L’argomento circa l’impossibilità di stipulare polizze assicurative che tengano indenni amministratori e dirigenti da eventuali condanne della Corte dei Conti (colpa grave) o per la tutela legale, assumono particolare risalto in tema di condanna erariale in caso di contravvenzione alle citate disposizioni. L’argomento è stato trattato nella sentenza n.1005 del 16/09/2014 dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Campania.
IL FATTO
La Giunta Comunale aveva proceduto ad autorizzare il Dirigente del Settore Affari Generali alla stipulazione di polizze assicurative per la responsabilità patrimoniale, avente come beneficiari il Sindaco, sei Assessori, il Segretario e dieci Dirigenti comunali e come oggetto la garanzia per le spese legali e peritali operante per i casi di responsabilità formale, amministrativa, contabile e contrattuale.
I RILIEVI DEL P.M. CONTABILE
Considerato che il periodo sottoposto all’esame riguarda le date dal 01/07/2008 al 16/11/2011 il danno erariale sarebbe conseguente alle seguenti responsabilità:
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Responsabilità risarcitoria, pari ai premi corrisposti nel periodo dal 31/12/2006 al 30/06/2008, ossia precedentemente al termine fissato dall'art. 3, comma 59, legge 244 del 2007 per la perdita di efficacia dei contratti di assicurazione con cui l'Ente Pubblico assicuri propri Amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità contabile, contratti dei quali la suddetta dispo