Canone RAI speciale e quadro RS del Modello Redditi

Canone RAI speciale: nel quadro RS anche i dati dei contribuenti che hanno sottoscritto per la prima volta l’abbonamento nel corso dell’anno

Canone RAI speciale: nel quadro RS anche i dati dei contribuenti che hanno sottoscritto per la prima volta l’abbonamento nel corso del presente anno.

Il canone RAI speciale

abbonamento canone rai speciale e dichiarazione dei redditiCome noto, a norma degli articoli 1 e 27 del Regio Decreto-Legge 246 del 21 febbraio 1938 e dell’articolo 16 della legge 488 del 23 dicembre 1999, sono tenuti al pagamento del canone RAI speciale tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa (ditte individuali e società) – esclusi, quindi, i lavoratori autonomi – che detengono, in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico, uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radio televisive.

Quanto alla tipologia di apparecchi per i quali risulta dovuto il Canone RAI “speciale”, la formulazione sopra riportata (apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radio televisive) ha sollevato, nel recente passato, numerose perplessità per il fatto che, con le attuali tecnologie, sono molti gli strumenti utilizzati nell’ambito dell’impresa, in grado di ricevere trasmissioni radio.

A fare chiarezza al riguardo, si si sono espresse la RAI con il comunicato stampa del 21 febbraio 2012 e successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota 22 febbraio 2012 m. 12991.

Nel primo documento in rassegna, la RAI ha chiarito che non è dovuto il pagamento del canone speciale per il

“mero possesso del personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone”.

Con la nota del ministero dello sviluppo economico, quest’ultimo ha meglio precisato, invece, che, i personal computer sono esclusi dall’obbligo di pagamento del canone speciale RAI, a meno che non siano dotati di un apposito sintonizzatore TV.

Per verificare il regolare pagamento del canone di abbonamento, il legislatore (art. 17 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011) ha previsto che

“le imprese e le società nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento rediotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimenti di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale”.

In buona sostanza, a decorrere dal modello dichiarativo del 2012 (redditi 2011), vige l’obbligo per le imprese e le società di indicare nella propria dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione ed altri elementi informativi, ai fini della verifica del pagamento del canone in questione.

Per Unico 2014

Per quanto concerne la prossima dichiarazione dei redditi, nel Frontespizio del modello UNICO 2014 PF è presente la sezione “Canone RAI imprese”, attraverso la quale i soggetti esercenti attività d’impresa potranno indicare la detenzione, ovvero la non detenzione di apparecchi atti (o adattabili) alla ricezione di trasmissioni radio o radio televisive per i quali è dovuto il canone RAI “speciale”. In tale casella, infatti, è richiesta l’indicazione di uno dei seguenti codici:

  • cod. 1 Detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio, in esercizi/locali aperti al pubblico ovvero, utilizzati a scopo di lucro
  • cod. 2 Detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio televisive, in esercizi/locali aperti al pubblico ovvero, utilizzati a scopo di lucro
  • cod. 3 Non detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio televisive, in esercizi/locali aperti al pubblico ovvero, utilizzati a scopo di lucro

Soltanto in caso di detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radio televisive (codice 1 o 2), il contribuente dovrà compilare l’apposita sezione del quadro RS, avendo cura di compilare un rigo per ogni singolo abbonamento alla Rai, qualora il medesimo contribuente possieda, in sedi diverse, più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive.

A ciò si aggiunga che, le istruzioni allegate al modello Unico prevedono che la sezione in parola (quadro RS)

“deve essere compilata dalle società o imprese che abbiano detenuto nell’anno 2013 o che detengano per la prima volta nell’anno 2014 uno o più apparecchi…..per i quali si è versato l’importo fissato annualmente per l’abbonamento alla RAI”.

Sebbene si tratti del Modello UNICO 2014 relativo al 2013, da quanto indicato nelle istruzioni, sono richiesti sia i dati delle società che hanno detenuto nel 2013 gli apparecchi in argomento, sia i dati di quelle imprese che li detengono per la prima volta nel 2014.

Nel quadro RS è richiesta, peraltro, l’indicazione dei seguenti dati:

  1. Denominazione dell’intestatario dell’abbonamento; si precisa che il predetto campo va compilato laddove l’intestatario dell’abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante.
  2. Il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante.
  3. Comune senza alcuna abbreviazione.
  4. La sigla della provincia.
  5. Il codice catastale del comune che può essere rilevato dall’elenco presente nell’Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2014, ovvero dall’elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Dipartimento per le politiche fiscali”, all’indirizzo www.finanze.gov.it.
  6. La frazione la via e il numero civico.
  7. Codice di avviamento postale.
  8. La categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento avendo cura di indicare la corrispondente lettera. Es. “lettera A” – CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento).
  9. La data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato effettuato nell’anno 2013. Vale a dire che, la casella in parola non deve essere compilata se il versamento è effettuato nel 2014, ovvero per il rinnovo (annuale, semestrale e trimestrale) dell’abbonamento.

Si rammenta, infine, che, l’IVA compresa nel canone speciale può essere recuperata dal soggetto passivo iva: ai fini del recupero dell’imposta, i titolari di canone speciale sono autorizzati – così come si evince dal sito istituzionale della RAI – a considerare fattura la ricevuta del versamento effettuato solo tramite il bollettino prestampato e il modulo SBF della domiciliazione bancaria, inviati dalla RAI.

Ai fini dei redditi, invece, in presenza dei presupposti fiscali, la restante parte del canone speciale può essere dedotto dal reddito d’impresa a norma del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.

Leggi anche: E’ possibile non pagare il canone RAI?

Sandro Cerato

3 maggio 2014