Revisori enti locali: il 30 aprile scade il pagamento del contributo

il prossimo 30 aprile scade il termine per il pagamento del contributo dovuto dai revisori iscritti nelle liste prefettizie: una guida all’adempimento

Come già commentato su queste colonne, l’articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 ha introdotto alcuni elementi innovativi relativi alle modalità di selezione e nomina dei Revisori dei Conti degli enti locali: su tutti l’istituzione di un elenco su base regionale dei Revisori dei conti degli enti locali (che certifica il possesso dei requisiti professionali specifici e di un’adeguata formazione sulle tematiche degli enti locali), nonché l’introduzione di una modalità di selezione causale dei predetti professionisti, che prevede l’estrazione dall’Elenco regionale nel quale possono essere inseriti solo i soggetti che ne abbiano fatto richiesta. Sul punto si ricorda che, è disponibile on line la nuova funzione che permette – a ciascun professionista iscritto nel predetto elenco – di visualizzare le estrazioni dei nominativi effettuate dalle competenti prefetture. In particolare, sono visualizzabili, sul sito delle Prefetture (www.prefettura.it), le estrazioni effettuate dal 1° gennaio 2014, per le quali viene indicato la data dell’estrazione, l’ente locale interessato alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziario, la relativa fascia di appartenente, nonché i nominativi estratti, incluse le riserve. Sulla stessa pagina sono indicate anche le estrazioni programmate e non ancora effettuate, mentre nella parte sinistra della stessa è possibile accedere alle informazioni in esame sulla base della Regione di interesse e delle relative Province.

La struttura dell’elenco dei revisori degli enti locali prevede una duplice suddivisione: una su base regionale e una per fasce di popolazione residente (Fascia 1 – Comuni fino a 4.999 abitanti; Fascia 2 – Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane e Fascia 3 -Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province). L’iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali è peraltro subordinata al possesso di determinati requisiti specifici per ciascuna fascia demografia. Per l’iscrizione alla fascia 1 è richiesta l’iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’interno. Per potersi iscrivere in fascia 2, invece, oltre al conseguimento dei suddetti 10 crediti formativi, è richiesta un’anzianità di iscrizione nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di almeno 5 anni e lo svolgimento di almeno un incarico di revisore triennale presso un ente locale. Il professionista che potrà vantare, invece, un iscrizione decennale nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e lo svolgimento di almeno due incarichi triennali di revisore dei conti presso enti locali, potrà ottenere l’iscrizione in fascia 3, oppure in tutte le altre fasce minori (fascia 1 e fascia 2). Resta ovviamente fermo il conseguimento dei previsti dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Si ricorda, inoltre, che, per ottenere incarichi nel corso del corrente anno 2014, i professionisti in possesso dei suddetti requisiti avrebbero dovuto presentare, entro il termine del 12 dicembre 2013, apposita domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Analogo adempimento era previsto anche per i professionisti, già iscritti nel suddetto elenco, per confermare al ministero la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione anche per l’anno in corso.

Oltre alla presentazione della suddetta domanda, è necessario procedere al versamento di un contributo annuo a copertura delle spese sostenute dal Ministero dell’Interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti e per iniziative di formazione a distanza, rispettando le indicazioni contenute nel DM 21 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 214, in data 12 settembre 2013. Il decreto in esame – oltre ad aver fissato la misura di detto contributo – ha indicato il termine di pagamento dello stesso: secondo quanto precisato dal suddetto decreto, i soggetti iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali sono tenuti a versare al Ministero dell’interno un contributo annuo di 25 euro, entro il termine del 30 aprile di ogni anno. Pertanto, il professionista iscritto nel suddetto registro degli enti locali a far data del 1 gennaio 2014, dovrà versare l’importo di € 25 entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2014, a prescindere dalla circostanza che lo stesso svolga effettivamente il ruolo di revisore presso un ente locale.

Ulteriori informazioni circa le modalità di versamento sono state rese disponibili nel comunicato del Ministero dell’Interno dello scorso 10 settembre 2013 che ha indicato il conto corrente destinato al versamento: Il conto corrente da utilizzare è il n. 1013096209, intestato a Tesoreria Viterbo, Ministero Interno, art. 4-bis DL 79/2012 causale: “Contributo dei revisori dei conti degli enti locali, anno 2014”, aggiungendo anche il codice fiscale dell’iscritto.

Successivamente all’effettuazione del pagamento – ed entro la data di scadenza dello stesso (30 aprile 2014) – ciascun iscritto dovrà accedere con le proprie credenziali (indirizzo di posta elettronica certificata e password) alla pagina dedicata del Ministero (www.finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php) per l’inserimento delle coordinate del proprio versamento.

 

23 aprile 2014

Sandro Cerato