Caparra confirmatoria pagata con assegno e non incassata

La caparra confirmatoria è valida anche quando il venditore, dopo aver accettato un assegno, ometta di porlo all’incasso?

Caparra confirmatoria

Un contratto di caparra può ritenersi legittimamente concluso anche nel caso in cui venga consegnato dall’acquirente al venditore un assegno bancario, allorquando il ricevente, dopo averne accettato la consegna, ometta di porlo all’incasso?

 

RISPOSTA

caparra confirmatoria pagata con assegnoLa risposta è positiva.

Tuttavia, quando la caparra è costituita dalla consegna di un assegno bancario, il ricevente che, dopo averne accettato la consegna, ometta di porlo all’incasso, trattenendolo senza restituirlo all’acquirente, viola i principi di correttezza e buona fede.

Inoltre, nel caso risulti inadempiente, egli sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell’assegno.

La caparra confirmatoria è un contratto che si perfeziona con la consegna di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, a “garanzia” per l’inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (ed. contratto principale).

La caparra può anche essere costituita dalla consegna di un assegno bancario; in tal caso il contratto di caparra si perfeziona al momento della riscossione della somma indicata dall’assegno.

Qualora il venditore accetti la caparra con assegno bancario, costituisce suo onere porre all’incasso il titolo.

In altri termini, se l’assegno non viene riscosso si determina il mancato buon fine dell’assegno bancario, in tal modo lo scopo proprio della consegna della caparra non viene raggiunto.

Tale inadempienza sarà addebitabile esclusivamente al comportamento del prenditore.

La recente sentenza n. 17127 del 09.08.2011 ha ricordato che

“in base alla regola di correttezza posta dall’art. 1175 cod. civ., l’obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all’incasso del titolo di credito (assegno bancario, nella specie) da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all’adempimento del debitore.

Deve quindi ritenersi che, se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinchè il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo deve essere equiparato, a tutti gli effetti di legge, all’avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell’obbligazione, ex art. 1197 cod. civ.” .

Non solo. È stato, inoltre, affermato che

“in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo; tuttavia, poichè l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, e’ sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento”.

 

Di conseguenza, quando la caparra è costituita dalla consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta di porlo all’incasso, trattenendo comunque l’assegno e non restituendolo all’acquirente, è contrario ai principi di correttezza e buona fede e, ove risulti inadempiente all’obbligazione cui si riferisce la caparra, egli sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell’assegno.

 

 

19 dicembre 2011

Antonio Gigliotti