Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito

pubblichiamo il testo integrale del decreto interministeriale che stabilisce l’obbligo di utilizzo del POS da parte dei liberi professionisti

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 gennaio 2014 

Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte  di
debito. (14A00618) 

(GU n.21 del 27-1-2014)

                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, il quale ha stabilito che a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  i
soggetti che effettuano l'attivita'  di  vendita  di  prodotti  e  di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare
anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;
  Visto l'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, il quale ha stabilito che "Con uno o piu' decreti  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia,  vengono  disciplinati  gli
eventuali  importi  minimi,  le  modalita'  e  i  termini,  anche  in
relazione ai soggetti interessati, di attuazione  della  disposizione
di cui al comma 4.  Con  i  medesimi  decreti  puo'  essere  disposta
l'estensione  degli  obblighi  a  ulteriori  strumenti  di  pagamento
elettronici anche con tecnologie mobili";
  Sentita la Banca d'Italia che ha espresso  il  proprio  parere  con
nota n. 0019233/14 del 09/01/2014;
  Considerato che l'uso del contante comporta  per  la  collettivita'
rilevanti costi legati alla minore tracciabilita' delle operazioni  e
al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale  e
antiriciclaggio, nonche' costi anche per gli  esercenti,  legati  sia
alla gestione del contante sia all'incremento di  rischio  di  essere
vittime di reati;
  Ritenuto, stante gli effetti e il  rilevante  numero  dei  soggetti
destinatari delle disposizioni, di dover individuare, secondo criteri
di gradualita'  e  sostenibilita',  le  categorie  di  operatori  nei
confronti delle quali trova applicazione il presente decreto;

                              Decreta:
                               Art. 1
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a) carta di  debito:  strumento  di  pagamento  che  consente  al
titolare di effettuare  transazioni  presso  un  esercente  abilitato
all'accettazione della medesima  carta,  emessa  da  un  istituto  di
credito,  previo  deposito  di  fondi  in  via  anticipata  da  parte
dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito
in tempo reale;
    b) circuito: piattaforma costituita dal  complesso  di  regole  e
procedure  che  consentono  di  effettuare   e   ricevere   pagamenti
attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;
    c)  consumatore  o  utente:  la  persona  fisica  che  ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta;
    d) esercente: il beneficiario, impresa o  professionista,  di  un
pagamento abilitato all' accettazione di  carte  di  pagamento  anche
attraverso canali telematici;
    e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS  con
tecnologia   di   accettazione   multipla   ovvero    che    consente
l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse  tecnologie,
in aggiunta a quella "a banda magnetica" o a "microchip".
                               Art. 2
                       Ambito di applicazione
  1. L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte  di
debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo  superiore  a
trenta euro disposti a favore dei soggetti  di  cui  all'articolo  1,
lettera d), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.
  2. In sede di  prima  applicazione,  e  fino  al  30  giugno  2014,
l'obbligo di cui al comma 1 si  applica  limitatamente  ai  pagamenti
effettuati a favore dei soggetti di cui all'articolo 1,  lettera  d),
per lo svolgimento di attivita' di vendita di prodotti e  prestazione
di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello  nel  corso
del quale e' effettuato il pagamento  sia  superiore  a  duecentomila
euro.
                               Art. 3
              Disposizioni finali ed entrata in vigore
  1. Con successivo decreto, da emanarsi entro novanta  giorni  dalla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  possono  essere
individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato  rispetto
a quelli individuati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 puo'  essere  disposta
l'estensione degli  obblighi  ad  ulteriori  strumenti  di  pagamento
elettronici anche con tecnologie mobili.
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  decorsi  sessanta  giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 24 gennaio 2014

                                                     Il Ministro
                                             dello sviluppo economico
                                                      Zanonato
           Il Ministro dell'economia e delle finanze
           Saccomanni