un ente locale che presenta delle eccedenze di cassa quali possibilità ha di investire le proprie eccedenze di cassa a fronte di successivi pagamenti da effettuare a causa del disallineamento nel tempo tra quanto ricevuto e quanto pianificato di pagare
La richiesta di chiarimenti avanzata da un ente locale riguarda la possibilità di investire le proprie eccedenze di cassa a fronte di successivi pagamenti da effettuare a causa del disallineamento nel tempo tra quanto ricevuto e quanto pianificato di pagare. Si tratta di pagamenti ricevuti in anticipo a fronte di finanziamenti regionali e la destinazione di tali somme per i pagamenti relativi alla realizzazione dell’intervento dove è stato stimato un periodo di oltre sei mesi dall’erogazione ricevuta. La richiesta dell’ente è stata la seguente: ““di conoscere la possibilità/legittimità di utilizzare la somma di € 756.867,53 ai fini dell’apertura di un libretto postale di deposito piuttosto che altre forme di investimento (Pronti contro termine –BOT – ecc.) in modo da poter utilizzare l’eventuale interesse attivo a finanziamento dell’opera di cui trattasi”. Qualora ciò non fosse possibile l’Ente chiede “di conoscere gli estremi della norma che non permette operazioni di reinvestimento di risorse già disponibili nelle casse comunali”.
La risposta al quesito dell’ente è stata data dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Piemonte nella deliberazione n. 388 depositata in data 19/11/2013.
LE OSSERVAZIONI PRELIMINARI DEI GIUDICI CONTABILI
I giudici contabili piemontesi evidenziano preliminarmente come il ritardo nell’utilizzazione di fondi già riscossi per la realizzazione di investimento denota una gestione non economica ed inefficiente, a causa della perdita del potere d’acquisto della moneta e/o del maggior costo dell’intervento, solo parzialmente compensato dagli eventuali interessi attivi prodotti dalle somme giacenti. Collegato a tale preliminare rilievo è la stessa posizione assunta dalla giurisprudenza contabile (sezione Campania23/2008 e 16/2009, sezione Veneto 40/2009, sezione Lombardia 22/2009, sezione Emilia-Romagna 35/2011, sezione Toscana 202/2012) che occupandosi della questione ha concluso che la gestione attiva della liquidità (c.d. cash management), pur non essendo disciplinata da apposita normativa, è consentita se e in quanto non comporti una sostanziale distrazione delle risorse rispetto alla destinazione loro impressa dalla legge o dai documenti di bilancio dell’ente, soprattutto quando, come nel caso in esame è causata da uno sfasamento temporale tra riscossioni e pagamenti.
POSSIBILI UTILIZZAZIONI DELLE ECCEDENZE DI CASSA
A tal riguardo, precisa il collegio contabile, sono state elaborate, da parte della giurisprudenza contabile, le seguenti condizioni di ammissibilità per l’utilizzo delle eccedenze temporanee di cassa, riconducibili al più generale principio di sana gestione finanziaria:
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elevato rating sul merito di credito della controparte;
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garanzia di un vantaggio economico superiore a quello ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere;
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rispetto della normativa sulla tesoreria unica;
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estinzione dell’operazione in breve termine (in genere nell’arco massimo di 18 mesi) o possibilità garantita di pronto disinvestimento anticipato del capitale impiegato per far fronte ai pagamenti ai quali le giacenze di cassa sono destinate (per tale motivo è da escludersi la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria nella misura in cui al deficit di cassa possa sopperirsi con il disinvestimento delle operazioni di cash management), anche in relazione all’obbligo di prioritario utilizzo previsto dall’art. 7, c. 5, del d.lgs. 279/2007, anche per le liquidità “temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie”;
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deposito dei titoli presso il tesoriere ai sensi dell’art. 209, comma 3, e 211, comma 2, del TUEL.
Tra le operazioni generalmente ammesse, in quanto integrano le predette condizioni, la giurisprudenza ha individuato la sottoscrizione in titoli di Stato e i “pronti contro termine”. Il Collegio ha, pertanto, ritenuto che non sussistano sopravvenute argomentazioni giuridiche per discostarsi da tale consolidato orientamento.
9 dicembre 2013
V. Giannotti
pubblicato su www.bilancioecontabilita.it