il Decreto Fare ha apportato sensibili modifiche all’impianto normativo della rateizzazione del debito tributario, cercando di facilitare le rateizzazioni dei contribuenti che si trovano in difficoltà a pagare a causa degli effetti negativi della congiuntura economica
L’art. 52, del D.L. n.69 del 21 giugno 2013, cd. Decreto Fare, convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 9 agosto 2013, ha apportato sensibili modifiche all’impianto normativo della rateizzazione del debito tributario.
In questo nostro intervento facciamo il punto della situazione, analizzando l’art. 19, del D.P.R. n. 602/73, norma che si occupa della rateizzazione, e le ripercussioni delle modifiche introdotte.
La rateizzazione del debito tributario
L’art. 19, del D.P.R. n. 602/73, è la norma che consente all’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, di concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.
A sua volta, il comma 3, stabilisce che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
A. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
B. l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
C. il carico non può più essere rateizzato, salvo quanto ora stabilito dall’art. 2, c. 20, del D.L n. 225/2010. Infatti, il citato D.L. n.225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all’art. 2, c. 20, prevede che: “Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione“.
Il comma 1-bis, dell’art. 19, del D.P.R.n.602/73, inserito dall’art. 10, c. 13-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, in vigore dal 28 dicembre 2011, ha ancora previsto che “in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno”.
Come anticipato, il comma 3, del citato art. 19, del D.P.R. n. 602/73 prevede che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
Successivamente, l’art. 1, comma 2, del D.L.n.16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.44/2012, ha nuovamente modificato il sistema di rateazione, prevedendo:
a) la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità fino ad ora ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa);
b) la prosecuzione della rateazione anche in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, ma solo in presenza di inadempimento al versamento di due rate consecutive;
c) che, fatte salve le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione, da tale momento l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento dell’istanza ovvero di decadenza.
Inoltre, il comma 3, dell’articolo 1, del D.L. n. 16/2012 prevede che i piani di rateazioni a rata costante per le somme iscritte a ruolo, già concessi dagli agenti della riscossione, continuino ad esplicare effetti. Nessun danno deriva per i debitori, in quanto qualora gli stessi, per il peggioramento della loro situazione economica, non siano in grado di onorare il piano già in essere, potranno chiedere una rateazione in proroga anche a rata crescente.
IL DECRETO FARE
L’art. 52, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, cd. Decreto Fare, convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 9 agosto 2013, ha introdotto nell’ambito dell’art. 19, del D.P.R. n. 602/73, dopo il comma 1-quater, il comma 1-quinquies, in forza del quale la rateazione prevista, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili.
In pratica, in presenza delle condizioni sopra indicate, il piano di rateazione può essere ampliato da 72 rate a 120 rate mensili (10 anni).
Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, s’intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.
Ai fini dell’effettiva entrata in vigore della norma è previsto che, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge, venga emanato un apposito DM che fissi le modalità di attuazione.
Inoltre, è stato ancora modificato il comma 3, dell’articolo 19, prevedendo la decadenza automatica dal beneficio della rateazione non più in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive, nel corso del periodo di rateazione, ma di 8 rate, anche non consecutive.
Resta fermo che, nel caso di mancato pagamento nel corso del periodo di rateazione di 8 rate anche non consecutive:
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il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
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l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
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il carico non può più essere rateizzato.
In sintesi, possiamo avere:
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una rateazione automatica, per importi fino a 50.000 euro, a semplice istanza di parte, fino a 72 rate;
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una rateazione ordinaria, per importi superiori a 50.000 euro, previo riscontro della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, valutata attraverso l’indice alfa e l’indice di liquidità, fino a 72 rate;
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una rateazione prorogata, fino ad ulteriori 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della situazione (D.L. n. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.1 0, art. 2, c. 20), per i debiti fino a 50 mila euro basta una domanda motivata mentre per i debiti superiori a 50 mila euro occorre una analisi della posizione economica-finanziaria del contribuente;
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una rateazione super, per comprovata e grave situazione di difficoltà (cd. Decreto Fare), fino a 120 rate.
26 settembre 2013
Roberta De Marchi