Condannati gli amministratori che stipulano polizze, a carico delle finanze locali, avverso le condanne della Corte dei Conti

Per l’ente locale non è possibile stipulare polizze a favore dei propri amministratori coi fondi dell’ente.

L’argomento circa l’impossibilità di stipulare polizze assicurative che tengano indenni amministratori e dirigenti da eventuali condanne della Corte dei Conti (colpa grave) o per la tutela legale, assumono particolare risalto in tema di condanna erariale in caso di contravvenzione alle citate disposizioni. L’argomento è stato trattato nella sentenza n.1005 del 16/09/2014 dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Campania.

 

IL FATTO

La Giunta Comunale aveva proceduto ad autorizzare il Dirigente del Settore Affari Generali alla stipulazione di polizze assicurative per la responsabilità patrimoniale, avente come beneficiari il Sindaco, sei Assessori, il Segretario e dieci Dirigenti comunali e come oggetto la garanzia per le spese legali e peritali operante per i casi di responsabilità formale, amministrativa, contabile e contrattuale.

 

I RILIEVI DEL P.M. CONTABILE

Considerato che il periodo sottoposto all’esame riguarda le date dal 01/07/2008 al 16/11/2011 il danno erariale sarebbe conseguente alle seguenti responsabilità:

  • Responsabilità risarcitoria, pari ai premi corrisposti nel periodo dal 31/12/2006 al 30/06/2008, ossia precedentemente al termine fissato dall’art. 3, comma 59, legge 244 del 2007 per la perdita di efficacia dei contratti di assicurazione con cui l’Ente Pubblico assicuri propri Amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità contabile, contratti dei quali la suddetta disposizione sancisce la nullità. La posta di danno è pari ad € 2.550,00;

  • Responsabilità sanzionatoria, pari a dieci volte l’importo pagato nel periodo dal 01-07-2008 al 16-11-2011 (data di scioglimento del contratto), cioè ad € 1.700,00 (annui) x 3,5 (dalla data 01-07-2008 al novembre 2011) x 10, proprio per effetto della sanzione espressamente irrogata per tali fattispecie dall’art. 3, comma 59, legge 244 del 2007 dianzi richiamata. La posta di danno è stata pertanto quantificate in complessivi € 59.500,00

Le responsabilità sono state attribuite al Sindaco e ai componenti della Giunta Comunale autori dell’autorizzazione data al dirigente per la stipula dei contratti de quo.

I presupposti per la colpa grave, secondo il procuratore, si rinvengono nella volontaria illegittimità degli atti posti in violazione di “norme poste dall’ordinamento a garanzia della corretta amministrazione delle comunità locali, le quali non consentono affatto la creazione (nel caso degli Amministratori) di un’area di impunità riconosciuta a quanti, per mandato o per pubblico concorso (nel caso dei Dirigenti) sono chiamati alla gestione dell’Ente Locale e se ne addossano volontariamente, consapevolmente,  dietro retribuzione, il carico comprensivo dell’alea di eventuali sanzioni correlate all’ipotetica violazione delle regole che disciplinano la loro attività”.

 

LA POSIZIONE DEI CONVENUTI

I convenuti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere per aver restituito l’assicurazione l’importo totale dei premi corrisposti.

 

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

I giudici contabili rilevano come il contratto stipulato dall’Ente la cui illiceità era all’epoca dei fatti già del tutto acquisita, in quanto “non solo vi erano diverse sentenze di questa corte sull’argomento, ma la stessa dottrina sosteneva la nullità, per illiceità della causa, del contratto di assicurazione stipulato da un ente pubblico per la copertura della responsabilità amministrativa dei propri funzionari. Peraltro, quest’orientamento è stato recepito dal  legislatore con l’articolo 3 comma 59 della legge  24 dicembre 2007 n 244, che prevede la nullità del ‘contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico  assicuri  propri  amministratori  per  i  rischi  derivanti dall’espletamento  dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti  la  responsabilità  per danni cagionati allo Stato o ad enti   pubblici  e  la  responsabilità  contabile’, e sanziona l’amministratore che stipula il contratto ed il beneficiario  della copertura assicurativa con il pagamento ‘a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo’” (la Sez. II Centr. ha preso in esame una fattispecie ancor più risalente rispetto a quella oggetto del presente giudizio, in quanto derivante da una delibera assunta nel 1998). Inoltre, a supporto di quanto sopra precisato i giudici contabili evidenziano quanto già statuito dalla Sez. Giur. Emilia Romagna nella recente sentenza n. 95/2012, in cui si pone in rilievo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, “che già da lungo tempo ha chiarito l’illegittimità della copertura assicurativa della responsabilità amministrativa, affermando che: ‘…. le Sezioni Riunite, con la sentenza n. 707-A del 5.4.1991, avevano esplicitato il limite di assicurabilità individuandolo nel divieto di assumere a proprio carico rischi non propri, così come invece avverrebbe nel caso di assicurazione del danno erariale ove la polizza sia assunta a carico dell’ente, il quale diventa in tal modo creditore di se’ stesso. Analogamente le medesime Sezioni Riunite hanno ribadito l’illiceità giuridica di coperture assicurative estese a rischi dipendenti da colpa grave imputabile agli amministratori assicurati, quale fatto causativo del danno”.
L’assicurabilità, pertanto, di questo tipo di rischi contrasta con il carattere personale della responsabilità amministrativa – sancito dall’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 – e con l’art. 28 della Costituzione il quale dispone, tra l’altro, che i funzionari e dipendenti degli enti pubblici sono direttamente responsabili “secondo le leggi civili, penali e amministrative”, con conseguente esclusione della possibilità di estensione di tale ultima forma di responsabilità all’ente.
Sulla base delle citate considerazioni i giudici condannano i convenuti al pagamento delle due responsabilità con sottrazione dell’importo restituito dall’assicurazione, con la seguente quantificazione :

  • Quanto ad € 2.550,00 per responsabilità risarcitoria;

  • Quanto ad € 59.500,00 per responsabilità sanzionatoria;

  • Riduzione del danno pari ad € 5.950,00 per la restituzione dei premi da parte dell’assicurazione e riguardante il periodo 01-07-2008/16-11-2011.

CONCLUSIONI

Gli amministratori pur avendo evidenziato la restituzione dei premi da parte dell’assicurazione non hanno potuto impedire la quantificazione del danno sanzionatorio pari a 10 volte i premi corrisposti. In altri termini la restituzione dei premi non hanno eliminato l’ambito sanzionatorio della norma in quanto intervenuto successivamente al rilievo del danno erariale da parte della procura, tale somma restituita ha tuttavia diminuito la somma del danno totale da corrispondere.

 

19 settembre 2014

Vincenzo Gianotti

articolo già pubblicato su www.bilanciocontabilita.it