito dell’Agenzia delle Entrate) .

RIFLESSI PRATICI OPERATIVI DEL PERIODO TRANSITORIO

A titolo meramente indicativo si riporta quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate: “Fino al 11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente al’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate”.

PROBLEMA OPERATIVO:

DOMANDA: il fornitore durante il periodo transitorio (lettere ricevute prima del 12 febbraio 2015, anche datate 2014, indipendentemente dal fatto che la lettera esplichi o meno effetti post 12 febbraio 2015), deve effettuare la comunicazione con le vecchie modalità ovvero non deve fare alcuna comunicazione?

 

A tale quesito non è stata data esplicita risposta; sembrerebbe tuttavia che non sussista obbligo di comunicazione ma, onde evitare sanzioni, sarebbe lecita la richiesta di un chiarimento in occasione del primo invio utile per i contribuenti mensili ovvero entro il 16 febbraio 2015.

Per meglio chiarire la questione, in attesa di un chiarimento ufficiale, si segnala tuttavia che è opinione condivisa da parte di numerosi e autorevoli autori che nel periodo transitorio il fornitore dell’esportatore abituale non debba effettuare alcuna comunicazione ma limitarsi esclusivamente ai seguenti adempimenti: numerazione della lettera di intento, annotazione sull’apposito registro, indicazione degli estremi della lettera d’intento sulla fattura emessa, conservazione della stessa.

IL NUOVO SOFTWARE PER L’INVIO DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO

In data 22 dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo software per l’invio delle lettere d’intento e il servizio online per la verifica delle lettere da parte dei destinatari (la verifica è attuabile per tutti gli operatori accedendo al sito dell’Agenzia – servizi online – servizi fiscali – servizi senza registrazione – verifica ricevuta dichiarazioni d’intento e per gli intermediari e i soggetti abilitati tramite il cassetto fiscale) inserendo i dati relativi alla ricevuta ovvero tramite cassetto fiscale accedendo alla sezione “comunicazioni”.

Il nuovo modello è composto dal frontespizio (che contiene i dati anagrafici dell’esportatore abituale, la dichiarazione d’intento, i dati del destinatario della dichiarazione e la firma del richiedente), dal quadro A (che contiene i dati relativi al plafond) e dalla sezione relativa all’impegno alla trasmissione telematica.

Nel quadro A “Plafond”, viene richiesto di indicare il metodo di plafond (fisso o mobile) adottato e, se alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento, la dichiarazione annuale IVA non è ancora stata presentata, è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5) ovvero la partecipazione ad eventuali operazioni straordinarie, ove queste abbiano concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile.

È prevista la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa nell’ipotesi in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond indicati nel quadro A).

Si rammenta che solo una volta ricevuto l’esito positivo al riscontro della lettera d’intento si potrà emettere fattura in sospensione IVA.

LE SANZIONI APPLICABILI

Sanzioni applicabili fino al 31 dicembre 2014

E’ punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200%, fermo l’obbligo di pagamento del tributo, il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute, o la invia con dati incompleti o inesatti (articolo 7 comma 4-bis DLgs 471/1997).

 

Sanzioni applicabili a partire dal 1° gennaio 2015

Articolo 7 comma 4-bis del DLgs 471-1997 è sostituito da:

È punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200%, fermo l’obbligo di pagamento del tributo, il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni (di cui all’articolo 8, primo comma lettera c) dpr 633/1972) prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’agenzia delle entrate.

Rimane ancora in essere, in caso di evasione, la sanzione prevista per il fornitore che non abbia ottemperato all’obbligo di comunicazione in conformità alla legge, ovvero la responsabilità solidale dell’imposta evasa dall’acquirente come previsto dall’art. 1 della legge n. 311/2004.

 

La nuova disciplina non ha soppresso il registro delle dichiarazioni di intento, dove esportatore abituale e fornitore continueranno a protocollare le dichiarazioni di intento trasmesse e ricevute e nulla cambia infine anche per l’annotazione degli estremi della dichiarazione d’intento ricevuta nella fattura emessa da parte del Fornitore dell’esportatore abituale a cui si potrebbero aggiungere anche gli estremi della ricevuta telematica di presentazione.

21 gennaio 2015

Celeste Vivenzi