L'importanza della motivazione delle sentenza

per la tutela dei diritti del contribuente, le sentenze tributarie devono contenere ed illustrare l’iter logico argomentativo su cui si è basata la decisione del giudice

Con la sentenza n. 22697 del 4 ottobre 2013 (ud. 24 aprile 2013) la Corte di Cassazione ha confermato che la sentenza deve contenere l’iter logico motivazionale.

 

La sentenza

Per la Corte, “nella sentenza impugnata ricorre il difetto di motivazione, mostrando essa, nel suo insieme un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice d’appello alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 2109/99; 10396/98; 914/96). Nella sentenza impugnata l’esigenza di una congrua e corretta motivazione non è stata soddisfatta, sia per quanto attiene al richiamato e decisivo punto della controversia relativo all’attività d’intermediazione che la contribuente asseriva di svolgere, sia, più in generale, riguardo alla sussistenza dei presupposti dell’accertamento induttivo. La Commissione ha solo affermato, da un lato, che neanche in appello l’Ufficio aveva fornito prova dei propri assunti, limitandosi a far proprio quello dei verbalizzanti, senza provare quindi l’attività di vendita in proprio di auto (mentre agli atti risultava lo svolgimento di vendita di autoveicoli per conto terzi) che la sentenza di primo grado non era carente di motivazione, perchè si fondava sui giudicati favorevoli emessi da altre sezioni della C.T.P. e della C.T.R. e sulla mancanza di utili elementi da parte dell’Ufficio; nonchè che rimaneva assorbito l’esame delle altre questioni di merito”.

Osserva la Corte che la sentenza della C.T.R. “non contiene un’autonoma esposizione dell’iter argomentativo attraverso il quale essa è pervenuta alla statuizione resa, e, in particolare, è da ritenere viziata … quando, in tema di accertamento dell’imponibile, anzichè ancorarsi ad una valutazione fondata su emergenze processuali acquisite ben indicate ed autonomamente apprezzate, si correli ad una generica, e non specificamente giustificata, adesione agli assunti prospettati da una delle parti (Cass. n. 27969/2009 emessa tra le stesse parti)”.

 

Breve nota

Come è noto, con la sentenza n. 14814 del 19 febbraio 2008 (dep. il 4 giugno 2008) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha affermato che la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem ad altra sentenza, purché la motivazione stessa non silimiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, occorrendo la riproduzione dei contenuti mutuati, e che questi diventino oggetto di autonomavalutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa sub iudice, in maniera da consentire anche la verifica della compatibilitàlogico-giuridica dell’innesto, fermo restando, preliminarmente, che quando siano pendenti più processi aventi ad oggetto questioni connesse, il giudice deve utilizzare gli istituti processuali tenendo conto dell’esigenza di evitare giudicati contraddittori, ma anche di garantire il rispetto dei principi del giusto processo, con riferimento al diritto al contraddittorio ed alla ragionevole durata del processo, del diritto di difesa e del diritto alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, presupposto indefettibile, quest’ultimo, “per il controllo etero ed endoprocessuale dei provvedimenti stessi e corollario del principio di legalità dello Stato di diritto”.

Per le Sezioni Unite, la mancanza di un’autonoma ed esauriente motivazione, non consente il controllo di legittimità sull’operato del giudice (criteri di valutazione degli elementi probatori adottati, regole ermeneutiche applicate, logica della decisione) che è l’unico possibile controllo sul corretto esercizio della giurisdizione in uno Stato di diritto. D’altra parte, non si può richiedere il rispetto del principio dell’autosufficienza delle impugnazioni se la sentenza impugnata non è, a sua volta, autosufficiente.

La Corte, quindi, sostanzialmente, nella sentenza che si annota rileva il difetto di motivazione, in quanto la sentenza è priva del criterio logico che ha condotto il giudice d’appello alla formazione del proprio convincimento.

Dalla motivazione della sentenza deve essere possibile rendersi conto delle ragioni di fatto e di diritto che stanno a base della decisione.

Infatti, sul piano sistematico, la tesi che la ratio decidendi si debba sempre poter ricavare, in maniera espressa ed autosufficiente, dalla motivazione della sentenza trova un preciso riscontro legislativo nell’art. 12, c. 7, della L. n. 212/2000. E “sarebbe assurdo ipotizzare che la chiarezza ed esaustività che si pretendono in sede amministrativa, vengano meno nella sede giudiziaria, nella quale le garanzie del contraddittorio e della difesa (che la norma citata intende garantire fin dalla fase delle procedure amministrative di accertamento) sono tutelati con norme costituzionali” (Cass. ss.uu. 14814/2008).

Il giudice, quindi, sia pure in modosintetico, deve esprimere le ragioni della sentenza e il percorso argomentativo desumibileattraverso la parte motiva risulti appagante e corretto.

Ricorre, pertanto, il vizio di omessa motivazione della sentenza, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, ovvero appiattendosisulle ragioni di una delle parti.

Ancora la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20032 del 30 settembre 2011 (ud. del 6 luglio 2011) ha cassato la sentenza di secondo grado che, nel testo della motivazione, fa riferimento atalune sentenze della Corte, indicando i principi affermati, senza alcun collegamento concreto con le fattispecie in esame.

E ancora, con la sentenza n. 26504 del 12 dicembre 2011 (ud. 21 settembre 2011), ha affermato che la “correttezza del percorso motivazionale non può, per contro, essere ritenuta da questa Corte laddove il giudice di appello si limiti ad una laconica motivazione, formulata in termini di mera adesione alla motivazione dell’impugnata sentenza. E’ fin troppo evidente, infatti, che in siffatta ipotesi non è in alcun modo possibile inferire che alla condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto sulla base dell’esame dei motivi di gravame, e di una valutazione di infondatezza degli stessi (Cass. 2268/06, 15483/08, 18625/10, 11138/11)”.

 

19 novembre 2013

Francesco Buetto