Interessi di mora in calo dall'1 maggio 2014

una buona notizia per i contribuenti morosi rispetto al fisco: dal mese di maggio il tasso d’interesse per i debiti scaduti scende al 5,14%

Dal prossimo 1° maggio interessi di mora più leggeri per le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento.

La riduzione è diretta conseguenza del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2014, prot. n. 51685/2014, con il quale è stata fissata la nuova misura degli interessi moratori.

Dal 1° maggio 2014, pertanto, l’interesse di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scenderà dello 0,0833 per cento, passando dall’attuale 5,2233 per cento al 5,14 per cento.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 30 del D.P.R.29 settembre 1973, n. 602 che prevede che, “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.

L’applicazione.
Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, gli interessi di mora sono applicati dall’agente della riscossione sulle somme iscritte a ruolo, escluse sanzioni pecuniarie tributarie e interessi, dal giorno della notifica della cartella e fino alla data del pagamento.

Pertanto, qualora un contribuente non paghi il suo debito entro il termine di 60 giorni dal giorno della notifica della cartella, al momento del pagamento sarà tenuto anche al versamento degli interessi di mora, che a decorrere dal 1° maggio prossimo saranno calcolati secondo il tasso del 5,14% solo sulle imposte iscritte a ruolo (e non sulle sanzioni e sugli altri interessi applicati) per ogni giorno di ritardo, da quando ha ricevuto l’atto e fino al giorno del pagamento, secondo la seguente formula.

Tali interessi sono dovuti anche qualora il contribuente proponga istanza di rateazione a Equitalia dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In tal caso, vanno calcolati dalla data di notifica della cartella e fino al giorno di presentazione dell’istanza.

Gli interessi di mora sono, inoltre, dovuti anche in caso di pagamento tardivo delle maggiori imposte richieste con l’accertamento esecutivo, sempre dal giorno della notifica dell’atto e fino alla data del pagamento (o al giorno di presentazione dell’istanza di dilazione, se presentata dopo il termine di 60 giorni).

Gli interessi di mora non vanno tuttavia confusi con le altre tipologie di interessi:

  • quelli da ritardata iscrizione a ruolo;

  • quelli per dilazione di pagamento.

I primi trovano giustificazione nel fatto che le imposte dovute entrano nelle casse dell’Erario con ritardo rispetto a quando avrebbero dovuto essere incassate. Pertanto, sono applicati – secondo il tasso stabilito in base a decreti ministeriali – sulle imposte dovute in base a liquidazioni delle dichiarazioni o ad accertamenti d’ufficio, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento e fino alla data della consegna del ruolo all’agente della riscossione.

Gli interessi da dilazione, invece, sono quelli dovuti in caso di rateazione del debito iscritto a ruolo e applicati sulle singole rate, secondo un tasso annuo fissato da un decreto ministeriale.

Le ultime quattro variazioni degli interessi di mora

Dal 1° maggio 2014: 5,14%

Dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2014: 5,2233%

Dal 1° ottobre 2012 al 30 aprile 2013: 4,5504%

Dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012: 5,0243%

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 10 aprile 2014, n. 51685.

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

1.1 A decorrere dal 1° maggio 2014, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,14% in ragione annuale.

1.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Motivazioni

L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 4 marzo 2013, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 5,2233 per cento in ragione annuale.

Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota del 4 marzo 2014, ha stimato al 5,14% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2013- 31.12.2013.

Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1° maggio 2014, al 5,14 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Riferimenti normativi

a)Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma 1)

Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1)

b)Disciplina degli interessi di mora

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 30)

Provvedimento Direttoriale 4 marzo 2013

c)Disposizioni relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti della

pubblica amministrazione

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 4, 14 e 16)

Roma, 10 aprile 2014

Attilio Befera

17 aprile 2014

Avv. Maurizio Villani

Avv. Idalisa Lamorgese