Il diniego del rimborso è nullo se emesso prima di 60 giorni

è nullo l’atto di diniego di rimborso emesso dall’ufficio prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente

E’ nullo l’atto di diniego di rimborso emesso dall’ufficio prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12 della legge n. 212/2000.

Il principio è contenuto nella sent. n. 24567/2014 della Corte di Cassazione da cui emerge che il mancato rispetto del termine dilatorio vale non solo per l’accertamento ma anche per le ipotesi di attività istruttoria nonché per l’avviso di recupero di credito di imposta.

L’art. 12, c. 7, della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), riconosce una garanzia al contribuente sottoposto a verifica fiscale prevedendo che lo stesso instauri un contraddittorio comunicando, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste, che dovranno essere valutate dall’ufficio impositore. L’accertamento non può essere emesso prima della scadenza di tale termine, eccezion fatta per le situazioni di particolare urgenza da motivare; la disposizione in esame non contempla alcuna sanzione in caso di violazione, prevedendo una forma di contraddittorio differito rispetto alla verifica ovvero un contraddittorio preventivo da svolgere subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione dell’accertamento.

Un recente sentenza della Suprema Corte ha affermato che l’ufficio finanziario deve dimostrare che l’inosservanza del termine di 60 giorni dalla data di consegna del verbale non è dovuto a inerzia o negligenza; l’avviso di accertamento non può essere emanato prima dello scadere del termine di 60 giorni dal verbale di chiusura delle operazioni ispettive (art. 12 legge 212/2000) se non sussistono motivazioni d’urgenza che l’ufficio deve provare (Cass. n. 24361/2014).

Nella fattispecie in esame una S.r.l. ha chiesto il rimborso Iva la cui natura giuridica rientrava tra gli enti non operativi, non avendo compiuto operazioni rilevanti ai fini dell’imposta per tre periodi di imposta consecutivi. Sia in primo che secondo grado la società è risultata soccombente ed ha proposto ricorso in cassazione eccependo la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo all’adozione del provvedimento del diniego.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società ritenendo che la nullità derivante dall’omesso rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, c 7, l n. 212/2000 coinvolge anche le ipotesi di attività istruttoria, applicandosi, al di là del dettato normativo, anche all’avviso di recupero del credito di imposta, in quanto quest’ultimo atto è equiparabile all’avviso di accertamento; infatti l’atto di recupero, oltre ad avere funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituisce manifestazione della volontà impositiva dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e come tale e impugnabile dinanzi al giudice tributario. Secondo i giudici di legittimità la norma in argomento introduce una collaborazione tra amministrazione e contribuente favorendo tra le parti quel contraddittorio procedimentale che in campo tributario ha assunto un valore sempre maggiore al fine dell’esercizio della potestà impositiva con evidenti riflessi in termini di deflazione del contenzioso (Cass. n. 7315/2014).

Non ci sono ragioni, quindi, per ritenere che l’applicazione del termine dilatorio in esame possa essere esteso anche al diniego di rimborso.

La SC ha affermato di recente che l’accertamento non può essere emanato prima dello scadere del termine di 60 giorni dal verbale di chiusura delle operazioni ispettive se non sussistono motivazioni d’urgenza che l’ufficio deve provare. In particolare, atteso che detto termine è posto a garanzia del contraddittorio tra fisco e contribuente, spetta all’ufficio dimostrare che l’inosservanza del termine non sia dovuta a inerzia o negligenza, ma anche ad altri fatti che abbiano ritardato l’accertamento, come ad esempio, nel caso di reiterate condotte penali tributarie (Cass. n. 24361/2014)..

24 gennaio 2015

Enzo Di Giacomo