Obblighi di dismissione delle partecipazioni illegittime

la Legge di Stabilità ha prorogato i termini per gli enti locali per la dismissione di partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non necessari alle finalità pubbliche

Il comma 569 della Legge di stabilità 2014 concede ulteriore tempo agli enti locali per la dismissione di partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non necessari alle finalità pubbliche prevista dai commi 27 e seguenti dell’articolo 3 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008). Appare plausibile che in relazione al nuovo termine di dismissione gli enti siano tenuti, pur non essendo esplicitamente previsto, ad adottare nei prossimi mesi apposite determinazioni di ricognizione aggiornate in merito alle proprie società da dismettere o meno ai sensi del citato articolo 3 comma 27.

Il comma 569 riformula il quadro degli effetti che si producono una volta scaduti i nuovi termini per le dismissione. Secondo le nuove disposizioni, infatti, le partecipazioni non alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro il mese di aprile 2014 cessano di diritto; da questa data non si producono più gli effetti del contratto societario. Entro i dodici mesi successivi alla cessazione, le società sono inoltre tenute a liquidare in denaro il valore delle quote del socio pubblico cessato, sulla base dei criteri di calcolo stabiliti dall’articolo 2437-ter del Codice civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato dei titoli.

Si evidenzia che l’applicazione della norma in questione, pur pensata col condivisibile fine di permettere l’attuazione di un obbligo di dismissione previsto da tempo per legge, potrebbe seriamente penalizzare le società in questione con importanti conseguenze finanziarie ed economiche, soprattutto in termini di fabbisogno finanziario conseguente alla probabile crisi di liquidità per garantire il pagamento in denaro delle quote ai soci pubblici recedenti, con evidenti ripercussioni, in termini di operatività, assetto occupazione e di garanzia dei servizi prestati.

21 gennaio 2014

Fabio Federici