Enti Locali: debiti fuori bilancio e possibile compensazione con altre posizioni creditorie

Per gli enti locali, la gestione dei debiti fuori bilancio è sempre complessa: ecco le possibilità di portare tali debiti in compesazione con eventuali partite creditorie.

l dubbio avanzato da un comune riguarda la legittimità di un riconoscimento di un debito fuori bilancio, a seguito di lodo arbitrale, finanziato mediante corrispondenti crediti presenti e futuri nei confronti della società. Nel caso particolare il quesito riguarda la possibilità di compensare ex art. 1241 c.c. il proprio debito nei confronti del concessionario, a seguito di contenzioso insorto e deciso dal collegio arbitrale, con le somme che lo stesso concessionario deve al comune per i canoni annuali della concessione.

La risposta al quesito giunge dalla deliberazione n.103 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia, depositata in data 11/03/2014.

 

SULLA NATURA DEL DEBITO

Il collegio contabile, affronta il primo problema riguardante il debito sorto a seguito del lodo arbitrale rituale. Ora, secondo i magistrati contabili, lodo arbitrale rituale è equiparabile, quanto all’efficacia, alla sentenza, come già affermato più volte dalla stessa Sezione (Corte Conti, Sez. Lombardia, delib. n. 910/2009 e più di recente n. 401/2012).

Nel caso, pertanto, di debiti derivanti da sentenza esecutiva, nonché da lodo arbitrale rituale “il significato del provvedimento del Consiglio Comunale non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di esso”.

In altri termini, la valenza della delibera consiliare ex art. 194 comma 1 lett. a) T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di una obbligazione, la cui validità è stata oggetto di delibazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabilistica individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante l’individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito), ed anche garantista consistente nell’accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell’ente (cfr. la delibera della Sezione n. 1/2007). Deve, altresì, aggiungersi che, in ogni caso, dal riconoscimento di legittimità discende l’obbligo, per l’ente pubblico, di contabilizzazione e di quantificazione finanziaria del debito riconosciuto, in virtù dei principi di universalità, veridicità ed attendibilità del bilancio.

 

SULLA COMPENSAZIONE DI POSIZIONI DEBITORIE/CREDITORIE

Precisano i giudici contabili, come in base alla disciplina contenuta nel Codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell’obbligazione diverse dall’adempimento.

La compensazione si sostanzia nell’estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore. La stessa può essere legale, giudiziale o volontaria. La ratio dell’istituto appare individuabile nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell’agevolazione della soddisfazione del credito. Come già evidenziato (cfr. Sez. Calabria, delib. n. 667/2011) gli enti pubblici, nel nostro ordinamento, appaiono godere di una generale capacità giuridica di diritto privato e possono usare i relativi strumenti per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini. Con la conseguenza, quindi, che “essi possono utilizzare gli strumenti privatistici, in assenza di una contraria disposizione di legge, nei casi in cui vi sia attinenza con le finalità pubbliche perseguite”. Continua il collegio contabile, evidenziando come sull’argomento della compensazione, particolarmente incisiva appare quanto evidenziato dai giudici lucani (Sez. Basilicata, deliberazione n. 123/2013) che hanno precisato come :

• già l’art. 69, comma 1, del R.D. n. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevedeva, nei casi ammessi dalle leggi, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità, al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito;

• dalla circostanza che l’art. 1246 c.c. esclude la compensazione, tra le altre ipotesi, qualora ricorra un divieto stabilito dalla legge, permette a contrario di argomentare che “non occorre cercare una disposizione di legge che consente la compensazione, quanto piuttosto che la vieti. Esattamente, quindi, la disposizione legislativa si limita a determinare un effetto autorizzativo di facoltà proprie della capacità negoziale di diritto privato che già sono in capo all’Ente locale”;

• in concreto, dunque, “non può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati e enti locali per rapporti contrattuali e commerciali”.

 

LE PRESCRIZIONI DEL COLLEGIO

Precisata la citata possibilità di compensazione del debito fuori bilancio con i crediti a sua volta dovuti dal concessionario, tuttavia, avverte il collegio contabile, tale compensazione non può naturalmente incidere sull’obbligo giuridico gravante in capo all’Ente di rispettare il patto di stabilità interno sin dalla predisposizione del bilancio di previsione, nonché, ovviamente, all’esito della gestione, adottando gli opportuni provvedimenti.

Questi ultimi provvedimenti, dovranno essere indirizzati al reperimento delle risorse idonee a compensare la mancata riscossione del canone annuo dovuto al Comune dal concessionario, secondo le modalità e le scelte discrezionali proprie dell’ente locale.

18 marzo 2014

Vincenzo Giannotti

Articolo pubblicato su www.bilancioecontabilita.it