Il procedimento di correzione degli errori materiali della sentenza

in caso di errori materiali in una sentenza, il nostro ordinamento giuridico prevede un procedimento specifico per la correzione dei tali vizi

Premessa

Esiste nel nostro ordinamento un procedimento (previsto nel capo V, titolo I, libro II del codice di procedura civile) finalizzato al rimedio di particolari tipologie di vizi dei provvedimenti del giudice. Infatti, nulla può escludere che la sentenza possa essere affetta da errori che investono non il giudizio come pensiero espresso nell’atto, ma l’espressione stessa del pensiero, ossia la formazione dell’atto o il documento.

Considerato il potenziale intervento di tali contesti, l’art. 287 c.p.c., rubricato “casi di correzione”, prevede che “le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo”.

Il procedimento de quo, incentrato sostanzialmente sulla “materialità” quale elemento caratterizzante unerrore correggibile delle sentenze, trova applicazione anche nel processo tributario, in forza del rinvio ex art. 1, c. 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, (Cass. civ. n. 16488 del 19 luglio 2006), consentendo l’eliminazione di quei vizi, omissioni, errori, che riguardano il provvedimento considerato non come atto giurisdizionale bensì come documento (Cass. civ. nn. 11333/2009 e 5977/1998).

Evidenti ragioni di economia processuale, certamente non antitetiche alla opportunità della valutazione dell’errore da parte del soggetto cui deve ascriversene la paternità, hanno indotto il legislatore del codice di rito a rimettere la correzione di errori od omissioni della sentenza o dell’ordinanza allo stesso giudice al quale è attribuibile la presenza dell’errore.

 

Le casistiche individuate dalla giurisprudenza

Varie sono state le fattispecie che, secondo le affermazioni della giurisprudenza, costituiscono ipotesi di errori correggibili.

Tra queste:

l’indicazione di una persona con un nome diverso o parzialmente diverso dal suo, ovvero l’attribuzione ad una parte della posizione processuale dell’altra quando questo errore non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della motivazione;

l’inesatta indicazione dei dati anagrafici, nella sentenza, di alcuna delle parti;

la mancata indicazione di un componente del Collegio giudicante;

il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e pronuncia adottata in motivazione;

l’omessa trascrizione delle conclusioni di una delle parti, purché tali conclusioni siano state esaminate e non sia mancata la decisione su di esse, posto che, in difetto, si verificherebbe una nullità;

l’erronea indicazione della data di deliberazione ovvero la diversità fra la data di deliberazione della sentenza indicata in calce alla medesima e la data dell’udienza collegiale fissata per tale deliberazione;

la mancata intestazione della sentenza alla Repubblica italiana;

la sottoscrizione della decisione da parte di un giudice diverso da quello che ha partecipato alla deliberazione della causa;

la riproduzione, nell’intestazione della sentenza, del nome di un magistrato diverso da quello riportato nel verbale dell’udienza collegiale;

l’errore di calcolo nella liquidazione di una somma in base ai criteri stabiliti dal giudice.

 

E’ bene però sottolineare che il carattere materiale dell’errore sussiste unicamente quando l’errore stesso risulti manifesto, vale a dire chiaramente e sicuramente dal contesto stesso del provvedimento, concretizzandosi in un “difetto di corrispondenza tra il contenuto ideale della sentenza e la sua materiale rappresentazione mediante simboli grafici, emergente ictu oculi dalla lettura del provvedimento” (Cass. civ. n. 7712/2000). Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, per rappresentarsi la figura in questione, occorre che si identifichi un mero lapsus calami, cioè una “svista materiale” (Cass. civ. n. 5266/1996), che non ridondi “in una inesatta valutazione giuridica o in un vizio di motivazione” (Cass. civ. n. 7249/1996) e che unicamente richieda di essere piegata a basilari canoni di coerenza.

 

Come anticipato e come statuito, più volte, dalla Corte di Cassazione (ex plurimis: sent. n. 10304/2011), anche con riguardo al rito del lavoro, da luogo ad un mero errore materiale la contraddizione tra motivazione e dispositivo, quando la parziale coerenza tra questi due elementi tradisce però una divergenza solo da un punto di vista formale o quantitativo.

Al contrario, cioè quando “non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza, né è data possibilità del ricorso all’interpretazione complessiva della sentenza, che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima” si configura un vizio nullità di tale provvedimento “per la sua inidoneità a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale” (Cass. civ. n. 5032/2003).

Pertanto, ogniqualvolta occorra, ai fini della risoluzione del contrasto, interpretare la volontà del giudice, il rimedio esperibile è l’appello.

 

Gli errori di calcolo, invece, consistono nella scorretta utilizzazione delle regole matematiche, esclusi tutti gli errori di impostazione delle operazioni stesse ovvero nell’errore sui presupposti numerici dell’operazione stessa, che possono essere censurati con l’appello o con il ricorso per cassazione.

In altre parole, non è emendabile con il procedimento de quo la scelta del criterio di conteggio ma il mero errore materiale commesso in fase di computo e provocato nell’estensore dalla inesatta utilizzazione di regole matematiche, pertanto non riconducibile alla inesatta determinazione dei presupposti numerici di una qualsiasi operazione aritmetica.

 

Cenni sul procedimento di correzione e sul provvedimento che ne consegue

Il procedimento in commento, e il relativo provvedimento, hanno natura amministrativa e hanno la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato; è altresì indubbio che l’istituto di cui agli artt. 277 e 278 c.p.c. possa essere utilizzato anche per emendare le sentenze emanate in gradi differenti dal primo, così come in sede di opposizione di terzo e di revocazione, e finanche le sentenze espresse dalla Corte di Cassazione, in forza dell’art. 391-bis del c.p.c..

Va preliminarmente precisato che il procedimento di correzione della sentenza, non costituendo una nuova fase processuale, non impone una nuova autorizzazione a stare in giudizio, né una nuova procura al difensore.

Legittimate a proporre il ricorso sono tutte le parti, ivi incluse quelle intervenute e l’iniziativa della correzione, non soggetta a termini perentori, può essere intrapresa anche dopo il decorso del termine per appellare, vale a dire quando la decisione è ormai passata in giudicato formale.

Nel caso di iniziativa congiunta il giudice decide, inaudita altera parte, con decreto (ex art. 288, c. 1, c.p.c.); diversamente il giudice, con decreto da notificarsi alle parti insieme al ricorso, fissa l’udienza di comparizione convocando le parti avanti a sé ed emettendo poi la decisione con ordinanza; il dispositivo, relativo a quest’ultima, è poi annotato, sempre a cura degli uffici di segreteria, sull’originale del provvedimento oggetto di correzione, conservato presso la Commissione (art. 288, c. 2 c.p.c.).

Se la correzione è chiesta dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto devono essere notificati alla parte personalmente.

Il contenuto dell’ordinanza ex art. 288 c.p.c., con la quale il giudice provvede sull’istanza di correzione,non richiede una motivazione ulteriore e diversa rispetto all’esplicitazione dei passaggi logici e delle operazioni attraverso i quali si pone rimedio all’errore del giudice.

Questo per effetto del fatto che il provvedimento non si inserisce nello svolgimento di un giudizio ex novo ma in un mero procedimento di eliminazione di una divergenza tra la decisione intrapresa e la sua rappresentazione ovvero di riparazione ad un difetto esteriore nella formazione del documento giudiziale.

 

Impugnabilità della parte di sentenza emendata

L’art. 288, u.c., c.p.c. regola l’impugnazione delle sentenze, relativamente alle parti corrette, fissando il termine ordinario a decorrere dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione.

Tale disciplina, secondo l’insegnamento giurisprudenziale, è riferibile solo all’ipotesi in cui l’errore corretto sia tale da determinare un qualche oggettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione (Cass. civ. Nn 19668/2009 e 28189/2008).

 

Osservazioni conclusive

A parte tutte le osservazioni che precedono, deve essere rimarcato che il problema concreto, per le parti, è costituito dal fatto che spesso non è facile distinguere se la sentenza che la riguarda sia affetta da vizi che comportano la necessità di una impugnazione in un grado ulteriore di giudizio o, più semplicemente, sia coinvolta da errori che impongono il ricorso alla procedura di correzione davanti al giudice che ha emesso quello stesso provvedimento.

Questo perché il codice si occupa, con l’istituto “Della correzione delle sentenze e delle ordinanze”, di quegli errori nell’espressione, “anziché nella formazione dell’idea o, in altre parole, nella costruzione della formula1, che chiama (appunto) errori “materiali”.

Pertanto, la parte (pur in una operazione interpretativa che può offrire più di qualche dubbio) deve vagliare l’errore (o presunto tale) con zelo in quanto certa è l’assoluta autonomia tra il procedimento di correzione e quello di impugnazione e questa circostanza è resa palese dal fatto che il primo, che “non costituisce un nuovo giudizio o una nuova fase processuale rispetto a quella in cui la sentenza è stata emessa, ma è un mero incidente dello stesso giudizio” (Cass. civ. n. 3604/1992), è l’unico che si concluda con l’adozione di un provvedimento di natura amministrativa che lascia intatto il contenuto della decisione corretta.

17 giugno 2014

Antonino Russo

 

1 F. Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, I, Roma, 1956, 345.