Legge di stabilità: in arrivo una stretta sui rimborsi IRPEF?

il DDL di Stabilità 2014 contiene diverse misure, in materia fiscale, di notevole rilievo che impatteranno sulle tasche dei contribuenti nel corso del prossimo anno: in particolare è prevista (al momento) una norma per il contrasto agli indebiti rimborsi IRPEF

Il DDL di Stabilità 2014 contiene diverse misure, in materia fiscale, di notevole rilievo che impatteranno certamente nelle tasche dei contribuenti nel corso del 2014, se non verranno modificate prima del voto definitivo, previsto presumibilmente per metà dicembre.

 

Gli interventi nel DDL di Stabilità 2014

Nel dettaglio, la Legge di Stabilità 2014 prevede interventi per 27,3 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, di cui 11,6 nel solo 2014, così suddivisi:

  • 14,6 miliardi nel triennio per sgravi fiscali (rispettivamente 9 per le famiglie e 5,6 per le imprese); i 3,7 miliardi del 2014 sono destinati per 2,5 miliardi alle famiglie (1,5 riguardano l’Irpef) e per 1,2 miliardi alle imprese;

  • 11,2 miliardi nel triennio per azioni sociali, progetti di investimento, impegni internazionali, di cui 6,2 in conto capitale; per il 2014 si prevedono 6,4 miliardi;

  • 1,5 miliardi per investimenti a livello locale e la restituzione di debiti commerciali di parte capitale.

Questi interventi sono stati programmati con soluzioni che consentono di rispettare l’impegno di contenere il deficit, nell’ambito degli obiettivi comunitari, e invertire la tendenza del debito pubblico. Infatti per le coperture degli interventi programmati nel 2014 che producono minore gettito o maggiori spese, vengono reperite risorse per 3,5 miliardi da tagli alle spesa, per 1,9 miliardi da interventi fiscali privi di effetti depressivi sull’economia, per 3,2 miliardi da dismissioni, rivalutazioni, cespiti e partecipazioni, trattamento perdite.

La differenza tra il costo degli interventi e le risorse reperite a copertura degli stessi comporta il raggiungimento del deficit programmato (pari al 2,5% del PIL, superiore quindi di 0,2 punti percentuali rispetto al tendenziale registrato dal Documento di economia e finanza dell’aprile 2013).

Il Governo reputa che nel corso dei prossimi mesi il bilancio dello Stato potrà registrare ulteriori introiti che tuttavia non possono oggi essere quantificati e quindi contabilizzati. Provvedimenti per il rientro dall’estero di capitali italiani così come la rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia potranno generare nuovo gettito per le casse pubbliche da destinare agli obiettivi principali del Governo, tra i quali certamente la riduzione della pressione fiscale.

Tra le molto misura in materia di contrasto all’evasione e elusione fiscale riveste interesse la disposizione di contrasto all’erogazione di indebiti rimborsi IRPEF, prevista all’articolo 18, commi da 1 a 4, nella versione in discussione in questi giorni al Senato della Repubblica.

 

I controlli preventivi

L’articolo 18, dai commi da 1 a 4, prevede lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di controlli preventivi volti a contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d’imposta.

Il controllo viene effettuato prima dell’erogazione di un rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione.

 

NOVITA’ I rimborsi che, a seguito del controllo preventivo, risultano

comunque dovuti sono erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate

 

Più in dettaglio, il comma 1, dell’articolo 18, stabilisce che, al fine di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi dell’IRPEF da parte dei sostituti d’imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta, derivanti da precedenti dichiarazioni.

I controlli sono effettuati entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione (se successiva).

 

L’assistenza fiscale

Il D.M. n. 164 del 1999 (Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) disciplina all’articolo 16, l’assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti che, ai sensi del comma 1, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre successivo, le dichiarazioni integrative.

L’articolo 17, concernente l’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta, prevede al comma 1, che questi ultimi trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione e consegnino le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF.

La disposizione si applica nell’ambito dell’assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché dell’articolo 51-bis del decreto-legge 21 n. 69 del 2013 (norma con cui è stata estesa la possibilità di ricorrere ai CAF anche a quei soggetti che nell’anno 2013 si trovavano in una condizione di lavoratore dipendente, ma nell’anno successivo, non risultando più tali, non avrebbero potuto, ai sensi della normativa vigente, utilizzare un CAF).

 

Il rimborso solo al termine del controllo preventivo

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 18, il rimborso che risulta spettante al termine delle suddette operazioni di controllo preventivo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate. La norma in esame posticipa, pertanto, l’erogazione del rimborso al termine delle operazioni di controllo.

Si ricorda al riguardo che la disciplina vigente (articolo 19 del D.M. n. 164 del 1999) prevede che le somme risultanti a credito sono rimborsate da CAF e sostituti d’imposta mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.

Nel caso che anche l’ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d’acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d’imposta.

Il comma 3, rimanda, per quanto non espressamente previsto dai commi precedenti, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il comma 4, prevede l’applicazione di tali disposizioni alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

 

7 novembre 2013

Federico Gavioli