Dichiarazione d’intento: modificata la disciplina e nuovo termine, più lungo, per l'invio telematico

una delle principali novità del decreto sulle semplificazioni fiscali è la modifica della tempistica di comunicazione delle dichiarazioni d’intento: una panoramica delle nuove regole

La trasmissione telematica delle comunicazioni riguardanti le dichiarazioni d’intento è passata dal 16 del mese successivo alla loro ricezione, al termine della prima liquidazione IVA nella quale sono ricomprese le forniture effettuate, in conseguenza delle dichiarazioni d’intento, in sospensione d’imposta.

Ciò poiché l’art. 2, c. 4 del Decreto Legge n. 16 del 2012 (cd. Decreto sulle semplificazioni fiscali), in vigore dal 02.03.2012, ha disposto che:

All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta»”.

Come rilevato da Assonime (nota del 05.03.2012), con finalità di semplificazione degli adempimenti, è stato individuato un nuovo termine di trasmissione delle comunicazioni telematiche che devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate dai fornitori che ricevono dagli esportatori abituali le dichiarazioni d’intento per poter acquistare beni e servizi in sospensione d’imposta

Il Legislatore ha, pertanto, stabilito che le comunicazioni debbano essere inviate, anziché entro il giorno 16 del mese successivo a quello del ricevimento, entro il termine per l’effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione d’imposta.

Invio telematico della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute

La suddetta modifica si inserisce nella seguente disciplina Iva:

I cd. “esportatori abituali” (coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l’estero), se lo ritengono più opportuno (solitamente quando si è costantemente a credito d’Iva nelle risultanze delle proprie liquidazioni periodiche), possono chiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito dell’IVA: Tale richiesta (denominata “lettera d’intento”) avviene attraverso apposita comunicazione da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi).

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

– Numerazione progressiva;

– annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi);

– invio all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica.

La modifica arrecata dal D.L. sulle semplificazioni fiscali proprio su tale ultimo adempimento:

Difatti, l’invio all’Agenzia delle Entrate di tale comunicazione dovrà essere effettuata entro (non più il giorno 16 del mese successivo a quello in cui tale richiesta è stata ricevuta) il termine della prima liquidazione IVA nella quale sono ricomprese le forniture effettuate in sospensione d’imposta.

Il citato Decreto n. 16 del 2012 ha, quindi, modificato il termine, prevedendo ora che i dati delle lettere d’intento devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate in sospensione d’imposta.

Ad es. la dichiarazione d’intento ricevuta il 10.03.2012 (con operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA), andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate:

– entro il 16.04.2012, per i contribuenti con liquidazione IVA mensile;

– entro il 16.05.2012, per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale (poiché ricade nel 1° trimestre 2012: Gennaio/febbraio/marzo).

Ambito soggettivo

L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta che ricevono da soggetti che si qualificano “esportatori abituali” le cd. lettere di intento con le quali l’esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l’applicazione dell’Iva.

Prima della suddetta modifica operata dal D.L. sulle semplificazioni fiscali era necessario individuare in maniera corretta le lettere di intento da comprendere in ciascuna comunicazione.

La norma citava la parola “dichiarazione ricevuta” e, pertanto, ai fini dell’invio entro il giorno 16 del mese successivo, era necessario fare riferimento alle lettere di intento ricevute nel mese precedente.

Adesso, invece, i dati delle lettere d’intento devono essere comunicati al fisco entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate in sospensione d’imposta.

Sanzioni

Il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta l’applicazione di sanzioni che variano a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell’Iva.

Nel caso di effettuazione di forniture in sospensione “irregolari”, si applica la sanzione dal 100 al 200% dell’Iva non applicata, oltre alla responsabilità solidale per il mancato versamento dell’Iva da parte dell’esportatore abituale.

Non sono ora previste sanzioni (a seguito della modifica) nell’ipotesi in cui confluiscono operazioni non realizzate in sospensione d’imposta.

 

15 MARZO 2012

 

 

Vincenzo D’Andò