Ruolo dei revisori dei conti nella verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate

Il revisore dei conti è chiamato a garantire, in concreto, il perseguimento dell’obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie tra società partecipata ed ente locale.

Interessante parere della Corte dei Conti sull’esatta portata delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 in merito all’individuazione degli organi di revisione chiamati ad asseverare la nota informativa, ivi prevista, contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. In particolare il citato articolo testualmente recita “a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.

Sui contenuti e le linee guida di tale disposizione è stata chiama ad esprimersi la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n.156 depositata in data 15/04/2014.

 

I PRECEDENTI DELLA CORTE

Le motivazioni della norma invocata dal comune istante si rinvengono già in altri pareri della stessa sezione regionale (cfr. parere n. 479/2013/PAR), dove si era precisato che “nell’ottica di un sempre maggiore controllo sugli strumenti societari, spesso utilizzati per scopi poco nobili (elusione dei vincoli di finanza pubblica), la norma sopra riportata si pone l’obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si riscontra nei bilanci della partecipata e dell’ente pubblico socio. L’obiettivo, pertanto, è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l’ente pubblico e la partecipata; e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze”. Inoltre, in altro parere reso, sempre dalla sezione regionale sull’argomento (cfr. parere n. 419/2012/PAR), dal tenore letterale della disposizione, assuma precipua rilevanza l’assoluta indipendenza che deve caratterizzare gli organi di revisione degli enti locali, “al fine di garantire la veridicità delle reciproche posizioni debitorie-creditorie rappresentate”. Da ciò discende che l’ente partecipante non può esimersi dal porre in essere un effettivo e costante monitoraggio sull’andamento della società partecipata, tenuto conto non solo della natura pubblica, ma altresì sia delle relative risorse sia del servizio svolto, ma anche, e soprattutto, della qualità di socio, con i correlativi compiti di vigilanza e controllo, che da tale qualifica discendono.

 

IL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI

Sottolinea il collegio contabile come nella Relazione illustrativa al D.L. n. 95/2012, si legge che la stessa, insieme al successivo comma 5, sono volte «al conseguimento di positivi risultati, in termini di trasparenza e veridicità delle spese degli enti locali per il mantenimento delle strutture societarie, stabilendo l’obbligo per i revisori dei conti di seguire i principi di revisione contabile relativi alla “circolarizzazione dei crediti e dei debiti”». Ora per circolazione dei crediti e debiti, si intende una procedura di conferma esterna finalizzata all’ottenimento e alla successiva valutazione di una comunicazione diretta fornita da una parte terza a fronte di una richiesta, da parte dell’organo di revisione, di informazioni su aspetti riguardanti una particolare voce, operazione o dato, che vengono ad incidere su asserzioni di bilancio. A tale procedura viene riconosciuto precipuo rilievo, non solo nei principi di revisione internazionali (Isa), ma anche dai principi di revisione nazionali (PR), emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (cfr. in part. Principi di Revisione 500, 505 e 530).

Da ciò ne discende l’assoluta centralità del ruolo dei revisori dei conti, che è chiamato a garantire, in concreto, il perseguimento dell’obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie tra società partecipata e Ente, che è, tra l’altro, il soggetto titolare, in quanto socio, dei poteri di stimolo per l’adozione dei necessari processi volti alla correzione delle discordanze rilevate.

 

LA CORRETTA PROCEDURA

I casi che possono presentarsi sono due, ovvero:

  • nel caso in cui nel bilancio certificato dall’organo di revisione della società partecipata sia possibile individuare, in modo analitico, i singoli rapporti debitori/creditori nei confronti degli Enti partecipanti, trattandosi, dunque, di dati ex se asseverati da tale organo di revisione, possono essere presi direttamente in considerazione dall’organo di revisione dell’Ente partecipante, che può procedere all’asseverazione della nota in parola, senza necessità di ottenere un’ulteriore asseverazione dei dati già certificati dall’organo di revisione della società partecipata. In questo caso l’asseverazione sembra configurare un inutile aggravio, considerato che si tratta di dati già certificati dall’organo di revisione dell’organismo partecipato;

  • Nel caso in cui il bilancio non contenga un’analitica evidenziazione delle singole poste creditorie/debitorie nei confronti degli Enti partecipanti, appare necessario che anche l’organo di revisione dell’organismo partecipato asseveri la nota prevista dall’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012. In questo caso risulta obbligatoria l’asseverazione non solo da parte dell’organo di revisione dell’Ente partecipante, ma anche da parte di quello dell’organismo partecipato. La mancanza di asseverazione, che deriverebbe da un’interpretazione del dato letterale della disposizione in esame nel senso di imporre l’asseverazione soltanto da parte dell’organo di revisione dell’Ente partecipante, verrebbe a frustrare irrimediabilmente le finalità di trasparenza e veridicità, che, come ricordato, hanno connotato l’introduzione della disposizione de qua.

 

Precisati gli ambiti di applicazione dell’asseverazione nei due casi sopra evidenziati, il collegio contabile prevede i seguenti adempimenti da parte dell’ente partecipante:

  • evidenziazione dal proprio conto dei residui di tutte le voci aventi ad oggetto i debiti e i crediti nei confronti delle società partecipate ritenute rilevanti;

  • sottoposizione dei dati così raccolti al collegio dei revisori dei conti dell’ente locale.

 

In caso di disallineamento delle singole poste creditorie/debitorie, l’amministrazione partecipante risulta tenuta a curare i seguenti ulteriori adempimenti:

  • asseverazione da parte del soprarichiamato collegio dei revisori dei conti dei dati rilevati dalla contabilità dell’Ente partecipante;

  • invio dei dati asseverati alle società partecipate oggetto dall’attività di conciliazione, per il confronto con le risultanze delle contabilità societarie;

  • asseverazione dei dati rilevanti da parte dell’organo di revisione della società partecipata e successiva trasmissione della richiesta nota all’ente controllante, nella quale venga fornito analitico riscontro dell’eventuale concordanza o discordanza con le risultanze presenti nel bilancio dell’ente;

  • nel caso di mancata concordanza, alla luce del disposto della norma in analisi, l’Ente partecipante è tenuto ad effettuare una precipua analisi volta ad identificare le cause determinanti la divergenza dei risultati, adottando senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

CONCLUSIONE

Conclude il collegio contabile lombardo, quale utile suggerimento, anche al di la della stessa formulazione della normativa richiamata, di attivare da parte dell’Ente socio le procedure necessarie affinché l’asseverazione in parola, ad opera dell’organo di revisione delle società, rientri tra gli strumenti attraverso i quali sia possibile esercitare i compiti di vigilanza e controllo.

 

8 maggio 2014

Vincenzo Gianotti

Articolo pubblicato su www.bilancioecontabilita.it