Il rendimento energetico in edilizia: approvati i regolamenti

il Consiglio dei Ministri ha approvato ha completato il recepimento della direttiva comunitaria sul rendimento energetico in edilizia mediante l’adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici; fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica; definizione di “edifici a energia quasi zero”, ovvero ad altissima prestazione energetica, con fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo e coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del sistema (dell’edificio); adozione di un sistema di certificazione degli edifici; adozione delle misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti riscaldamento/climatizzazione degli edifici (Fabrizio Stella & Antonio Federico)

  1. Premessa.

Arrivano finalmente in Gazzetta i due Regolamenti, approvati dal Consiglio dei Ministri1 su proposta del Ministro per lo sviluppo economico di concerto con i Ministri competenti, di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 1922, così uniformando le norme italiane alla direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia prevista dalla direttiva n. 2002/91/CE3 relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

La direttiva persegue “il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nel territorio comunitario con riferimento alla climatizzazione degli ambienti interni, al conseguente contenimento delle risorse energetiche necessarie e dei relativi costi nonché alla promozione e allo sviluppo della produzione e alla competitività delle aziende nazionali“.

Con questi ultimi due decreti si completa il quadro delle disposizioni attuative di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo, che comprende il:

  • D.P.R. 2 aprile 2009, n. 594 – Regolamento di attuazione di cui al comma 1, lettere a – b concernente i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari5;

  • decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 20096Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, come modificato, nell’allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 20127;

  • decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 – Attuazione della direttiva 2006/32/CE8 relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE9, che disciplina in via transitoria i requisiti dei soggetti certificatori10.

Nel dettaglio l’articolo 4 prevede l’adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica:

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti: a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato «B» e della destinazione d’uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l’illuminazione artificiale degli edifici; b) i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato «B» e della destinazione d’uso degli edifici; c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica. 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU”.

In materia di rendimento energetico, occorre, poi, fare cenno anche al decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, approvato dal Governo il 31 maggio 201311, per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prestazione energetica nell’edilizia, che ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 192/2005, a sua volta di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia12.

Il provvedimento di urgenza resosi necessario a seguito della procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, la n. 0368/2012, avviata dalla Commissione il 24 settembre 2012, per il mancato recepimento della direttiva ed attualmente allo stadio di parere motivato emesso il 25 gennaio 2013.

Il decreto legge prevede, in estrema sintesi, il recepimento dei seguenti principi della direttiva 2010/31/UE:

  • adozione a livello nazionale di una metodologia di calcolo uniforme della prestazione energetica degli edifici;

  • fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica;

  • definizione di “edifici a energia quasi zero”, ovvero ad altissima prestazione energetica, con fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo e coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del sistema (dell’edificio);

  • adozione di un sistema di certificazione degli edifici;

  • adozione delle misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti riscaldamento/climatizzazione degli edifici;

Esaminiamo, di seguito, i due decreti emanati.

 

  1. D.P.R. n. 74 del 16 aprile 201313

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005. n. 192, concernente “attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.

Il regolamento, che ha già acquisito i parere favorevoli del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), del Consiglio nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU) e del Consiglio di Stato, nonché della Conferenza unificata, riguarda l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

L’approvazione consente di rendere più incisivo il quadro normativo nonché di evitare le eventuali sanzioni della Commissione UE per la mancata attuazione della direttiva.

In sintesi, il provvedimento:

  • definisce una disciplina dei controlli e delle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva che integra quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale;

  • prevede che anche le ispezioni per gli impianti termici vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti;

  • introduce alcune semplificazioni amministrative per i cittadini e le PA in tema di controlli e ispezioni dei sistemi di condizionamento dell’aria.

L’emanazione del regolamento è collegata anche alla necessità di dare risposta:

  • al parere motivato espresso il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea per incompleta e non conforme attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del consiglio sul rendimento energetico in edilizia;

  • alla denuncia presso la Corte di Giustizia europea del 19 luglio 2012, Causa C-345/12, con riguardo alla circostanza di non aver predisposto tutte le misure per attuare l’articolo 9 della direttiva 2002/91/CE che prevede l’ispezione dei sistemi di condizionamento d’aria.

Con riguardo al contenuto del provvedimento:

  • all’articolo 1 sono riportate le finalità e l’ambito dell’intervento;

  • all’articolo 2 sono forniti i riferimenti normativi per le definizioni utilizzate, con un rinvio alla tabella “A” del decreto legislativo n. 192/2005, recentemente modificata dal DM 23 novembre 2012, in G.U. del 25 gennaio 2013;

  • l’articolo 3 conferma i valori massimi della temperatura ambiente, introducendo i valori minimi per il raffreddamento estivo, in ragione delle diverse destinazioni d’uso degli edifici;

  • l’articolo 4 disciplina i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

  • l’articolo 5 richiama le facoltà di deroga a disposizione delle Amministrazioni comunali;

  • l’articolo 6, relativo ai soggetti responsabili per l’esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti termici, aggiorna le disposizioni sulla responsabilità degli impianti a salvaguardia degli utenti finali;

  • l’articolo 7, definisce la frequenza dei controlli di manutenzione;

  • l’articolo 8 esplicita le frequenze delle operazioni e dei controlli dell’efficienza energetica degli impianti termici;

  • l’articolo 9, relativo alle ispezioni sugli impianti termici, introduce un’analoga procedura per gli impianti di climatizzazione estiva, tra l’altro interessata dalla procedura di infrazione avanzata dalla Commissione europea;

  • l’articolo 10 afferisce alle competenze degli Enti locali, con riguardo alla necessità di assicurare l’omogeneità applicativa dei provvedimenti regionali sul territorio nazionale;

  • l’articolo 11 riguarda le sanzioni applicabili in relazione agli adempimenti del presente decreto, a carico del proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile ed a carico dell’operatore incaricato del controllo e della manutenzione;

  • l’articolo 12 elenca le abrogazioni.

  • L’articolo 13 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, laddove prevede che dall’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il provvedimento comprende altresì tre allegati, nel dettaglio:

  • l’allegato “A” prevede una tabella dove sono individuate le periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti di climatizzazione invernale, in funzione del vettore energetico e della potenza termica;

  • l’allegato “B” riporta la tabella dei rendimenti minimi consentiti del rendimento di combustione per le diverse tipologie di generatore di calore e data di installazione;

  • l’allegato “C” indica i requisiti minimi, professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici.

  1. D.P.R. n. 75 del 16 aprile 201314

Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005. n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, concernente “attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.

Il presente provvedimento è emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 laddove si prevede che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con uno o più D.P.R., sono definiti i:

  • i requisiti professionali, quelli minimi sono rivisti ogni cinque anni ed aggiornati in funzione dei progressi della tecnica;

  • i criteri di accreditamento,

per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione.

Il decreto provvede a disciplinare i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione degli edifici.

Come il precedente DPR, anche questo risponde alla necessità di dare completa attuazione, nell’ordinamento nazionale, alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; in tal senso si rammenta che il 18 ottobre 2006 è stata avviata una procedura di infrazione (2378/2006) da parte della Commissione per non completo e conforme recepimento.

Con riguardo al contenuto del provvedimento:

  • l’articolo 1 afferisce alle finalità ed all’ambito di intervento, con esplicito richiamo ai requisiti professionali ed ai criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare la certificazione degli edifici, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per la certificazione su tutto il territorio nazionale;

  • l’articolo 2 reca la disciplina ed il riconoscimento dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici;

  • l’articolo 3 riporta gli elementi di garanzia dell’indipendenza ed imparzialità dell’operato dei certificatori;

  • l’articolo 4 richiama le facoltà di derogatorie degli Enti locali;

  • l’articolo 5 fornisce i criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica, a cura degli Enti locali;

  • l’articolo 6 riguarda le disposizioni finali, introducendo delle misure semplificative inerenti l’aggiornamento dell’attestato di certificazione nei casi di riqualificazioni esclusivamente impiantistiche.

  • l’articolo 7 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, laddove prevede che dall’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il provvedimento comprende altresì l’allegato “A” che riporta i contenuti minimi del corso di formazione per i tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

 

  1. Conclusioni

Con questi ultimi due provvedimenti, che fanno da sponda al decreto legge sull’efficientamento, si completa il quadro normativo di attuazione della politica del rendimento energetico in edilizia voluto dall’Unione Europea.

Un sistema improntato alla massima trasparenza ed imparzialità, con certificatori qualificati ed indipendenti, lontani da possibili conflitti di interesse nella certificazione energetica degli edifici15.

 

1 luglio 2013

Fabrizio Stella ed Antonio Federico

1 Si veda il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.69 del 15 febbraio 2013, consultabile sul sito governativo.

2 Pubblicato nella G.U. 23 settembre 2005, n. 222.

3 Direttiva n. 2002/91/CE, del 16 dicembre 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia, pubblicata nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1, entrata in vigore il 4 gennaio 2003.

4 Pubblicato nella G.U. 10 giugno 2009, n. 132.

5Sul punto sia consentito il rinvio alla sintesi, a cura di I. Garritano, Pubblicato il regolamento sul rendimento energetico in edilizia, sul sito www.professionisti24.ilsole24ore.com.

6 Pubblicato nella G.U. 10 luglio 2009, n. 158.

7 Pubblicato nella G.U. 25 gennaio 2013, n. 21.

8 Direttiva n. 2006/32/CE, del 5 aprile 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, pubblicata nella G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114, entrata in vigore il 17 maggio 2006.

9 Direttiva n. 93/76/CEE, del 13 settembre 1993, del Consiglio intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l’efficienza energetica (SAVE), pubblicata nella G.U.C.E. 22 settembre 1993, n. 237, entrata in vigore il 23 settembre 1993.

10 Pubblicato nella G.U. 3 luglio 2008, n. 154.

11 Comunicato stampa n. 6 del 31 maggio 2013Eco-bonus, ristrutturazione edilizia e bonus mobili: “Dopo l’esame iniziato nella scorsa seduta, il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato, su proposta del Presidente del Consiglio, Enrico Letta, del Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, del Ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi: un provvedimento che recepisce la direttiva 2010/31/UE e che mira a dare un’adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell’Unione Europea e nell’approssimarsi della scadenza degli attuali benefici”. Nel Comunicato stampa n. 5 del 24 Maggio 2013 – Bonus edilizia, la Presidenza dava notizia che: “Il Consiglio dei ministri ha avviato l’esame del decreto sul risparmio energetico. Fermo restando il recepimento della Direttiva comunitaria sull’efficientamento energetico, il governo ha deciso di mettere a punto le questioni tecniche e finanziarie per consentire la proroga degli incentivi fiscali in materia di risparmio energetico e le ristrutturazioni edilizie”.

12 Per un approfondimento, si rinvia, degli stessi autori, a Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 “sulle prestazioni energetiche”: prorogato il pacchetto di agevolazioni nell’edilizia per l’efficientamento energetico e le ristrutturazioni. Agevolazioni anche per condomini, “super condomini” ed acquisto di mobili d’arredo, sul Commercialista Telematico del 6 giugno 2013.

13 Pubblicato nella G.U. 27 giugno 2013, n. 149.

14 Pubblicato nella G.U. 27 giugno 2013, n. 149.

15 Sia consentito il rinvio, per un interessante riflessione sui quadro regolamentare ultimato, di M. Mobili, a: La certificazione energetica dell’edificio diventa un atto pubblico, su Il sole 24 ore di martedì 19 febbraio 2013, consultabile sul sito www.ilsole24ore.com.