Udienza non comunicata, sentenza nulla

se la segreteria della commissione tributaria adita non comunica a una delle parti l’avviso di fissazione dell’udienza pubblica di discussione della lite, la sentenza è nulla

Se la segreteria della commissione tributaria adita non comunica a una delle parti l’avviso di fissazione dell’udienza pubblica di discussione della lite, la sentenza è nulla.

La Suprema Corte, con la sent.enza 20 dicembre 2012, n. 23607, ha ritenuto che tale irregolarità determina la nullità dei successivi atti processuali e della sentenza, in quanto viene preclusa la garanzia del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

 

Avviso di trattazione

L’art. 31, c. 1, D.lgs. n. 546/1992, stabilisce che la segreteria della commissione tributaria “comunica” alle parti costituite la data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. Il principio che disciplina il processo è la regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 Cost. e nel rito tributario la comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza costituisce la conditio sine qua non ai fini della validità del processo stesso e della sentenza; tale adempimento deve essere osservato sia in primo che secondo grado. Il principio del contraddittorio, soddisfacendo a ragioni di uguaglianza e giustizia sostanziale, si estrinseca nella garanzia, riconosciuta alle parti, di esporre le proprie ragioni al giudice, al fine di poter influire sulla formazione del suo convincimento e, quindi, sulla decisione finale.

La comunicazione della data fissata per la trattazione dell’udienza costituisce una fase importante nel giudizio tributario, attesa la centralità della posizione attribuita all’udienza di trattazione.

Nel giudizio tributario, infatti, la trattazione della controversia avviene normalmente in camera di consiglio senza la presenza delle parti, salvo che una delle parti abbia richiesto la discussione in pubblica udienza, con una specifica istanza da depositare in segreteria e notificare alle altre parti costituite almeno dieci giorni liberi prima della data di trattazione, così come previsto dall’articolo 33, comma 1, del Dlgs n. 546 del 1992.

Dopo che sono scaduti i termini per la costituzione delle parti, il presidente della commissione tributaria fissa la data della controversia e nomina il relatore. La segreteria deve avvisare le parti almeno trenta giorni liberi prima della data fissata: nel predetto termine di trenta giorni liberi, diversamente dai termini normali, non si computano il giorno iniziale della ricevuta comunicazione (dies a quo) né quello finale della data di trattazione (dies a quem), considerato che tra la ricezione della comunicazione e l’udienza di trattazione devono intercorrere trenta giorni interi. La trattazione in camera di consiglio, che rappresenta la regola mentre l’eccezione è la discussione in pubblica udienza, trova il suo fondamento nell’interesse generale per un più rapido svolgimento del processo.

In caso di trattazione in camera di consiglio, il relatore espone al collegio i fatti e le questioni oggetto della controversia, senza la presenza delle parti, e della stessa trattazione è redatto processo verbale da parte del segretario della Commissione tributaria. Nel caso in cui l’avviso risulti incompleto o irregolare, l’onere della prova spetta alla parte denunciante e la Commissione tributaria non può pronunciare la nullità del medesimo avviso ove la parte denunciante ometta di produrre in giudizio la prova di tale incompletezza.

Nel caso portato al vaglio della Suprema Corte il contribuente ha impugnatol’accertamento relativo ad Irpef ed Ilor per alcune operazioni speculative che secondo l’ufficio avrebbero prodotte plusvalenze. Sia in primo che secondo grado i giudici hanno accolto il ricorso del contribuente. L’ufficio ha proposto successivamente ricorso alla Commissione centrale che lo accoglieva. Avverso tale sentenza gli eredi hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo la nullità del procedimento presso la Centrale per non essere stato comunicato l’avviso di udienza, atteso che la segreteria preposta aveva notificato l’avviso ad uno solo degli eredi.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che la discussione dell’udienza, avvenuta senza la notifica dell’apposita istanza alla controparte, determina non una mera irregolarità procedurale, bensì una mera lesione del diritto di difesa della parte non avvisata e assente, ovvero la nullità dell’udienza di discussione nonché della sentenza e di ogni successivo e conseguente atto (Cass, 27 dicembre 2011, n. 27162).

In tema di contenzioso tributario, l’omessa comunicazione alle parti dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione rappresenta causa di nullità del procedimento e della decisione della commissione tributaria, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (cfr. Cass. 27 luglio 2005. n. 15771)

Nel caso di specie, atteso che la Commissione centrale aveva richiesto all’ufficio finanziario di individuare gli eredi del ricorrente, la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi alla medesima commissione ha provocato la nullità del procedimento.

 

21 settembre 2013

Enzo Di Giacomo