Le modifiche fiscali e previdenziali al Decreto Monti

riepiloghiamo le principali misure fiscali e previdenziali correttive al D.L. n. 201 del 2011 (cd. Decreto Monti o Salva Italia), dopo le variazione contrattate con le forze politiche

Il Servizio Studi della Camera dei Deputati, nel proprio dossier del 14.12.2011 ha elencato le seguenti principali modifiche apportate al Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011:

Aiuto alla crescita economica – ACE (art. 1)

Si modificano le modalità di computo del capitale proprio, riferendo il patrimonio netto al capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, in luogo dell’esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione stessa.

Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani (art. 2)

Al fine di coordinare il nuovo regime di deducibilità dell’IRAP con quello di cui all’art. 6 del D. L. 185/2008, il nuovo comma 1-bis elimina da tale articolo il riferimento alla deducibilità delle spese per il personale dipendente e assimilato.

La deducibilità dell’IRAP ai fini IRES e IRPEF per una quota pari al 10% resta quindi applicabile – a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 – alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati.

Detrazioni del 36% e del 55% (art. 4)

Viene estesa la detrazione Irpef del 36% a tutte le parti comuni degli edifici residenziali; è stato inoltre chiarito che tra gli interventi volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza, rientrano anche quelli per i quali tale dichiarazione sia intervenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della norma.

Inoltre, viene estesa la detrazione fiscale del 55% alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La copertura dei fondi necessari a partire dal 2015.

Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali (art. 5)

Con la nuova formulazione sono stati, in particolare, dettati i seguenti ulteriori criteri di revisione dell’ISEE:

– Tenere conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo. Il subem. ha sostituito tale criterio con un altro che tenga conto, invece, del quoziente familiare in particolare dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico;

– migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando la componente patrimoniale. Il subem. ha precisato che la componente patrimoniale deve essere considerata quella sita sia in Italia che all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto dello stesso;

– permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni;

– rafforzare il sistema dei controlli;

– istituire una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, presso l’Inps.

Regime premiale per favorire la trasparenza (art. 10)

Si viene stabilire il contenuto obbligatorio del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, cui è affidata la determinazione dei benefici da assegnare ai soggetti che optano per l’adozione di comportamenti di trasparenza nei confronti del fisco, alle condizioni previste dalla norma stessa.

Vengono, dunque, indicati in modo specifico quali interventi di semplificazione e incentivo dovranno essere obbligatoriamente adottati dall’Amministrazione finanziaria, in luogo della loro precedente qualificazione come possibili misure adottabili dall’Amministrazione.

Viene, inoltre, affidato al citato provvedimento direttoriale anche la determinazione della decorrenza delle misure di semplificazione ivi contenute.

Si aggiungono poi disposizioni eterogenee in materia di riscossione dei tributi. In particolare:

– Si tende a prorogare i termini per beneficiare della rateizzazione dei debiti tributari e a razionalizzarne complessivamente la disciplina.

– Si va verso un complessivo riassetto del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione, sostituendo l’aggio previsto dalla legislazione vigente con un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato. Il subem. precisa, inoltre, che le nuove regole di determinazione della remunerazione degli agenti della riscossione dovranno comunque garantire al contribuente oneri più bassi di quelli attualmente in vigore.

– Con un ulteriore subem. si viene a precisare che dalle suddette disposizioni non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

– Si introducono norme complessivamente volte a posticipare i termini di operatività del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni.

– Si interviene in materia di dilazione delle somme dovute al fisco, in particolare eliminando l’obbligo di prestazione di garanzia per accedere al beneficio della dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione. Inoltre, viene specificato che le suddette disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del decreto in esame.

L’aggiunta del nuovo comma (13-duodecies) è finalizzato ad esplicitare, con riferimento all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico pubblicato dall’Istat entro il 30 settembre di ciascun anno, quali siano le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali a cui si applicano le disposizioni sulla fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione, nonché ad adottare un’unica regolamentazione a livello nazionale per quanto attiene alle modalità di gestione della predetta fatturazione elettronica.

Il subem. ha poi introdotto il comma 13-terdecies all’articolo 10, che, novellando l’art. 52 del D.P.R. n. 602/1973, prevede la facoltà per il debitore di vendere il bene pignorato o ipotecato con il consenso dell’agente della riscossione, al quale è versato interamente il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore.

Emersione di base imponibile (art. 11)

Si prevede che la sanzione penale in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero si applica solo se si configurino le specifiche fattispecie previste dal D.Lgs. n. 74/2000 in ordine ai reati in materia di imposta sui redditi e sull’IVA.

Altresì, si prevede che i dati relativi alle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria, oggetto di specifico obbligo di comunicazione da parte degli operatori del settore, devono essere archiviati nell’apposita sezione dell’Anagrafe tributaria; in rapporto alle modalità della citata comunicazione, si specifica che il provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle entrate sia adottato previa consultazione, tra l’altro, del Garante per la protezione dei dati personali; viene, inoltre, specificato che l’obbligo di comunicazione al fisco sia esteso alle ulteriori informazioni strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali e che il predetto provvedimento attuativo contenga anche adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (quattro anni).

Con altra modifica viene precisato, per quanto riguarda le finalità delle predette informazioni, che esse potranno essere utilizzate dall’Agenzia delle entrate anche per elaborare – con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento direttoriale – specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, non più dunque dei singoli contribuenti a rischio;

L’Agenzia delle entrate è tenuta a trasmettere annualmente una relazione riepilogativa al Parlamento con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione, a seguito dell’applicazione delle disposizioni in materia dei suddetti obblighi di comunicazione.

Con il neo comma 10-bis si viene a prorogare dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine per lo svolgimento di attività di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003.

Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante (art. 12)

Si posticipa al 31 marzo 2012 il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto entro tale importo. Con riferimento alla nuova soglia per l’utilizzo del contante, viene inoltre introdotta una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.

Viene poi inasprita la sanzione per le violazioni che riguardano i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 3.000 euro al 31 marzo 2012: la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Inoltre, viene posticipato di tre mesi il termine entro il quale le P.A. devono effettuare le operazioni di pagamento mediante l’utilizzo di strumenti telematici. È stata eliminata la formula generica secondo la quale i pagamenti devono essere corrisposti con “strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali”. Vengono, inoltre, ricomprese tra gli strumenti di pagamento elettronici – per stipendi, pensioni e compensi comunque corrisposti dalla P.A. centrale e locale e dai loro enti di importo superiore a 500 euro (ora 1.000, vedi em. 12.19 Comaroli) – anche le carte elettroniche istituzionali.

Al fine di incentivare l’accredito delle pensioni su conti correnti (anche presso le Poste) è stata introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo per le fasce socialmente svantaggiate di clientela.

Viene inoltre precisato che le convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, finalizzate a dotare le pubbliche amministrazioni di POS (point of sale) a condizioni agevolate, devono essere stipulate con i prestatori di servizi di pagamento tramite la Consip (non con gli intermediari finanziari attraverso le associazioni di categoria). È stata peraltro abrogata la norma che prevedeva analoghe convenzioni da parte dei comuni, tramite l’ANCI, e da parte delle Regioni.

Ed ancora, si prevede la possibilità di una ulteriore proroga del termine imposto alle P.A. per i pagamenti mediante accreditamento sui conti correnti ovvero mediante strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario, per specifiche e motivate esigenze, con DPCM su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione.

Si prevedono, tra i soggetti coinvolti nella convenzione che deve definire le caratteristiche del conto corrente di base, anche la Banca d’Italia, le Poste italiane e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento. È stato, inoltre, previsto il conto di pagamento di base, in aggiunta al conto corrente di base. In caso di mancata stipula della convenzione nel termine previsto, le caratteristiche del conto corrente di base o del conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia.

Il subem. specifica che con la convenzione sia stabilito l’ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso gli sportelli di una banca diversa da quella del proprietario della carta.

Vengono ricomprese, oltre alle banche, anche Poste italiane e gli altri prestatori di servizi di pagamento tra i soggetti tenuti ad offrire il conto corrente di base.

Viene chiarito che la carta di debito prevista dal conto di base è gratuita.

Si estende alle associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, a Poste Italiane, al Consorzio Bancomat e alle imprese che gestiscono circuiti di pagamento, in aggiunta all’Associazione Bancaria Italiana, il compito di definire le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. Il subem. fissa al massimo dell’1,5% l’ammontare della commissione a carico degli esercenti per i pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici.

Viene introdotta la previsione del parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Banca d’Italia per l’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico finalizzato alla valutazione dell’efficacia delle misure.

Infine:

– Elevando da 500 a 1.000 euro la soglia massima dei pagamenti per cassa.

– Elevata da 500 a 1.000 euro la soglia massima dei pagamenti per cassa.

– Elevato da 500 a 1.000 euro l’importo massimo degli emolumenti (stipendi, pensione, compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti) che possono essere erogati in denaro contante e stabilendo che oltre tale limite gli emolumenti medesimi debbono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante.

Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (art. 13)

Il subem. prevede il moltiplicatore dell’80% per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, da applicare alla rendita catastale ai fini della determinazione del valore dei fabbricati.

Conseguentemente, vengono esclusi tali fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 dal moltiplicatore del 60%, riservato esclusivamente al gruppo catastale D.

Tale moltiplicatore viene elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Viene introdotta una maggiorazione della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente agli anni 2012 e 2013, nella misura di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo complessivo non superiore a 400 euro.

E’ fissata al 1° gennaio 2012 la decorrenza dell’abrogazione delle norme sulla tassazione delle abitazioni, considerate superate dalla nuova disciplina dell’IMU recata dal provvedimento.

Tra le norme di cui si prevede l’abrogazione vengono inserite anche quelle recate dall’articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater del D.L. n. 70/2011, in materia di variazioni catastali e riconoscimento del requisito di ruralità degli immobili.

In materia di ruralità degli immobili, si stabilisce che le domande di variazione della categoria catastale presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione dl decreto legge in esame  producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Si dispone che i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

Infine, si stabilisce, nelle more della suddetta presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’imposta municipale propria viene corrisposta sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto.

Soppresso il comma 21 che provvedeva a sostituire i termini precedentemente stabiliti nella procedura di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati.

Il subem., in tema di Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, stabilisce che tali risorse varino in ragione delle differenze del gettito ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni  di disciplina dell’imposta municipale propria; Aggiunta, inoltre, la disposizione in base alla quale l’importo complessivo del recupero al bilancio statale del maggior gettito dei comuni ricadenti nel territorio delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta nonché delle Province autonome è pari nel 2012 a 1.627,4 milioni di euro, 1.762,4 milioni nel 2013 e 2.162 milioni per il 2014

Il subem. stabilisce che per gli anni 2012-2014 il DPCM di attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito IVA, previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale, è diretto esclusivamente a fissare la percentuale di tale compartecipazione in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% del gettito IRPEF;l’assegnazione del gettito non avverrò pertanto, in sede di prima applicazione, sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.

Per ultimo, viene aumentato da 120 a 130 il moltiplicatore per i terreni agricoli. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14)

Viene chiarito che le neo disposizioni esclusivamente le modalità di calcolo della tariffa avente natura corrispettiva applicabile dai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e non si applicano al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Infine, si aggiunge l’art. 14-bis recante “Disposizioni in materia di riscossione dei comuni”.

L’articolo modifica le disposizioni in materia di riscossione delle entrate dei comuni recate dall’art. 7, comma 2 del D.L. n. 70 del 2011 al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali, indipendentemente dalle modalità con le quali l’ente deciderà di gestire tale servizio

Tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei (art. 16)

Si esclude l’applicazione della tassa di stazionamento per le nuove unità da diporto con targa “prova” che siano nelle disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere, del manutentore o del distributore, ovvero a quelle usate che siano state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto.

In sede di coordinamento formale è stato precisato che i poteri di vigilanza e di predisposizione, in caso di accertamento di violazione, di verbale da parte delle Capitanerie di porto e degli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria, operano anche sull’assolvimento dell’obbligo di esibizione all’Agenzia delle dogane della tassa annuale di stazionamento.

Si dispone una riduzione progressiva dell’addizionale erariale della tassa automobilistica al 60%, al 30% e al 15% dopo, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni, prevedendo altresì che l’addizionale non è più dovuta decorsi 20 anni. Per le unità da diporto, la tassa è ridotta del 15%, del 30% e del 45% decorsi, rispettivamente, 5, 10 e 15 anni.

Si introduce, conseguentemente, la previsione di una clausola di copertura in base alla quale con decreto direttoriale della Amministrazione autonoma dei monopoli è rideterminata l’aliquota dell’accisa del tabacco da fumo.

Imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori “scudati” (art. 19)

Si sostituisce l’articolo.

L’articolo interviene (commi 1-5) sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, introducendo una imposizione su base proporzionale pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille a decorrere dal 2013 e, al contempo, ampliando la base imponibile su cui insiste l’imposta, al fine di includervi anche i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito.

Gli estratti conto bancari nonché gli estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali sono soggetti ad una imposta fissa pari a:

– 34,20 euro se il cliente è persona fisica, con una esenzione, qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a euro 5.000;

– 100 euro  se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.

I commi da 6 a 12 dell’articolo 19 (come modificati dall’emendamento del governo) prevedono l’applicazione di un’imposta speciale annuale del 4 per mille sulle attività finanziarie oggetto di emersione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350/2001 e all’articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 (c.d. scudo fiscale).

Per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è stabilita rispettivamente nella misura del 10 e del 13,5 per mille.

Rispetto al testo originario del decreto-legge, la norma specifica l’ambito oggettivo di applicazione, che riguarda le sole attività finanziarie e non quelle patrimoniali (previste, invece, dallo scudo).

I nuovi commi 13-17 prevedono quindi una imposta sul valore degli immobili situati all’estero.

Infine, viene introdotta un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (commi 18-21).

Riallineamento partecipazioni (art. 20)

Viene aggiunto il comma 1-bis che estende i termini di versamento rateale dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo, che consente di “affrancare” fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo derivanti da operazioni aziendali straordinarie anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti.

Soppressione enti e organismi (art. 21)

Viene posticipata al 1° gennaio 2012 la soppressione di INPDAP ed ENPALS e il conseguente trasferimento delle funzioni all’INPS, che era prevista nel testo originario dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame. È inoltre precisato che dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2011 gli enti da sopprimere possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione.

Infine, con l’aggiunta del comma 2-bis, si stabilisce che in attesa dei decreti di soppressione, le strutture degli enti soppressi (ENPALS e INPDAP) continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi.

A tale scopo, l’INPS nei giudizio relativi ai suddetti enti è rappresentato in giudizio dai professionisti già in servizio presso le consulenze legali dell’INPDAP e dell’ENPALS.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici (art. 24)

Con la modifica del comma 10, viene previsto che la riduzione percentuale per ogni anno anticipato nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni, sia applicata nella misura dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni, con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni.

Il subem. modifica il comma 14, precisando che il contingente di lavoratori (fissato a 50.000) cui continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. “finestre”) è fissato nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata.

Con la modifica del comma 14, si posticipa al 4 dicembre 2011 (rispetto al 31 ottobre 2011 del testo originario del decreto-legge) il limite temporale per gli accordi sindacali utili per l’individuazione delle categorie comprese nel contingente.

Inoltre, alla lettera c) è stata aggiunta la categoria dei lavoratori con diritto di accesso ai fondi di solidarietà che restano a carico di tali fondi fino al compimento di almeno 59 anni di età.

Alla lettera e), infine, si prevede l’abrogazione dell’istituto dell’esonero dal servizio nel quinquennio antecedente la maturazione dell’età massima contributiva di 40 anni commi (di cui ai commi 1-6 dell’art. 72 del D.L. 112/2008), fermo restando che esso si considera comunque in corso per i provvedimenti di concessione emanati prima del 4 dicembre 2011.

Il subem. sostituisce il comma 15, prevedendo che con decreto interministeriale del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 3 mesi, sono definite le modalità di attuazione della determinazione del contingente di cui al comma 14.

La disciplina attuativa, in particolare, dovrà provvedere alla determinazione del numero massimo di beneficiari nel limite di tetti annui di spesa (240 milioni per i 2013; 630 milioni per il 2014; 1.040 milioni per il 2015; 1.220 milioni per il 2016; 1.030 milioni per il 2017; 610 milioni per il 2018; 300 milioni per il 2019).

Agli Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è rimesso il compito di monitorare l’accesso ai benefici, con l’obbligo di non prendere in considerazione ulteriori domande una volta raggiunto il limite numerico corrispondente ai tetti annui di spesa.

La disposizione, infine, precisa che nell’ambito del predetto limite numerico vadano computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, se in possesso dei richiesti requisiti, del beneficio di cui al comma 14 in aggiunta a quello relativo al regime delle decorrenze annuali disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del D.L. 78/2010.

In ogni caso resta fermo che ai richiamati soggetti che maturino i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovino comunque applicazione le disposizioni inerenti l’adeguamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita di cui al comma 12.

In sede di coordinamento formale, l’ultimo capoverso del comma 17 è numerato come comma 17-bis.

Modifica il comma 22 aumentando la percentuale di incremento delle aliquote contributive pensionistiche delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, nella misura di 1,3 punti percentuali a partire dall’anno 2012 e di 0,45 punti percentuali per ogni anno successivo (0,3% nel testo originario del decreto-legge), fino a raggiungere il livello del 24% (22% nel testo originario del decreto-legge).

Il subem. sostituisce il comma 25, in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, prevedendo, in particolare, che tale rivalutazione sia prevista per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%.

Con la modifica del comma 27, si prevede che il finanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne sia limitato agli anni 2012-2015, per gli importi di 200 milioni di euro per l’anno 2012 e 300 milioni di euro per gli anni 2013-2015 (il testo iniziale del provvedimento prevedeva, invece, il finanziamento di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013).

Si aggiunge il comma 15-bis, il quale prevede un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato, in possesso di specifici requisiti, consistente nell’accesso al pensionamento con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni.

Si aggiunge il comma 27-bis che dispone il definanziamento di 500.000 euro per il 2013 dell’autorizzazione di spesa  di cui all’art. 10,comma 5, del D.L. n. 282/2004, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Si aggiunge il comma 31-bis il quale modifica l’articolo 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011, al fine di prevedere l’incremento del contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più elevati ivi previsto ivi previsto, fissandolo al 15% per la parte eccedente i 200.000 euro.

Per effetto della disposizione in commento il contributo di solidarietà è pertanto rideterminato nel modo seguente:

5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro; 10% per gli importi da 150.000 a 200.000 euro; 15% per gli importi oltre i 200.000 euro.

Infine, viene modificato il comma 24 estendendo al 30 giugno 2012 (in luogo del 31 marzo) il termine per l’adozione da parte delle casse previdenziali privatizzate di misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate e spese.

Soppressione limitazioni esercizio attività professionali (art. 33)

Si sostituisce l’articolo, novellando interamente il comma 2 dell’art. 10 della legge n. 183/2011, che, a sua volta, interviene sul testo dell’art. 3 del D.L. n. 138 del 2011, al fine di specificare che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali che saranno abrogate con effetto dall’entrata in vigore dell’apposito regolamento governativo e in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012 sono quelle in contrasto con i principi di liberalizzazione di cui al comma 5 del medesimo art. 3.

Inoltre, si aggiunge un nuovo comma in base al quale il Governo entro il 31 dicembre 2012 è tenuto a redigere un testo unico delle disposizioni aventi forza di legge che non risultino abrogate a seguito dell’entrata in vigore del predetto regolamento governativo ovvero a decorrere dalla data del 13 agosto 2012.

 

17 dicembre 2011

 

 

 

 

Vincenzo D’Andò