Dall'1 gennaio 2014 sono aumentati i contributi de minimis: ecco le nuove regole

aumenta da 200mila a 500mila, a partire dal 1° gennaio 2014, il limite degli aiuti de minimis dei quali le imprese possono fruire nell’arco di un triennio: le regole per godere di tali benefici

Aumenta da 200.000 a 500.000, a partire dal 1° gennaio 2014, il limite degli aiuti de minimis dei quali le imprese possono fruire nell’arco di un triennio.

L’aumento, però, non riguarda tutti i potenziali beneficiari ma solo le imprese che esercitano attività di servizi di interesse economico generale (SIEG).

Aumenta anche da 7.500 a 15.000 il limite de minimis per il settore della produzione agricola primaria.

Per tutte le altre tipologie di attività, al momento, restano invariati gli attuali limiti previsti dalle diverse discipline.

1.Regola de minimis

Il sistema comunitario degli aiuti di Stato alle imprese prevede una deroga generalizzata alla disciplina dei limiti di intensità, deroga conosciuta appunto con il nome di regola de minimis, nei casi di incentivi ritenuti non idonei a falsare o a minacciare di falsare la libera concorrenza all’interno della Comunità, condizione che, secondo le norme comunitarie, si verifica nei casi di ridotti investimenti.

Nei casi di ridotti investimenti, infatti, l’Unione europea, ritenendo gli stessi non idonei a falsare la concorrenza, ha consentito la deroga all’obbligo del rispetto dei limiti di intensità, al fine di facilitare l’accesso alle agevolazioni, il che esclude anche l’obbligo per ogni singolo Stato della preventiva notifica alla Commissione europea.

Il limite comprende qualsiasi aiuto (statale, regionale, ecc.) accordato quale aiuto <RGC c=’CVO’> de minimis </RGC>; la qualificazione di aiuto <RGC c=’CVO’> de minimis </RGC>generalmente è contenuta nello stesso provvedimento legislativo che dispone l’incentivazione.

Ai fini della determinazione dell’importo complessivo, bisogna quindi tenere conto di tutti gli aiuti <RGC c=’CVO’> de minimis </RGC>di cui l’impresa ha usufruito nel triennio, indipendentemente dalla forma di erogazione e dalla finalità (contributo in conto capitale, credito d’imposta, <RGC c=’CVO’> bonus </RGC>fiscale, contributo in conto esercizio, contributo in conto canoni, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessioni di garanzia).

I regolamenti comunitari prevedono che ogni singolo Stato possa erogare l’aiuto qualificato <RGC c=’CVO’> de minimis </RGC>solo dopo avere accertato che il nuovo aiuto non fa superare, nel periodo di riferimento di tre periodi, il limite previsto per la particolare attività; a tale proposito, alcune discipline agevolative (nazionali e regionali) prevedono l’obbligo di compilare e allegare alla richiesta degli incentivi un particolare prospetto da cui emerga l’ammontare degli aiuti <RGC c=’CVO’> de minimis </RGC>usufruiti nel triennio.

L’applicazione della regola <RGC c=’CVO’> de minimis </RGC>non pregiudica il diritto dell’impresa di ricevere, anche per uno stesso progetto, altri aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea o altre tipologie di aiuti per i quali non sia comunque previsto un divieto di cumulo.

2.Riepilogo discipline in vigore nel 2014

Il limite degli aiuti fruibili con la regola de minimis varia in relazione all’attività svolta da ciascuna impresa.

Attualmente, dopo le modifiche recentemente intervenute e che sono immediatamente operative in ogni singolo Paese, non avendo i regolamenti comunitari nessuna necessità di esser recepiti, il quadro generale degli aiuti de minimis è il seguente:

Settore

Limite

triennale

Reg.

Ambito

temporale

Tutti

(ad eccezione dei successivi)

200.000

1407/2013

01/01/2014-31/12/2016

Agricolo

15.000

1408/2013

01/01/2014-31/12/2016

Pesca

30.000

875/2007

fino al 31/12/2013

con ulteriore proroga di sei mesi (in attesa del nuovo regolamento)

Trasporto merce

(ma solo per i mezzi attivi)

100.000

1407/2013

01/01/2014-31/12/2016

Servizi interesse economico generale

(SIEG)

500.000

360/2012

01/01/2014-31/12/2016

Relativamente ai settori di applicazione, vanno evidenziate le seguenti precisazioni contenute nei citati regolamenti:

  • i settori dell’agricoltura e della pesca comprendono solo le attività di produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura,

  • le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli rientrano nella regola generale, considerando che sono comunque considerate agricole le attività le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l’imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o imprese di trasformazione,

  • per il settore del trasporto merci, gli aiuti de minimis non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada,

  • se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all’impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti de minimis per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada,

  • se un’impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione della regola de minimis che in altri settori o attività, il presente regolamento deve applicarsi solo a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti de minimis,

  • per i SIEG si veda il paragrafo 5.

In ogni caso, i regolamenti de minimis non si applicano:

– a favore di attività connesse all’esportazione, nel senso che non possono essere concessi aiuti <RGC c=’CVO’> de minimis </RGC>in relazione alle quantità di merci esportate, alla costituzione e gestione di reti di distribuzione e a fronte di altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;

– in relazione agli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;

– alle imprese del settore carboniero;

– alle imprese in difficoltà finanziarie.

3. Triennio mobile

Per quanto riguarda l’individuazione del triennio nel corso del quale gli aiuti de minimis non devono superare il limite per ciascuna attività, i citati Regolamenti precisano quanto segue:

  • che il massimale è considerato nell’arco di tre esercizi finanziari, il che porta a dover considerare il periodo di imposta dell’impresa e non l’anno solare,

  • che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.

Pertanto, il periodo di riferimento triennale ha carattere mobile, nel senso che, in tutti i casi di una nuova concessione di un aiuto <RGC c=’CVO’> de minimis </RGC>, si deve sempre procedere a ricalcolare l’importo complessivo degli aiuti <RGC c=’CVO’> de minimis </RGC>concessi nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti per verificare se, con il nuovo aiuto, <RGC c=’CVO’> sia stato superato o meno il massimale concretamente applicabile dall’impresa.

Esempio 1: contributo de minimis concesso nel periodo d’imposta 2013 (con riferimento al limite ordinario)

periodo

importo aiuto

2013

90.000

2012

60.000

2011

40.000

totale

190.000

Il totale del triennio non supera i 200.000 euro e, pertanto, l’aiuto del 2013 di euro 90.000 può essere fruito regolarmente.

Esempio 2: contributo de minimis concesso nel periodo d’imposta 2013 (con riferimento al limite ordinario)

periodo

importo aiuto

2013

80.000

2012

90.000

2011

60.000

totale

230.000

Poiché il totale del triennio supera i 200.000 euro, l’aiuto concesso nel 2013 può essere fruito solo fino a 50.000, con rinuncia al diritto all’importo di 30.000, al fine di rientrare nel limite massimo (sempre che sia possibile – in base al bando, decreto, ecc. – rinunciare a parte dell’aiuto per rientrare nel limite).

In pratica, il calcolo dovrà essere il seguente:

periodo

importo aiuto

2013

50000

2012

90.000

2011

60.000

totale

200.000

Ovviamente, quando si procederà al calcolo del de minimis per gli anni successivi, l’anno 2013 sarà rilevante solo per 50.000, cioè solo per l’importo dell’aiuto effettivamente fruito.

4. Data di riferimento

La vigente disciplina prevede che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.

Ne consegue, pertanto, che è irrilevante, ai fini in questione, l’eventuale successiva data di effettivo utilizzo dell’agevolazione, dovendo farsi riferimento al momento in cui la stessa è comunque “accordata”; la data di effettivo utilizzo rileva, invece, solo per le agevolazioni automatiche per le quali non esiste un momento di “concessione”.

A tal proposito, si rileva come non è sempre agevole procedere alla determinazione dell’importo complessivo degli aiuti <RGC c=’CVO’> de minimis </RGC>, dovendo appunto verificare la data di concessione dell’agevolazione.

Nelle situazioni in cui il diritto ad usufruire dell’incentivo è subordinato al controllo e all’autorizzazione di un’Amministrazione pubblica è agevole individuare il momento di concessione; è questo il caso, ad esempio, del contributo per l’imprenditoria femminile o del cosiddetto “prestito d’onore”.

In altri casi, invece, non esiste alcun atto formale di concessione dell’aiuto <RGC c=’CVO’> de minimis </RGC>, con la conseguenza che, stante il disposto letterale dei Regolamenti, in ogni caso la data rilevante ai fini dell’individuazione del triennio va ricercata nel momento in cui sorge il diritto ad usufruire dell’agevolazione, il che, di fatto, potrebbe comportare uno spostamento avanti nel tempo del momento in cui l’aiuto assume rilevanza ai fini del calcolo de minimis.

In talune situazioni, nelle quali l’agevolazione viene utilizzata successivamente al periodo di imposta di riferimento (come normalmente avviene per le agevolazioni di tipo fiscale), dovrebbe essere consentito ritenere che, ai fini del calcolo del triennio di riferimento, l’agevolazione stessa sia imputabile all’esercizio in cui concretamente è evidenziata; in altri termini, pur in mancanza di un preventivo utilizzo dell’agevolazione, la stessa si dovrebbe ritenere sorta quando, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, l’impresa abbia evidenziato la volontà di usufruirne concretamente.

Ad esempio, se l’agevolazione consiste in una deduzione dal reddito del periodo di imposta 2013 utilizzabile concretamente con la redazione e trasmissione del modello Unico 2014, il momento di rilevanza ai fini del calcolo triennale de minimis dovrebbe essere individuato con il 2014 in quanto, in precedenza, l’impresa, di fatto nulla ha utilizzato di tale aiuto.

Al riguardo, però, va segnalata la diversa interpretazione fornita nella circolare 29 aprile 2010, n. 29/E, par. 3.2, relativa alla detassazione Tremonti-quater, secondo cui “L’agevolazione in esame, che opera come deduzione dal reddito d’impresa, rileva nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi in cui l’agevolazione è fruita come deduzione dal reddito di impresa (2010 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).”

In attesa di un diverso orientamento ufficiale, tale principio deve, quindi, essere applicato in tutti i casi in cui si usufruisce di agevolazione de minimis sotto forma di deduzione dall’imponibile.

5. Regola de minimis per i SIEG

Il Regolamento UE n. 360/2012 ha elevato da 200.000 euro a 500.000 il massimale per fruire degli aiuti de minimis per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG).

In pratica, come specificato nella Comunicazione n. 2012/C 8/02 della Commissione europea, i SIEG sono rappresentati da attività economiche i cui risultati contribuiscono all’interesse pubblico generale e, per tale motivo, sono meritevoli di maggiori agevolazioni, tanto più quando le imprese che forniscono tali servizi non ricevono alcun sostegno finanziario specifico dalle autorità degli Stati membri.

In pratica, il maggior massimale de minimis previsto per tali attività costituisce, in qualche modo, una sorta di compensazione dei maggiori costi o dei minori ricavi conseguiti dalle predette imprese.

Infatti, a causa dei risicati margini reddituali, alcune di tali attività non sarebbero svolte dal mercato senza un opportuno intervento pubblico, oppure sarebbero svolte ma a condizioni alquanto diverse in termini di qualità, sicurezza, prezzi al pubblico, ecc.

Per l’individuazione di tali tipologie di servizi, in assenza di una specifica definizione di attività economica nei Trattati comunitari, si deve fare riferimento, come previsto dalla Comunicazione n. 2012/C 8/02, alla giurisprudenza comunitaria (alla quale si rimanda) , che sembra offrire criteri diversi per l’applicazione delle norme relative al mercato interno e per l’applicazione del diritto della concorrenza.

Peraltro, come previsto dal punto 14 del regolamento n. 360/2012, gli Stati membra hanno la facoltà di scegliere se basarsi sul de minimis per i SIEG o sull’ordinario de minimis; il che significa che sarà ogni singola Autorità (concedente l’aiuto) che dovrà indicare nel bando, decreto, ecc., se sia applicabile l’ordinaria regola o quella prevista per i SIEG.

In ogni caso, va rilevato che ove si applichi la disciplina de minimis per i SIEG, ai fini del calcolo del massimale raggiunto si deve sempre fare riferimento alla regola del triennio mobile di cui si è detto in precedenza.

Conseguentemente, per effetto di tale riferimento, l’impresa potrebbe accedere a nuovi aiuti qualificati de minimis SIEG anche se ha già superato, nel 2013, il limite di 200.000 euro.

Esempio 3: contributo de minimis SIEG concesso nel periodo d’imposta 2014

periodo

importo aiuto

2014

80.000

2013

90.000

2012

110.000

totale

280.000

Poiché, il massimale de minimis spettante dal 2004 per le attività SIEG è di 500.000 euro, l’aiuto di 80.000 spetta per intero – anche se al 2013 l’impresa aveva già raggiunto il precedente limite di 200.000 euro – a condizione che anche gli aiuti fruiti nel 2012 e 2013 siano riferiti ad attività SIEG.

Esempio 4: contributo de minimis SIEG concesso nel periodo d’imposta 2014

periodo

importo aiuto

2014

350.000

2013

90.000

2012

110.000

totale

550.000

Poiché, il massimale de minimis spettante dal 2004 per le attività SIEG è di 500.000 euro, l’aiuto di 350.000 non dovrebbe spettare in quanto, con esso, l’impresa supera il limite e non dovrebbe essere possibile frazionare l’aiuto SIEG.

Infatti, l’ultimo periodo del 5° Considerando del Regolamento UE n. 360/2012 espressamente prevede che “Non deve essere possibile frazionare in parti più piccole le misure di aiuto superiori al massimale de minimis allo scopo di far rientrare tali parti nel campo di applicazione del presente regolamento.”

17 gennaio 2014

Vito Dulcamare