Legge di stabilità: alcuni importanti aggiornamenti per la pubblica amministrazione

la Legge di Stabilità prevede, anche per le Pubbliche amministrazioni delle norme in tema di contratti di locazione ed in tervento della Cassa Depositi e prestiti

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE

Consultazioni elettorali

Il comma 399 della Legge di stabilità dispone a decorrere dal 2014 l’obbligo di far tenere le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie non più in due giorni ma nella sola giornata di domenica. La norma è tesa a conseguire risparmi in termini di spesa, sia a carico del Comune che dell’Amministrazione centrale.

Pagamento dei canoni di locazione

Il comma 50 impone che i pagamenti i relativi ai canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, debbano essere effettuati obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, con strumenti tracciabili che escludono l’uso del contante, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Garanzia della Cassa Depositi e Prestiti

Il comma 52 della Legge di stabilità autorizza la Cassa Depositi e Prestiti a prestare garanzie sui finanziamenti relativi agli interventi di efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all’illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o attraverso il ricorso a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall’amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi.

Divieto di rinnovo contratti di locazione

La Legge di stabilità introduce limiti assai stringenti al rinnovo delle locazioni di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 388 impone infatti il divieto per le amministrazioni pubbliche di rinnovare i contratti di locazione in tutti i casi in cui l’Agenzia del Demanio, nell’ambito delle proprie competenze, non esprime il nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l’amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto.

Lo stesso comma 388 condiziona inoltre l’autorizzazione dell’Agenzia del Demanio al rinnovo, nel rispetto dell’applicazione di prezzi medi di mercato, all’accertamento della non sussistenza di immobili demaniali disponibili.

Il carattere coercitivo del vincolo è dimostrato dalla previsione di nullità dei contratti di locazione stipulati in violazione di tali disposizioni.

22 gennaio 2014

Fabio Federici