Possibile dichiarazione di dissesto a seguito della verifica semestrale del piano di riequilibrio pluriennale

La Corte dei Conti, in virtù dei suoi poteri di controllo dei piani di riequilibrio dell’ente locale, può decretarne il dissesto se verifica che il piano è inattuabile?

Alla Corte dei Conti, spetta la verifica semestrale e il controllo dello stato di avanzamento dei risultati intermedi raggiunti, per gli enti che abbiano attivato la procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell’art.243-bis e ss. TUEL, e qualificare come “grave” le deviazioni previste dal piano di riequilibrio, con possibile successiva attivazione delle procedure di dichiarazione di dissesto. Tale situazione è rinvenibile nella deliberazione n.164, depositata in data 25/09/2014, dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia.

 

L’APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO

Un Comune pugliese, in data 17 gennaio 2013 approvava, con deliberazione del Consiglio Comunale, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La sezione regionale di controllo, a seguito delle verifiche anche da parte della Commissione di Stabilità finanziaria degli enti locali, procedeva all’approvazione del piano presentato dal comune depositando in data 21/10/2013 la deliberazione di approvazione. L’approvazione del piano da parte del comune avveniva prima dell’approvazione del conto consuntivo 2012. Il piano si basava essenzialmente su una consistente stima di avanzi di parte corrente e sull’alienazione di beni immobili, e l’arco temporale del piano si era basato su un periodo di soli cinque anni (2013-2017). A seguito dell’approvazione del rendiconto 2012, la situazione finanziaria dell’ente peggiorava sensibilmente, rinviando il collegio contabile alle successive valutazioni che sarebbero state effettuate nella prima relazione semestrale del piano, così come prevista dall’art.243-quater TUEL.

 

I CONTENUTI DELLA RELAZIONE SEMESTRALE

Il collegio contabile pugliese, rileva nella sua relazione semestrale, come il comune non solo non è stato in grado di fare adeguatamente fronte al peggioramento della situazione finanziaria già emerso (dopo la predisposizione del piano di riequilibrio) al momento della approvazione del piano, ma non è stato in grado, complessivamente, di realizzare i pur irrisori obiettivi previsti per l’anno 2013, esercizio nel corso del quale, viceversa, la situazione risulta ulteriormente peggiorata (anche per l’emersione di nuovi debiti fuori bilancio). Tutto ciò, anche in considerazione delle segnalate difficoltà nella realizzazione dei precedenti piani di dismissione immobiliari, rende verosimilmente poco probabile il completo risanamento finanziario dell’ente, in termini di competenza e di cassa, al termine dell’esercizio 2017, così come ipotizzato nel piano di riequilibrio. Continua il collegio contabile, evidenziando come la grave situazione in cui versa l’ente può essere imputata a vari fattori, fondamentalmente individuabili:

  • nella assenza di una adeguata ricognizione dei debiti fuori bilancio e, in generale, dei debiti esistenti (anche in relazione al momento della relativa esigibilità), derivanti da una passata disinvolta gestione del bilancio;

  • nella precaria valutazione della situazione di cassa esistente in rapporto alla reale situazione debitoria dell’ente;

  • nella insufficiente attività di riaccertamento dei residui; nell’eccessivo ottimismo nutrito nei confronti dei risultati della attività di riscossione delle entrate;

  • nel non aver dato idonea rilevanza e copertura alle passività potenziali (divenute poi debiti fuori bilancio);

  • nella non verosimiglianza dei tagli alla spesa corrente.

In sostanza, il Comune si trova ora a risolvere, nel breve arco di un quinquennio, gli effetti negativi di una passata gestione del bilancio per troppo tempo disinvolta.

Il collegio contabile, in tale grave situazione non può non rilevare come “il ricorso alla procedura pluriennale di riequilibrio finanziario non può rappresentare un espediente per evitare la dichiarazione di dissesto e rinviare ad un momento successivo l’attuazione di misure che, invece, andrebbero applicate immediatamente” (linee guida Corte dei Conti Autonomie deliberazione n.16/SEZAUT/2012). La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è, continua il collegio contabile, frutto di una scelta discrezionale dell’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge (art.244 del Tuel). Infatti, l’omesso o tardivo dissesto eventualmente dovuto può arrecare ulteriore detrimento allo stato economico-finanziario di un ente già gravemente compromesso, sia per il rischio di una ulteriore involuzione della situazione (con conseguenti responsabilità anche personali), sia per l’impossibilità di avvalersi delle numerose agevolazioni offerte, in merito, dalla disciplina del D.Lgs. 267/2000, rivolta proprio al ripristino degli equilibri di cassa e di bilancio.

 

CONCLUSIONE

In conclusione, anche in considerazione dell’ulteriore sensibile peggioramento della situazione finanziaria dell’ente dopo la formulazione del piano di riequilibrio, il mancato rispetto degli obiettivi intermedi, senza dubbio, può essere qualificato come “grave”, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.243-quater del Tuel. Il costante e progressivo peggioramento della situazione rende probabile la reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi intermedi previsti nel piano. Il verificarsi di tale evenienza condurrebbe, inevitabilmente, alla attivazione della procedura prevista dall’art.6, co.2, del D.Lgs. 149/2011. Il collegio contabile, pertanto, rinvia alla successiva relazione semestrale, e in caso di reiterato peggioramento, assegnerà al Consiglio Comunale il termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto.

3 Ottobre 2014

Vincenzo Giannotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it