La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 8119 del 23.05.2012 sembra volere ammettere a tassazione Irap anche i professionisti che pagano a terzi solo dei compensi occasionali, evidenziati nel quadro RE del Modello Unico.
Tuttavia, nel caso di specie, pare di capire che si sia trattato di compensi a terzi per prestazioni afferenti all'esercizio dell'attività professionale erogati sistematicamente e continuativamente. Cosi come si legge in una parte della sentenza.
A parere di chi scrive, non sono, quindi, tutti “incriminati” i compensi occasionali erogati dai professionisti a terzi.
Ad es. potrebbero fare perdere l’esenzione da Irap le continue ricevute occasionali ricevute da terzi che testimoniano prestazioni svolte in maniera sistematica e in un certo senso continuative.
Ma non, invece, quelle veramente occasionali. Ciò significa, in conclusione, che la circostanza che sia stato indicato un dato importo nel rigo delle spese “prestazioni a terzi” del quadro RE (determinazione del reddito di lavoro autonomo) del Modello Unico, non vuol dire in automatico che il professionista perde il diritto a potere essere escluso dall’Irap.
Da tenere presente, infine, che giurisprudenza consolidata ha sempre ritenuto che l’erogazione di compensi prettamente occasionali a terzi non giustifica l’assoggettamento ad Irap del professionista.
Per maggiori approfondimenti sul caso, si riporta di seguito il testo della sentenza (con in evidenza le parti più interessanti):
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 maggio 2012, n. 8119
IRAP - Il professionista paga l’Irap se dal