Differenza tra passività pregresse e debiti fuori bilancio: l’ipotesi di aumento del capitale di società partecipata

La linea di demarcazione tra passività pregresse e debiti fuori bilancio è stata sempre oggetto di attenzione da parte della magistratura contabile, al fine di definire in modo esatto le componenti da considerare per una corretta rappresentazione contabile dei debiti contratti dalle amministrazioni

La linea di demarcazione tra passività pregresse e debiti fuori bilancio è stata sempre oggetto di attenzione da parte della magistratura contabile (ex multis bilancioecontabilita.it 04/09/2013), al fine di definire in modo esatto le componenti da considerare per una corretta rappresentazione contabile dei debiti contratti dalle amministrazioni. Sull’argomento si sofferma anche il recente parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n.41 depositata in data 05/02/2014.

 

Passività pregresse e debiti fuori Bilancio 

Secondo il collegio contabile la distinzione può essere così riassunta:

  • Le passività pregresse si collocano all’interno di un ordinario procedimento di spesa (art. 183 Tuel), si tratta, infatti, di spese per le quali l’ente locale ha proceduto a un regolare impegno, ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo a un debito non assistito da idonea copertura (art. 191 Tuel), che può rilevare come mancanza o come insufficienza dell’impegno contabile. In tal caso, l’ente locale dovrà adottare i provvedimenti necessari al fine di soddisfare la copertura delle passività (art. 193 Tuel);

  • I debiti fuori bilancio identificano, invece, obbligazioni assunte in assenza della necessaria preventiva assunzione dell’impegno di spesa. In sostanza, a fronte di un’obbligazione giuridicamente valida dal punto di vista civilistico, difetta il relativo provvedimento di impegno. Al fine di evitare l’insorgere di situazioni debitorie non assistite dai relativi impegni, il legislatore ha previsto che solo in alcuni casi tassativi tali debiti possano essere riconosciuti, attraverso il procedimento di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio; ciò è infatti possibile solo qualora tali debiti derivino da: “a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza” (art. 194, comma 1, lett. a)-e), Tuel).

 

 

RICAPITALIZZAZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI

Precisata la distinzione tra le due sopra evidenziate componenti, il collegio contabile lombardo, entra nel merito del quesito posto da un comune che riguarda l’aumento del capitale sociale di una società di capitali partecipata. In questo caso, proseguono i giudici contabili, occorre ricordare la parte del principio contabile n. 2 per gli enti locali (“Gestione nel sistema del bilancio”) in base alla quale: “Il debito riconoscibile di cui alla lettera c) dell’art. 194 comma del TUEL è quello derivante da ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle sole società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali. Il termine ricapitalizzazione identifica un’azione specifica, di ricostituzione del capitale deliberato dai soci per la costituzione della società, normativamente disciplinata e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altre fattispecie di ripianamento di perdile d’esercizio. La posizione debitoria non è riconoscibile nel caso di società di capitali non costituite per l’esercizio di servizi pubblici” (princ. cont. n. 2, cpv. 106).

Inoltre, “La formulazione della lettera c) dell’art. 194 del TUEL comporta che può essere riconosciuta la tipologia di debito fuori bilancio ivi prevista soltanto laddove la reintegrazione del capitale sociale della società di cui l’Ente possiede una quota avvenga nelle forme e nei limiti della disciplina di cui al codice civile o di altre norme speciali cui il legislatore fa espresso rinvio. Il riconoscimento del debito deve prevedere anche una valutazione sulla progettazione e organizzazione dei controlli interni che devono ricomprendere il controllo sugli organismi partecipati e l’organizzazione del monitoraggio sull’andamento gestionale dei medesimi” (princ. cont. n. 2, cpv. 107). In questo caso, precisa il collegio contabile, il Consiglio Comunale, verificata la “pertinenza” del titolo (rispetto alle competenze attribuite dalla legge all’ente), la sua “continenza” (relativa all’esercizio delle competenze stesse in modo conforme all’ordinamento), nonché la sussistenza di adeguati mezzi di copertura, adotta un’apposita delibera, con cui riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio (che vengono, così, ricondotti nella contabilità dell’ente).

CONCLUSIONI

In considerazione dell’aumento deliberato a fronte di una società che non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall’art.194 lett. c), il collegio ritiene che oltre a non applicarsi la disciplina dei debiti fuori bilancio, tali nuovi e maggiori oneri, connessi alla sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale, non possano essere considerati neanche quali passività pregresse. Il collegio contabile sottolinea come l’obbligazione pecuniaria nasce nel momento in cui l’ente locale delibera la sottoscrizione di aumento del capitale (e ciò vale anche nel caso in cui grava sull’ente l’obbligo di aderire alla società), e che, pertanto, alla delibera di aumento del capitale dovrà poi seguire l’adozione di un impegno di spesa, relativo all’esercizio cui si riferisce.

 

18 Febbraio 2014

Vincenzo Giannotti

 

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it