La chiamata in causa del concessionario alla riscossione

il concessionario della riscossione non è contraddittore necessario quando la lite riguarda l’esistenza della pretesa impositiva promossa dall’ufficio finanziario

Il concessionario della riscossione non è contraddittore necessario quando la lite riguarda l’esistenza della pretesa impositiva promossa dall’ufficio finanziario.

Il principio è contenuto nella sent. n. 2873/2014 della CTR Roma da cui emerge che il concessionario, pur essendo il soggetto che emette la cartella di pagamento impugnata, è estraneo all’accertamento effettuato dall’ufficio presupposto a tale atto.

La legge sul processo tributario (art. 10 D lgs n. 546/92) attribuisce la veste di parte al concessionario della riscossione, il quale assurge a parte necessaria solo nel caso in cui l’azione del contribuente riguardi censure imputabili allo stesso in modo diretto. Infatti la legittimazione passiva del concessionario sussiste solo per gli atti di riscossione emessi dallo stesso (ad esempio, errori di compilazione cartella di pagamento o avviso di mora), mentre la stessa viene meno quando l’oggetto dell’atto impositivo attiene a questioni legate al rapporto di imposta, nel qual caso il contraddittorio deve essere instaurato con l’ente impositore.

Nel caso portato al vaglio della CTR il concessionario (Equitalia) ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso del contribuente, ha annullato la cartella di pagamento, condannando in solido l’ufficio finanziario e il concessionario tra di loro al pagamento delle spese di lite. In particolare, quest’ultimo ha eccepito la nullità della decisione di primo grado in quanto conteneva la condanna solidale alle spese di lite non essendo il concessionario parte soccombente.

La CTR ha ritenuto che il concessionario della riscossione, pur essendo il soggetto che materialmente ha emesso la cartella di pagamento impugnata, è estraneo all’accertamento eseguito dall’ente impositore presupposto di tale atto. Il concessionario, pertanto, non può assumere la veste di contraddittore necessario in quei casi in cui la controversia ha ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti della pretesa tributaria posta in essere dall’ufficio, poi trasposta nella cartella di pagamento.

Tale principio trova conferma nella giurisprudenza della Cassazione secondo cui nel giudizio tributario il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo solo attraverso la notifica di quest’ultimo ad opera del concessionario, non pone in essere una situazione di litisconsorzio necessario tra l’ente impositore e il concessionario, atteso che quest’ultimo nel portare a conoscenza del destinatario il ruolo pone in essere una vera e propria procedura di notifica. (Cass n. 933/2009)

Alla luce di quanto precede i giudici della CTR hanno accolto il ricorso riconoscendo il concessionario come parte non soccombente, unitamente all’ufficio, e in quanto tale non tenuto a rifondere le spese di lite.

9 agosto 2014

Enzo Di Giacomo