Finanziamenti agevolati per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici

il Decreto Competitività prevede specifici incentivi per l’efficientamento energtico degli edifici scolastici di proprietà pubblica

L’articolo 9 del Decreto prevede la possibilità di concedere finanziamenti al tasso agevolato dello 0,25%, nel limite di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto (cosiddetto Fondo Kyoto), al fine di realizzare interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici, inclusi gli asili nido, e universitari, nonché degli edifici dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

La tipologia di edifici su cui potere effettuare i lavori di efficientamento finanziabili ci fa comprendere il perimetro degli enti che possono essere potenzialmente beneficiari dei finanziamenti previsti dal Decreto.

Occorre tenere presente che, in base all’articolo 3 della Legge n. 23/1996, alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sedi di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado provvedono i Comuni, mentre per quelli da destinare a sedi di scuole di istruzione secondaria di secondo grado provvedono le Province.

I Comuni e i consorzi di Comuni vengono inoltre individuati dall’articolo 4 della Legge n. 1044/1971 come gli enti responsabili per la costruzione e la gestione degli asili nido.

Il comma 2 dell’articolo 9 prevede che questi finanziamenti siano concessi in deroga ai limiti all’assunzione di mutui imposti agli enti locali dall’articolo 204 del TUEL (D.lgs. n. 267/2000).

Il comma 4 apre alla possibilità che questi finanziamenti a tasso agevolato possano essere concessi anche ai fondi di investimento immobiliare chiusi, istituiti dall’articolo 33 del D.L. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, che presentino progetti di investimento, dimostrando la convenienza economica e l’efficacia nei settori di intervento.

In sede di conversione la facoltà di accesso ai finanziamenti è stata infine ampliata anche alle società EsCO, ossia alle società che ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008 effettuano interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica, sulla base di accordi con i clienti.

I finanziamenti saranno erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti, a valere sulle risorse del Fondo, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

La durata dei finanziamenti previsti non potrà essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, è stabilito inoltre che la durata del finanziamento non può eccedere i dieci anni, per un importo che non può essere superiore a trentamila euro per singolo edificio.

L’importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non può essere superiore a un milione di euro, per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell’involucro.

La concreta definizione dei criteri e delle modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, nonché delle caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare, è demandata dal comma 8 dell’articolo 9 del Decreto Competitività ad un apposito Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro il termine ordinatorio dello scorso 24 settembre 2014.

11 ottobre 2014

Fabio Federici