Riscossione forzata dei tributi: il pignoramento dei beni mobili nella casa non di proprietà

analizziamo una particolare situazione che può verificarsi in caso di riscossione coattiva dei tributi: il pignoramento di beni mobili che si trovano in un’abitazione non di proprietà del contribuente

Beni mobili non pignorabili

L’art. 514 del Codice di Procedura Civile individua i beni assolutamente non pignorabili. Secondo tale disposizione oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto ;

2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore;

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Queste regole sono stabilite per tutelare la dignità del debitore con tutto ciò che gli è indispensabile alla propria vita privata e lavorativa.

L’Agente della riscossione è quindi legittimato a procedere a pignoramento per tutti i beni mobili del debitore diversi da quelli elencati dall’art. 514 c.p.c. quali, per esempio, un televisore, una scrivania di pregio, un quadro, ma anche denaro e oggetti di valore come preziosi ovvero gioielli di famiglia. sia che essi siano nella disponibilità materiale del debitore, sia che si trovino, per esempio, chiusi in una cassetta di sicurezza in banca.

Esecuzione mobiliare: linee guida per l’Agente della riscossione

Il pignoramento mobiliare presso il debitore rappresenta la forma di esecuzione più spinosa per l’Agente della riscossione in quanto subordinata alle disponibilità liquide e al possesso di beni di valore del soggetto inadempiente – in rari casi soddisfacenti per il credito erariale – e comporta lo spostamento degli stessi dal domicilio del debitore a quella del custode, che generalmente si identifica con l’Istituto Vendite Giudiziarie.

Con circolare 27/11/2000, n. 215, il Ministero delle finanze ha delineato le procedure che consentono ai concessionari di agire rapidamente e in modo mirato sui beni del debitore. Secondo l’estensore del documento di prassi il salto di qualità che i concessionari devono compiere sta proprio nello specializzarsi nell’analisi degli elementi acquisiti da banche esterne e di quelli già in proprio possesso.

Ebbene, sicuramente uno dei momenti di maggiore criticità in tale contesto è costituito, prosegue la circolare, dalla valutazione in ordine alla convenienza di procedere ad un tentativo di esecuzione mobiliare nella casa di abitazione del debitore o negli altri luoghi di cui abbia la disponibilità. Tale scelta deve considerarsi rimessa interamente ed unicamente al concessionario.

La validità di tale opzione ermeneutica è, del resto, confermata proprio dalla lettera della norma contenuta nell’art. 1, comma 1, n. 6, della legge delega n. 337, che, in presenza di motivate ragioni, esonera dall’esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, prevedendo nel contempo la possibilità di intervento degli Istituti Vendite Giudiziarie.

In altri termini, il legislatore delegante, proprio nell’ottica di una profonda rivisitazione delle procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo, non esclude la rilevanza anche di quella mobiliare (tanto che prevede la possibilità di intervento degli IVG), ma ritiene che essa debba essere limitata ai soli casi in cui possa presentare una reale utilità; al di fuori di questi casi devono configurarsi quelle “motivate ragioni” che legittimano il concessionario a non porla in essere.

Come osservato dalla stampa specializzata 1 l’esperienza ha dimostrato che è antieconomico pignorabile le suppellettili domestiche che hanno in genere valore modesto o nullo sul mercato dell’usato.

In virtù di quanto espresso dalla circolare n. 215/E/2000, in ogni caso “… un tentativo di esecuzione mobiliare debba essere effettuato in tutte le ipotesi in cui l’esecuzione vada posta in essere in luoghi diversi dalla casa di abitazione del debitore ma dei quali abbia la disponibilità, vale a dire in luoghi sui quali al debitore spetti l’esclusivo godimento in virtù di un rapporto giuridico (l’art. 1, comma 1, della legge n337 del 1998, si riferisce, infatti, alla sola casa di abitazione del debitore), ovvero nei casi in cui la particolare condizione sociale del debitore ovvero la sua notorietà nel contesto sociale in cui si deve procedere all’espropriazione, faccia fondatamente presumere l’esito fruttuoso di un eventuale accesso nella casa di abitazione…”.

Al contrario, legittimamente il concessionario può non procedere mobiliarmente qualora la nullatenenza sia cartolarmente comprovabile sulla base di precedenti ripetuti verbali di pignoramento negativo o infruttuoso redatti a carico dello stesso debitore.

Pignoramento di beni rinvenuti nel domicilio (non di proprietà) del debitore

Si suppone che un contribuente, debitore verso l’Agente della riscossione per carichi iscritti a ruolo, risieda in comodato d’uso presso un immobile di proprietà di un terzo. Ci si è chiesti se il Concessionario possa operare il pignoramento di beni mobili rinvenuti presso il domicilio del debitore.

Una soluzione al problema proposto può essere ricavata dalla lettura dell’art. 63, D.P.R. 29/09/1973, n. 602, che pone alcuni limiti al pignoramento da parte dell’Agente della riscossione .

La disposizione prevede che l’Agente deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 58, comma 3 (il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado) in virtù di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo.

Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

In sostanza, l’astensione dell’ufficiale procedente dal pignoramento è consentita solo in presenza di documentazione tale da attestare l’appartenenza del bene a soggetto diverso dal debitore, e verificabile ictu oculi dall’ufficiale giudiziario (cfr. Tribunale di Pistoia, sentenza 22.12.2000). u

In assenza di data certa anteriore, il terzo avente causa, pure essendo proprietario nei confronti del debitore, potrà legittimamente essere espropriato dei suoi beni per un debito altrui (art. 2914, n. 4, c.c.).

In conclusione ci si chiede, per esempio, se un contratto di comodato, avente per oggetto beni mobili, stipulato tra il debitore ed un soggetto diverso da quelli indicati dall’art. 58, c. 3, D.P.R. n. 602/73, avente data certa anteriore all’anno dell’iscrizione a ruolo rappresenti documentazione idonea2 al fine di scongiurare la procedura esecutiva così da paralizzare l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

Sulla questione sono intervenuti i giudici di legittimità, nella sentenza di Corte di Cassazione 20 dicembre 2012, Sez. III, n. 23625.

In adesione con i precedenti giurisprudenziali sul punto, i Giudici hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 c.p.c. pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione”.

Nell’interpretazione del Supremo Collegio, il legislatore presume che tutti i beni posti nella materiale disponibilità del debitore, e quindi rinvenuti all’interno del suo domicilio, siano a lui appartenenti. L’ufficiale giudiziario, rischierebbe di dover risarcire il creditore per non aver pignorato dei beni sottoposti ad un contratto di comodato.

Il debitore può provare il contrario, vale a dire che i beni non sono di sua proprietà, ma ciò non potrà avvenire con una scrittura privata formalizzata attraverso un contratto di comodato.

8 maggio 2014

Attilio Romano

1 Il Sole 24 Ore del lunedì numero 12 del 24 marzo 2014, rubrica L’Esperto Risponde, n. 982 “I divieti di pignoramento nella casa in comodato”.

2 E’ possibile che l’acquisto originario del bene venga certificato da fattura che dimostri la proprietà di un altro soggetto; in questo caso, tuttavia, occorrerebbe (ma ciò è improbabile nella pratica) che sui documenti giustificativi di spesa sia stata apposta da un pubblico ufficiale la data certa.