Disposizioni in tema di trasparenza e contratti pubblici

ecco tutte le novità per gli le pubbliche amministrazioni in tema di trasparenza per la gestione dei contratti pubblici

In tema di trasparenza dei contratti pubblici il Decreto legge 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, specifica in quale misura gli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33/2013, si applicano agli enti di diritto pubblico non territoriali istituiti, vigilati o finanziati dalla pubblica amministrazione o i cui amministratori siano da questa nominati e alle società a partecipazione pubblica (art. 24-bis).

Come osserva poi Assonime, viene inoltre puntualizzata la disciplina in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa contenuta nella legge n. 190/2012, estendendo l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione anche ai casi in cui il valore del contratto non supera 150.000 euro. Le white list antimafia presso le prefetture saranno consultabili dalle stazioni appaltanti anche in via telematica; una volta ottenuta l’iscrizione, questa può essere utilizzata dalla stazione appaltante anche per attività diverse da quelle per le quali è stata disposta l’iscrizione (art. 29).

Il decreto prevede misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese aggiudicatarie di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, o concessionari di lavori pubblici o contraenti generali, in presenza di indagini per delitti ai danni delle pubbliche amministrazioni o in caso di situazioni sintomatiche di condotte illecite. Tali misure consistono nella rinnovazione degli organi sociali o straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto o della concessione (art. 32).

L’art. 36 prevede che il CIPE è tenuto a aggiornare le modalità di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

Infine, è previsto che la stazione appaltante, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, deve trasmettere all’ANAC, per la valutazione e gli eventuali provvedimenti di competenza, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria le varianti in corso d’opera sono comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici, tramite le sezioni regionali per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell’ANAC (art. 37).

12 settembre 2014

Vincenzo D’Andò