Decreto del Fare: cosa cambia per le rateizzazioni con Equitalia

per aiutare i contribuenti in difficoltà a pagare gli importi dovuti in sede di riscossione dei tributi dovuti, il decreto “del fare” ha previsto maggiori tutele per quei contribuenti che hanno necessità di variare o sospendere momentaneamente i pagamenti

L’art. 19, del D.P.R. n. 602/73, è la norma che consente all’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, di concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.

A sua volta, il comma 3, stabilisce che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

A. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

B. l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

C. il carico non può più essere rateizzato, salvo quanto ora stabilito dall’art. 2, c. 20, del D.L n. 225/2010. Infatti, il citato D.L. n.225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all’art. 2, c. 20, prevede che: “Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione“.

 

Il comma 1-bis, dell’articolo 19, del D.P.R. n. 602/73, inserito dall’art. 10, c. 13-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, in vigore dal 28 dicembre 2011, ha ancora previsto che “in caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Come anticipato, il comma 3, del citato articolo 19, del D.P.R.n. 602/73 prevede che in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

 

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.

Successivamente, l’art. 1, c. 2, del D.L.n.16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.44/2012, ha nuovamente modificato il sistema di rateazione, prevedendo:

a) la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità fino ad ora ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa);

b) la prosecuzione della rateazione anche in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, ma solo in presenza di inadempimento al versamento di due rate consecutive;

c) che, fatte salve le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione, da tale momento l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento dell’istanza ovvero di decadenza.

Inoltre, il comma 3, dell’art. 1, del D.L.n.16/2012 prevede che i piani di rateazioni a rata costante per le somme iscritte a ruolo, già concessi dagli agenti della riscossione, continuino ad esplicare effetti. Nessun danno deriva per i debitori, in quanto qualora gli stessi, per il peggioramento della loro situazione economica, non siano in grado di onorare il piano già in essere, potranno chiedere una rateazione in proroga anche a rata crescente.

 

IL DECRETO FARE

Il D.L. n. 69 del 21 giugno 2013 (cd. Decreto Fare) con l’art. 52, ha introdotto nell’ambito dell’art. 19, del D.P.R. n. 602/73, dopo il comma 1-quater, il comma 1quinquies, in forza del quale la rateazione prevista, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili.

Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

Inoltre, è stato ancora modificato il comma 3, dell’articolo 19, prevedendo la decadenza automatica dal beneficio della rateazione non più in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso del periodo di rateazione, ma di otto rate, anche non consecutive.

Ricordiamo che la direttiva di Equitalia dell’8 maggio 2013 ha elevato a 50.000 euro la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte.

Di conseguenza, le istanze di rateazione per importi fino a 50.000 euro saranno accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.

 

2 luglio 2013

Roberta De Marchi