Riscossione: le nuove regole per l pignoramenti presso terzi, una guida alla fase processuale

al fine di recuperare i crediti erariali, l’Agente della Riscossione può far ricorso all’ordinario pignoramento mobiliare presso terzi ex art. 543 c.p.c.: tale procedimento è stato coinvolto da alcuni importanti interventi del legislatore nell’ambito della Legge di Stabilità 2013, rivolti soprattutto ad attribuire un nuovo significato al silenzio del terzo

 

Il “vecchio” procedimento, ordinario, di pignoramento presso terzi

Il pignoramento c.d. “esattoriale” , ex art. 72-bis d.p.r. n. 602/73, è un procedimento speciale rimesso, quanto alla sua esperibilità all’Agente della Riscossione.

 

Questo non impedisce, sia nei casi in cui il suindicato mezzo sia stato esercitato infruttuosamente sia nei casi in cui esso non sia stato avviato, il ricorso, da parte dello stesso Agente della Riscossione, al procedimento di pignoramento mobiliare presso terzi disciplinato dal codice di procedura civile, esso percorribile da qualunque creditore individuante crediti del proprio debitore nei confronti di altri soggetti.

 

Prima della emanazione della legge di stabilità 2013, il citato art. 72-bis d.p.r. n.602/73 – non sussistendo alcuna pregiudizialità di tipo giuridico – era nella pratica anteposto all’espropriazione dei crediti presso terzi, ex art. 513 c.p.c. e seguenti , che (a sua volta) si sviluppava, nei suoi tratti essenziali, attraverso:

a) la notifica al debitore e al terzo dell’atto di pignoramento munito dei requisiti di forma-contenuto previsti dall’art.543 c.p.c. e contestuale citazione a comparire in udienza innanzi il Giudice dell’ Esecuzione, quest’ultimo individuato secondo le regole descritte all’art.26 c.p.c.;

b) la dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato che, se positiva perfezionava il pignoramento del credito (secondo una fattispecie a formazione progressiva), se negativa, mancante o contestata, generava, su istanza ad hoc del creditore procedente a pena di estinzione della esecuzione, l’apertura di un giudizio a cognizione piena ed esauriente per l’accertamento dell’obbligo del terzo, costituente modalità alternativa per il perfezionamento del pignoramento;

c) l’emissione, ad opera del Giudice ed a seguito di istanza della parte creditrice, di un’ordinanza di vendita oppure, più frequentemente, di assegnazione del credito, quale provvedimento costituente (per quest’ultimo caso) l’atto giurisdizionale conclusivo del procedimento, traducibile in una cessio pro solvendo della titolarità del credito dal debitore esecutato alla parte assegnataria1.

 

Il nuovo procedimento di pignoramento presso terzi ordinario

All’interno di tale assetto, la Legge di stabilità 2013, come anticipato, ha segnato rilevanti modifiche.

L’intervento del legislatore ha riguardato , più precisamente, gli artt. 543, c. 2, 547, c. 1, nonché gli artt. 548, e 549 c.p.c.; le prime due disposizioni sono state incise dalla possibilità di comunicazione del terzo tramite la posta elettronica certificata (PEC), equipollente a quella effettuata tramite raccomandata.

Tale riforma ha seguito quella apportata con L. n. 221 del 2012 che ha impresso notevole accelerazione al processo di telematizzazione della giustizia civile, attraverso l’utilizzo della PEC, ossia il sistema che consente di inviare e-mail aventi valore legale equiparato a quello della raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi del D.P.R. n. 68/2005, ed in grado di garantire la certezza del contenuto, non rendendo tale sistema possibili modifiche al messaggio o agli eventuali allegati. La posta elettronica certificata, in virtù di tali caratteristiche, garantisce l’opponibilità a terzi del messaggio in caso di eventuale contenzioso

A parte la descritta novità, nulla cambia con riferimento alle situazioni in cui la dichiarazione può essere resa solo all’udienza e quella in cui è possibile a mezzo posta, sia essa cartacea o telematica.

Appare però opportuno, almeno in ragione di una migliore ampiezza espositiva, ripercorrere brevemente la attuale forma del pignoramento di crediti o cose presso il terzo ex art. 543 c.p.c.; esso avviene mediante atto, notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 e ss., contenente, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’art. 492 c.p.c.:

1. l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto (cft. Artt. 474 e 480 c.p.c.);

2. l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3. la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all’art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all’ art. 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all’art. 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.

Invero, l’art. 543 distingue formalmente l’ ingiunzione ex art. 492, rimessa all’ufficiale giudiziario, dalle attività da compiersi a cura del creditore con l’indicazione del credito per cui si procede (comma 2 numero 1), quella almeno generica delle cose e delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice2. Sia l’indicazione del credito che quella delle cose e delle somme dovute sono elementi riconducibili nel generale alveo della domanda che in questo tipo di espropriazione, pur non esplicitamente corrispondente ad alcuna formale istanza, si identifica proprio nei termini letterali di cui all’art. 543, c. 2, nn. 1 e 23.

Purtroppo la norma, nonostante le intervenute modifiche, non indica quali siano le conseguenze, rimesse pertanto alla futura produzione giurisprudenziale, della mancata indicazione della Pec nell’atto notificato al terzo. Manca anche un riferimento sulla perentorietà o sulla ordinatorietà del termine di cui alla parte finale del punto 4 appena descritto; sembra tuttavia agevole propendere per il secondo dei due suindicati profili, stante il fatto che l’assenza di una sanzione espressa e il raggiungimento dello scopo della comunicazione, cioè la ricezione della stessa da parte del creditore prima dell’udienza , conferiscono implicita efficacia alla dichiarazione tardiva4.

Invece, gli artt. 548 e 549 c.p.c. sono stati assistiti da una vera e propria rivoluzione normativa che, in particolare, ha mutato radicalmente la posizione del terzo.

Ben vero, secondo la nuova formulazione dell’ art. 548 c.p.c., il silenzio o l’assenza del terzo all’udienza per rendere la propria dichiarazione assumono un significato ed una portata antitetica rispetto al passato: infatti, la mancata dichiarazione del terzo, quale evento che, almeno temporaneamente5, impediva il perfezionamento del pignoramento per difetto di oggetto, ora si traduce in una presunzione di esistenza del credito ovvero nel riconoscimento della debenza delle somme indicate dal creditore6.

Anche in questo caso la novella appare incompleta in quanto il creditore procedente non è obbligato ad avvertire il terzo degli effetti conseguenti all’omessa dichiarazione, ora previsti dall’art.548 c.p.c. e che , in vero, sono tutt’altro che privi di un potenziale pregiudizio per quest’ultimo.

All’interno del novellato art. 548 c.p.c., il legislatore ha composto una ripartizione fondamentale ove si distingue il caso che la dichiarazione concerna i crediti di cui all’art. 545, cc. 3 e 4 (e precisamente le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altra indennità relativa al rapporto di lavoro od impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento) da tutti gli altri crediti, residualmente inseriti nella onnicomprensiva formula di cui al secondo comma della medesima norma.

Ebbene: nella ipotesi connessa ai crediti da lavoro, il riformulato primo comma dell’art. 548 c.p.c. prevede che “quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553”.

Le fattispecie che non rientrano in quelle ora descritte impongono, a mente del secondo comma dello stesso art. 548, al giudice la fissazione di una nuova udienza, qualora il creditore gli renda noto, all’udienza, che non ha ricevuto la dichiarazione del terzo. La relativa ordinanza va poi notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza (art. 548 c. 3).

A quest’ultima, se il terzo compare e rende la propria dichiarazione, il giudice emetterà i provvedimenti conseguenziali ai contenuti di quest’ultima; se, invece, il terzo non compare “il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma” (art. 548 c. 3 c.p.c.). La ragione sostanziale della novella trova fondamento nel fatto che il giudice, oltre la dichiarazione che gli rende il creditore in udienza, non ha alcuna conoscenza diretta della mancata dichiarazione del terzo e, perciò, la fissazione di una nuova udienza7 ,nel caso disciplinato dal nuovo art. 548 c.p.c., secondo comma, è stata una esigenza inderogabile, ben recepita dal legislatore.

Pur tuttavia , considerato che l’art. 543 c.p.c. richiede l’ indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute, viene da chiedersi come, in assenza di specifica dichiarazione, possa il giudice dell’esecuzione, comunque vincolato alla presunzione di esistenza del credito, calcolare la misura di un credito, sicuramente pignorabile ma incerto nel suo ammontare.

Del resto, con riferimento alla genericità dell’indicazione contenuta nell’atto di pignoramento, in giurisprudenza si è sostenuto che l’art. 543, c. 2, n. 2, non legittima alcuna distinzione, ai fini della validità del pignoramento, circa il grado di specificità dell’indicazione, la quale può pertanto essere anche assolutamente generica, giustificandosi ciò con la difficoltà che ha il creditore procedente di conoscere i dati esatti concernenti tali somme o cose, a cagione della sua estraneità nei rapporti tra debitore e terzo, e con la possibilità che a siffatta genericità venga posto rimedio attraverso la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere (Cass. civ. n. 8239/2003). Resterà però da osservare quanto la giurisprudenza rimarrà ancorata a questo orientamento, tenuto presente il nuovo tenore della norma.

Il quarto comma, invece, accomuna le due fattispecie dianzi descritte disponendo che “Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione dei crediti adottata a norma del pre-sente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifi-cazione o per caso fortuito o forza maggiore”.

Certo è che l’udienza riveste una importanza fondamentale; nulla infatti cambia, rispetto al passato, avvenendo la determinazione dei beni complessivamente pignorati nella predetta sede e questo anche nei casi in cui la dichiarazione del terzo non può essere effettuata con la comunicazione in posta elettronica.

Anche nel caso di invio della raccomandata o di posta certificata, la partecipazione del terzo all’udienza può essere necessaria, oltre che legittima, non escludendosi l’eventualità di una dichiarazione del debitor debitoris nella quale sarà possibile modificare quanto dichiarato nella raccomandata e perfino correggere eventuali errori8 ovvero integrare, sempre in udienza, la propria dichiarazione a seguito di fatti sopravvenuti rispetto alla situazione precedentemente comunicata al pignorante .

Altrettanto certa è la circostanza che la mancata comparizione all’udienza sortisce la non contestazione del credito pignorato, così come indicato dal creditore, e questo “ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”. Non sfugge a tale regola, per effetto del terzo comma dell’art. 548 c.p.c., il pignoramento di crediti diversi da quelli considerati dall’art. 545, cc. 3 e 4.

Altra svolta radicale, all’interno del procedimento de quo, è quella che concerne il nuovo regime dell’ accertamento dell’obbligo del terzo.

Infatti, l’art. 549 c.p.c. oggi stabilisce che, qualora sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo, queste sono risolte dal giudice dell’esecuzione9 che, esperiti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, eventualmente impugnabile ex art. 617 c.p.c., che “produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”.

La differenza, raffrontata al precedente regime, non è di poco conto perché (probabilmente in un’ottica di rispetto del principio di ragionevole durata del processo) sposta l’asse della questione dal giudizio incidentale di cognizione a quello proprio ambito esecutivo, ove poi l’oggetto dell’accertamento compiuto dal giudice dell’esecuzione sembra debba individuarsi nel diritto del creditore di procedere ad espropriazione forzata con riguardo ai beni pignorati.

A fronte di tale assetto, vale rilevare come si sia persa l’occasione di contemplare la possibilità di far assumere, nel giudizio di accertamento innanzi il Giudice dell’Esecuzione, il ruolo di parte anche al terzo, allo stato negato dalla costante giurisprudenza di legittimità10.

In tal senso, va rammentato che la Corte di Cassazione (sent. n. 11344/1992) ha affermato che la citazione del debitore e del terzo per la dichiarazione sul credito pignorato ha solo la funzione di provocare la dichiarazione del terzo11 ai fini esecutivi, nell’ambito quindi della procedura esecutiva, e non quella di introdurre un processo di cognizione; così la Suprema Corte ha finito con il ribadire che la citazione del terzo per la dichiarazione non dà luogo di per sé ad un procedimento di natura contenziosa, ma solo ad una particolare fase del processo esecutivo.

 

Cenni su altri aspetti problematici

In confronto alla passata disciplina, la nuova disposizione, pur considerando il caso di insorgenza di contestazioni circa la dichiarazione del terzo, non regolamenta più né l’ipotesi di mancata comparizione del terzo, né quella del terzo, comparso ma che si sua rifiutato di rendere la propria dichiarazione12.

Tale carenza aggrava non poco la posizione del terzo che non partecipa all’udienza per effettuare la dichiarazione c.d. “negativa” di quel credito descritto in citazione ma mai esistito o non più esistente; a ciò si aggiunge che egli potrebbe non essere manlevato da alcuna dichiarazione di cessazione del credito, in udienza e da parte del pignorante.

In tal contesto, visto che quest’ultimo otterrebbe il titolo esecutivo dal Giudice dell’Esecuzione che gli assegna il credito, resta però da vedere quali siano, in questo caso, i mezzi di tutela del debitor debitoris.

Vero è che , in tal senso, il comma 3 dell’articolo 548 c.p.c. sembra concedere uno spiraglio difensivo a quest’ultimo (cioè l’opposizione all’ordinanza di assegnazione per il tramite dell’opposizione agli atti esecutivi) ma è altrettanto vero che questi, secondo il contenuto di tale norma, deve superare l’ostacolo della prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento “per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.

In pratica, tenuto presente che l’opposizione agli atti esecutivi13 riguarda il quomodo dell’esecuzione e non con l’an della stessa, si determina una condizione invalicabile per il terzo che, ricevuta regolare notifica ex art. 543 c.p.c per un credito però inesistente, si troverebbe a dover corrispondere al procedente una somma da questi già ottenuta.14

Salva una prossima lettura giurisprudenziale della normativa che salvi la difendibilità del diritto del terzo, la norma, così come redatta, appare destinata a soffrire qualche censura sotto il profilo del rispetto degli artt. 3 e 24 Cost.; infatti, allo stato la norma sembrerebbe porre, a fronte ad un ordinanza di assegnazione di un credito inesistente ovvero di un titolo esecutivo basato su un presupposto erroneo, il terzo di una in uno stato di tutela inferiore a quella di ogni altro debitore esecutando.

In passato, tuttavia, pur nell’ambito di una giurisprudenza oscillante, non sono mancati responsi che, basandosi sull’interesse del il terzo interesse all’accertamento della estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare due volte, hanno statuito la possibilità per tale soggetto di assumere la qualità di parte necessaria nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (Cass. civ. nn. 15374/2007, 11360/2006).

 

La limitata partecipazione dell’Agente della Riscossione al giudizio

L’art. 41, D.Lgs. 13.4.1999, n. 11215, che consente al dipendente delegato del concessionario per la riscossione di compiere atti inerenti il servizio di riscossione dinanzi al giudice dell’esecuzione (comma 1) e di stare in giudizio personalmente, “salvo che non debba procedersi ad istruzione” in alcuni specifici giudizi di cognizione (comma 2)16, non abilita il concessionario medesimo alla difesa personale, per il tramite di suoi dipendenti all’uopo espressamente delegati, in ulteriori giudizi di cognizione ed in particolare in quello relativo all’opposizione all’esecuzione, ex art. 615, per il quale occorre, ex art. 82, la rappresentanza di un difensore iscritto al relativo albo(così Cass. civ. n.18873/2011).

 

4 settembre 2013

Antonino Russo

1 Corrispettivamente rimane invece estranea alla procedura la materiale esazione delle somme ad opera del terzo.

2 A. Storto, Brevi considerazioni in ordine all’oggetto del pignoramento di crediti, in “Rivista esecuzione forzata”, 2000, pag. 644.

3 A. Storto, op. cit., pag. 644.

4 Con riferimento alla raccomandata, G.Verde “Profili del processo civile”, III, Napoli, 2008, 48, ritiene sufficiente che tale lettera pervenga prima dell’udienza di comparizione dinanzi al giudice.

5 Temporaneità derivante dal fatto che restava salva la possibilità di instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

6 … o della sussistenza delle cose pignorate.

7 Il creditore procedente sarà onerato di notificare al terzo l’ordinanza contenente l’ingiunzione a comparire almeno dieci giorni prima dell’udienza.

8 G.Arieta, F. De Santis, L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto processuale civile, III, 2, Padova, 2007, 953.

9 In precedenza l’art. Art. 548, c. 1, c.p.c., indicava che al giudizio di accertamento veniva avviato “su istanza di parte”; l’attuale art. 549 c.p.c. tace sul punto rappresentando che “se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve”, laddove tale contenuto letterale non dissipa il dubbio sulla procedibilità di ufficio del giudizio di accertamento de quo.

10 Nell’espropriazione forzata presso terzi sono parti necessarie solo i creditori ed il debitore esecutato, mentre il terzo rimane estraneo al processo esecutivo (Cass. civ. n. 18352/2005).

11 Secondo G. De Stefano “Assegnazione nella esecuzione forzata (dir. proc. civ.)”, in Enc. Dir, III, Milano, 1958, 286, la citazione è da inquadrare nell’ambito di quei mezzi di cui, in ogni tempo, gli ordinamenti si servono per dare al processo esecutivo una base che, senza essere un accertamento vero e proprio, consenta almeno al procedimento di svolgersi.

12 Cfr. il precedente contenuto dell’art. 548 “1. Se il terzo non compare all’udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all’istruzione della causa a norma del libro secondo. 2. Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell’articolo 232 primo comma”.

13 Tra l’altro involta dal breve termine di opposizione di venti giorni a far data dalla notificazione del titolo esecutivo.

14 Il rischio sembra particolarmente elevato per quei terzi significativamente coinvolti da procedimenti ex art. 543 c.p.c.: si pensi, ad esempio, agli istituti bancari.

15Art. 41. (Rappresentanza dei concessionari), In vigore dal 3 ottobre 2006: “1.Il legale rappresentante del concessionario può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti il servizio di riscossione, dinanzi al giudice dell’esecuzione. 2.  L’agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all’istruzione della causa, nei procedimenti relativi: a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all’ art. 101del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; b) al ricorso di cui all’art. 499 c.p.c.; c) alla citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile.”

16 Come modificato dal D.L. 3.10.2006, n. 262, conv. in L. 24.11.2006, n. 286, con riferimento, in particolare, alla dichiarazione tardiva di credito di cui all’art. 101, R.D. 16.3.1942, n. 267, al ricorso di cui all’art. 499 ed alla citazione di cui all’art. 543,c. 2.