Gli obblighi relativi ai terreni agro-pastorali

sono state stabilite le modalità con cui i comuni sono tenuti a trasmettere i dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina

Con il decreto direttoriale del 29 luglio 2014, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze, sono state stabilite le modalità con cui i comuni sono tenuti a trasmettere i dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina.

Va ricordato che la certificazione in commento si rende necessaria a seguito della modifica dell’art. 4, comma 5-bis, del d. l.  n. 16 del 2012, in base al quale sono state riviste le modalità di esenzione per i terreni agricoli. Il citato art. 4, infatti, prevede che, con decreto interministeriale, devono essere individuati i comuni nei quali, a decorrere dal 2014, si applica l’esenzione dall’IMU ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri terreni agricoli. La stessa norma, infine, stabilisce anche l’esenzione dall’IMU per i terreni  a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base all’emanando decreto interministeriale, non ricadano in zone montane o di collina.

Sulla base di tali premesse, il MEF ha emanato il provvedimento del 29 luglio 2014 al fine di ottenere dai comuni nel cui territorio ricadono detti terreni a proprietà indivisa la certificazione dei relativi dati, al fine di effettuare la compensazione del minor gettito in favore degli enti locali interessati.

Come si legge nell’art. 1 del decreto in commento, l’ambito applicativo si estende a tutto il territorio nazionale ad eccezione dei comuni ubicati nel territorio della provincia autonoma di Bolzano che ha istituito l’imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili.

Il successivo art. 2, poi, statuisce che i comuni nel cui territorio ricadano terreni a proprietà indivisa devono inserire, entro il 15 settembre 2014, i dati relativi ai predetti terreni nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

I dati da inserire consistono: 

  • nel codice fiscale del/dei possessore/i del terreno.;

  • nella qualifica del/dei proprietario/i (IAP/CD);

  • nel numero di particella/particelle;

  • nel reddito dominicale catastale totale;

  • nell’aliquota IMU 2013;

  • nell’aliquota IMU 2014.

7 agosto 2014

Fabio Federici