Il nuovo F24 semplificato

dall’1 giugno debutta il nuovo modello F24 composto da una sola pagina per pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l’IMU

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 25 maggio 2012 ha approvato il modello “F24 semplificato” per pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l’IMU (Imposta Municipale Propria), presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali. È opportuno ricordare che l‘importo massimo compensabile è pari a 516.456,90 euro e che non può essere presentato un modello F24 con saldo finale a credito. Il modello è composto da una sola facciata (monopagina) contente due distinte di pagamento, una per il contribuente e l’altra per il riscossore. Ciascuna distinta contiene due sezioni: una rubricata “contribuente”, nella quale occorre indicare il codice fiscale ed i dati anagrafici di chi effettua il versamento e l’altra denominata “motivo del pagamento”. Quest’ultima deve essere compilata così: nella colonna “sezione” occorre indicare il destinatario del versamento: “ER” (erario) o “RG” (regione) o “EL” (ente locale), nelle colonne successive devono essere inseriti il codice tributo, il codice ente per il quale si effettua il versamento, la rata che si sta pagando e il numero di rate prescelto (ad es. se si paga la seconda di sei rate si scriverà 0206, se invece il contribuente paga l’importo a titolo di saldo o in un’unica soluzione si indica 0101), l’anno di riferimento espresso in quattro cifre (ad es. 2012) e gli importi con le prime due cifre decimali. Al termine della compilazione il modello va firmato dal contribuente.

Se questo debuttante modello viene utilizzato per versare l’IMU occorre indicare nella colonna “sezione” il codice “EL”, nello spazio “codice ente“ il codice catastale, costituito da quattro caratteri, del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; occorre barrare la casella “ravv.” se il pagamento si riferisce al ravvedimento, la casella “immob. variati” qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione, la casella “acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto, la casella “saldo” se il pagamento si riferisce al saldo, mentre se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo si dovranno barrare entrambe le caselle; nello spazio “numero immobili” occorrerà indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre), nello spazio “anno di riferimento” si indicherà l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento e negli spazi “detrazione”, “importi a debito versati” ed “importi a credito compensati” si scriveranno le relative somme. Nella sezione “motivi del pagamento” c’è anche lo spazio “rateazione” che potrà essere utilizzato se e con le indicazioni diffuse dalla stessa Agenzia.

 

29 maggio 2012

Anna Maria Pia Chionna