La nuova tempistica delle dichiarazioni d'intento

il Decreto Semplificazioni ha cambiato gli adempimenti formali per le dichiarazioni di intento: una rassegna delle novità operative

Il DL semplificazioni (16/2012) modifica il calendario dell’invio delle dichiarazioni d’intento e cancella, di fatto, la violazione per omesso invio in caso di assenza di operazioni senza IVA. Queste sono le novità introdotte dal co. 4 dell’articolo 2 del DL 16/2012 che ha modificato la lettera c) del primo comma dell’articolo 1 della L. 746/1983 stabilendo che “il cedente o prestatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’Imposta.”

Opportuno fare quindi il punto delle disposizioni previgenti e di quelle in corso di attuazione.

 

Comunicazione Dichiarazione Intento – Normativa previgente

L’esportatore abituale, come noto, deve inviare una dichiarazione di intento al fornitore per la non applicazione dell’IVA sulle operazioni. L’art. 1 c. 1 del DL 746/1983 prevede che prima dell’effettuazione delle operazioni l’esportatore abituale deve consegnare o inviare anche elettronicamente una dichiarazione d’intento conforme all’apposito modello ministeriale. Tale obbligo non sussiste per le operazioni Intra.

La previgente norma inoltre prevede che il fornitore deve comunicare i dati delle dichiarazioni di intento, ricevute mediante trasmissione telematica, all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricezione. Tale adempimento, come precisato dalla circolare 41/E del 2005, è dovuto anche in assenza di operazioni, ovvero anche in caso di operazioni effettuate ma assoggettate ad IVA.

In caso di inadempimento si riflettono nei confronti del fornitore degli effetti sanzionatori come di seguito indicati:

 

  • Se ha emesso fattura senza IVA:

    • Sanzione da 1 a 2 volte l’imposta non applicata;

    • Responsabilità in solido con il soggetto acquirente dell’imposta eventualmente evasa correlata all’infedele dichiarazione ricevuta (come nel caso di acquisti da parte dell’esportatore sopra il plafond);

si ritiene che la sanzione in rassegna sia da limitare in ogni caso alle fatture emesse prima dell’eventuale trasmissione tardiva della dichiarazione di intento, vale a dire quando il fornitore ha inviato la dichiarazione di intento oltre il giorno 16 del mese successivo;

  • Se non ha emesso fattura senza IVA il fornitore è soggetto alla sanzione da 258 a 2.065 euro.

Tale sanzione trova applicazione anche nel caso in cui il fornitore abbia inviato tardivamente la dichiarazione di intento e abbia effettuato forniture senza IVA solo successivamente alla trasmissione tardiva.

La comunicazione tardiva non dovrebbe in sostanza sanare l’applicazione delle sanzioni per forniture effettuate precedentemente alla stessa, tardiva, trasmissione.

 

Comunicazione delle Dichiarazioni di Intento – Nuova Normativa

Il Decreto Legge semplificazioni, al comma 4 dell’articolo 2, prevede che il fornitore deve trasmettere le dichiarazioni di intento entro il termine della liquidazione periodica IVA mensile o trimestrale nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’IVA.

Il nuovo dispositivo ha effetti sia con riferimento a modalità e tempistica dell’adempimento, che con riferimento all’applicazione delle sanzioni. Per quanto a modalità e tempistica la trasmissione delle dichiarazioni di intento risulta dovuta se e solo se sono poste in essere operazioni senza IVA e il termine di invio è affrancato a quello della prima liquidazione in cui sono imputate le dette operazioni.

Si avrà quindi che i contribuenti mensili dovranno trasmettere le dichiarazioni di intento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui hanno effettuato operazioni senza applicazione dell’IVA, mentre i trimestrali, ordinari o per opzione, dovranno effettuare l’adempimento entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre in cui hanno posto in essere dette operazioni.

Per i contribuenti mensili che affidano a terzi la tenuta della contabilità e che si avvalgono dell’opzione della liquidazione sulla base delle risultanze contabili del secondo mese precedente, il termine sarà quello della prima liquidazione mensile in cui confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’IVA, vale a dire entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quelle di effettuazione delle dette operazioni.

Attenzione: L’adempimento della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute non è dovuto nel caso in cui il fornitore non pone in essere operazioni senza IVA. La cessione o la prestazione di servizi senza IVA innesca l’obbligatorietà dell’adempimento che sarà dovuto entro il termine della liquidazione IVA relativa al periodo in cui è posta in essere l’operazione non imponibile.

 

I Nuovi adempimenti cambiano le sanzioni

Le nuove modalità di adempimento della trasmissione dei dati delle dichiarazioni di intento ricevute dal fornitore producono effetti sostanziali anche sull’impianto sanzionatorio.

Poiché l’art. 1 co. 1 lettera c) del D.L. 746/1981, nella nuova versione, àncora l’adempimento della trasmissione della comunicazione delle dichiarazioni di intento all’effettuazione dell’operazione senza IVA, la sanzione dovuta, prettamente formale, secondo la precedente disposizione normativa, in caso di omesso invio in assenza di operazioni senza IVA, pari ad € 258,00, non trova più applicazione.

Questo infatti l’effetto prodotto dal nuovo testo normativo che subordina l’adempimento alla concreta attuazione di operazioni non imponibili IVA.

Entrata in vigore

Il DL non disciplina il periodo transitorio di prima applicazione delle nuove disposizioni, tuttavia appare chiaro alla dottrina che essendo il DL entrato in vigore il 7 marzo 2012, è da quella data che tutti i termini di trasmissione delle dichiarazioni di intento troveranno la loro decorrenza.

Ne deriva che le nuove disposizioni avranno efficacia anche con riferimento alle dichiarazioni di intento i cui termini di comunicazione previsti dalla precedente disposizione alla data del 7 marzo 2012 sono ancora pendenti, potendosi quindi realizzare le seguenti fattispecie.

 

  • Lettera di intento ricevuta nel mese di febbraio da contribuente trimestrale;

 

  • trasmissione telematica entro il 16 maggio se entro il mese di marzo il contribuente ha effettuato almeno una fornitura non imponibile con riferimento a detta dichiarazione di intento;

  • Lettera intento ricevuta nel mese di Febbraio da contribuente mensile

  • Trasmissione telematica entro il 16 marzo se entro il mese di febbraio ha effettuato almeno una fornitura non imponibile con riferimento a detta dichiarazione di intento.

 

Due i quesiti che pongono gli operatori: 1) quali le conseguenze di dichiarazioni d’intento inviate in anticipo rispetto ai nuovi termini, con particolare riferimento a quelle ricevute nel mese di febbraio? 2) quali le conseguenze di dichiarazioni di intento inviate anche in assenza di operazioni non imponibili?

Per entrambi i quesiti si ritiene che, tenuto conto dell’espressione letterale della norma, il termine posto dalla stessa è un termine entro il quale deve essere perfezionato l’adempimento, pertanto laddove il contribuente dovesse anticipare la trasmissione, ed in tal senso anche procedere alla trasmissione senza aver posto in essere operazioni non imponibili, avrà in ogni caso effettuato l’adempimento nei termini.

 

30 marzo 2012

Mario Agostinelli