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In occasione della compilazione del LUL relativo al mese novembre i datori di lavoro, i responsabili del personale, i consulenti del lavoro e i centri di elaborazione dati sono chiamati a gestire il trattamento economico riferito alla festività abolita del 4 novembre.
In linea generale, la maggioranza dei CCNL hanno previsto la corresponsione ai dipendenti di un trattamento economico pari a quello previsto per le festività cadenti di domenica.
Per la remunerazione delle festività cadenti di domenica è bene distinguere il quadro normativo da quello contrattuale.
Livello normativo
L'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge n. 260/1949 (modificata dalla legge n. 90/1954), prevede che: "qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera". Sul punto la Corte di Cassazione (sentenza n. 11117/1995 - sezione lavoro) ha chiarito che la regola deve valere esclusivamente per le festività indicate dallo stesso articolo 5, cioè 2 giugno (Festa della Repubblica), 25 aprile (Festa della Repubblica) e 1° maggio (Festa del Lavoro).
Lavoratori con paga mensile
Qualora la festività coincida con la domenica, ai lavoratori con paga mensile il datore di lavoro deve corrispondere un'ulteriore quota giornaliera di retribuzione, generalmente pari a 1/26 della paga mensile.
Lavoratori con paga a ore
Ai lavoratori pagati ad ore, in caso di coincidenza della festività con la domenica, spetta invece il trattamento retributivo corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale.
Sono comunque fatti salvi eventuali diversi criteri adottati dalla contrattazione collettiva del settore di appartenenza.
Livello contrattuale
Nel tempo, attraverso lo strumento della contrattazione collettiva, si sono sviluppati trattamenti differenti, la cui introduzione ha tenuto conto di esigenze meno generali, di settore oppure aziendali.
CCNL abbigliamento e confezioni industria:
il compenso, pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile, previsto dal contratto per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, verrà corrisposto in occasione del godimento delle riduzioni di orario.
CCNL chimica industria:
il contratto prevede un diverso trattamento, in relazione al settore di appartenenza. I lavoratori cui non si applichino il comma 3 e i commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 21, CCNL 12 ottobre 1994, hanno diritto di godere annualmente 4 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 26 gennaio 1977 per le 4 ex festività religiose. In occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, a fronte della ex festività del 4 novembre e in sostituzione del trattamento per detta festività previsto dal precitato accordo interconfederale, verrà erogato un trattamento aggiuntivo complessivo pari a 8/173 della retribuzione di fatto.
Per gli altri settori il trattamento economico riferito al 4 novembre è assorbito dai permessi.
Trattamento economico alternativo
Ove la contrattazione collettiva prevede la possibilità di gestire il trattamento della festività del 4 novembre attraverso strumenti economici alternativi, la cui scelta viene in genere delegata al datore di lavoro, si verificano diverse situazioni. Per esempio nel CCNL Turismo: "al lavoratore chiamato a prestare servizio nella predetta giornata spetta oltre al trattamento economico mensile, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestato senza alcuna maggiorazione ovvero, in alternativa, il godimento del corrispondente riposo compensativo, che verrà subordinato, stante la precedente normativa del settore, alle esigenze aziendali. In questo ultimo caso la relativa comunicazione sarà data al lavoratore con congruo anticipo. Nessuna detrazione sarà effettuata sulla normale retribuzione mensile qualora il lavoratore non venga chiamato a prestare servizio nella suddetta giornata. Al lavoratore assente nella stessa giornata per riposo settimanale dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione".
Prestazione lavorativa nella giornata del 4 novembre o nella domenica
Se nella giornata è richiesto lo svolgimento della prestazione lavorativa, al lavoratore spetterà un trattamento economico pari alla normale retribuzione prevista contrattualmente, senza alcuna maggiorazione. In egual modo, lo svolgimento della prestazione lavorativa nella giornata della domenica in cui viene spostato il 4 novembre, non dà luogo ad alcuna maggiorazione di favore rispetto a quelle che spetterebbero al lavoratore nell'ipotesi di svolgimento della prestazione lavorativa nel corso di qualsiasi altra domenica.
Si espone una tabella con la disciplina del trattamento economico della festività soppressa del 4 novembre prevista dai CCNL dei settori più rappresentativi.
IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL 4 NOVEMBRE PREVISTO NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA |
|
CCNL |
Trattamento previsto |
Acconciatura ed estetica |
Trattamento come festività cadente di domenica (1/26 della retribuzione mensile) |
Area tessile artigianato |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Assicurazioni - agenzie in gestione libera |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Agricoltura cooperative |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Alimentari industria |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Alimentari cooperative |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Cooperative sociali |
Trattamento come festività cadente di domenica. In alternativa, su richiesta anticipata del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio concessione di permessi retribuiti |
Calzature industria |
Trattamento economico assorbito nella retribuzione per Rol |
Carta industria |
Trattamento come festività cadente di domenica (spostamento alla domenica successiva) |
Comunicazione Pmi |
Trattamento come festività cadente di domenica (spostamento alla domenica successiva) |
Ceramica industria |
Erogazione di un trattamento aggiuntivo pari 8/173 della retribuzione di fatto da corrispondere con la paga di agosto |
Cinematografia - produzione |
Trattamento come festività cadente di domenica (spostamento alla domenica successiva) |
Terziario |
Trattamento come festività cadente di domenica (spostamento alla prima domenica del mese) |
Edilizia industria - Pmi - cooperative artigianato |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Giornalisti |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Gomma plastica industria |
Trattamento come festività cadente di domenica (pari a 1/25 della retribuzione) |
Chimica Gomma Vetro pmi |
Trattamento come festività cadente di domenica (pari a 1/25 della retribuzione) |
Grafici industria |
Trattamento come festività cadente di domenica (spostamento alla domenica successiva) |
Comunicazione Pmi |
Trattamento come festività cadente di domenica (spostamento alla domenica successiva) |
Istituti socio assistenziali Uneba |
Trattamento economico assorbito dai Rol |
Lapidei industria |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Lapidei pmi |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Legno industria |
Trattamento economico assorbito dai permessi |
Metalmeccanica industria |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Metalmeccanica pmi |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Area Meccanica artigianato |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Pulizia artigianato |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Impianti sportivi e palestre |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Pompe funebri aziende private |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Proprietari di fabbricati |
Assorbito dai permessi o da orari di lavoro |
Scuole private materne Fism |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Scuole private religiose Agidae |
Assorbito nelle ferie |
Trasporto merci |
Erogazione di un elemento distinto della retribuzione |
Studi professionali |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Tessili industria |
Assorbito dai Rol |
Turismo |
Se presta servizio, oltre alla retribuzione mensile spetta un trattamento economico aggiuntivo per le ore di servizio effettivamente prestato o in alternativa il corrispondente riposo compensativo. Se non presta servizio, spetta la retribuzione mensile. |
Alimentari e panificazione artigianato |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Chimica gomma vetro artigianato |
Trattamento come festività cadente di domenica |
Autoscuole |
Corresponsione di un elemento distinto della retribuzione |
27 NOVEMBRE 2014
Angelo Facchini